Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 13-04-2011, n. 14963

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 21.6.2010 la Corte d’Appello di Ancona in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Ascoli Piceno del 9.12.2009, pronunciata nei confronti di R.R. imputato di rapina aggravata in danno della Banca Carisap del Centro Commerciale di (OMISSIS), concessa all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 in misura equivalente sulla contestata aggravante, rideterminava la pena in anni 2 mesi 4 di recl. ed Euro 600,00 di multa.

Avverso la sentenza presentava ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona per violazione di legge nell’individuazione del trattamento sanzionatorio stante la non lievità del danno subito dalla parte offesa.

Il ricorrente propone una questione di fatto adeguatamente esaminate e correttamente risolta dal giudice d’appello.

Con riguarda alla concessione dell’attenuante in argomento il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio più volte espresso da questa Corte, secondo il quale ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità ( art. 62 c.p., n. 4) in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona (che non coincide necessariamente con il titolare del diritto sulla cosa sottratta) contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de quo ha natura di reato plurioffensivo perchè lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che, in applicazione della seconda parte della disposizione citata, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante.

La corte di merito ha fatto corretta applicazione degli esposti principi concedendo l’attenuante invocata sulla scorta di entrambe le valutazioni. Il relativo apprezzamento, risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità se immune, come nel caso in esame, da vizi logici e giuridici.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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