T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 2103 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in oggetto, notificato il 19 aprile 1995 e depositato il successivo giorno 4 maggio, il ricorrente ha impugnato le ordinanze in epigrafe, di identico contenuto, con le quali il Commissario prefettizio gli ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ai lavori eseguiti in assenza di concessione edilizia alla via Manzo e consistenti in uno "scavo di circa mq. 180 profondo fino ad una quota di mt. 3,00".

Il ricorrente, premesso di avere intenzione di realizzare un fabbricato nel fondo di proprietà, deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere in quanto in base al disposto degli artt. 7 e 13 della legge n. 47/1985 l’autore della opere eseguite in assenza di concessione edilizia può ottenere la sanatoria purchè queste non contrastino, come nel caso di specie, con lo strumento urbanistico. Inoltre, ai sensi dell’art. 15 della predetta legge è possibile fino all’ultimazione dei lavori eseguire varianti in corso d’opera.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

Oggetto della presente controversia con la quale il Commissario prefettizio del Comune di Boscoreale ha ingiunto al ricorrente di ripristinare lo stato dei luoghi in relazione ai lavori eseguiti in assenza di concessione edilizia alla via Manzo e consistenti in uno "scavo di circa mq. 180 profondo fino ad una quota di mt. 3,00".

Il ricorrente non contesta la consistenza delle opere eseguite né il fatto di averle realizzate senza aver prima richiesto la concessione edilizia. Affida, infatti, la propria difesa ad unico motivo e, segnatamente, l’esistenza di disposizioni, che per un verso ammettono le varianti in corso d’opera (art. 15 della legge n. 47/1985) e, per altro verso, consentono di sanare ex post l’abuso edilizio purchè questo non contrasti con lo strumento urbanistico (art. 13 della legge n. 47/1985).

Il motivo non ha pregio.

Va, in primo luogo, osservato che i lavori consistono nella realizzazione di uno scavo di rilevanti dimensioni (ampio 180 mq. e profondo 3 mt.) che per stessa ammissione del ricorrente è finalizzato alla edificazione di un fabbricato. Palese, dunque, e del resto non contestato, che si tratti di un movimento di terra che concreta una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che avrebbe richiesto il previo rilascio della concessione edilizia.

Irrilevanti al fine di valutare la legittimità dell’operato dell’amministrazione le disposizioni invocate da parte ricorrente che contemplano la possibilità per il titolare della concessione edilizia di richiedere varianti in corso d’opera. Nella fattispecie, infatti, come si è chiarito nessuna autorizzazione preventiva è stata acquisita dall’interessato.

Quanto alle norme recate dall’art. 13 della legge n. 47/1985 ora trasfuse nell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 che disciplinano l’istituto dell’accertamento di conformità la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la "validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell’istanza ex art. 36 cit. determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso" (cfr. in questo senso, T.A.R., Campania Napoli, sez. II, 14 settembre 2009).

Nel caso di specie, peraltro, non risulta che sia stata presentata dal ricorrente domanda di permesso di costruire in sanatoria. E’, pertanto, evidente che la mera possibilità offerta dall’ordinamento di sanare ex post l’abuso edilizio non inficia la legittimità del provvedimento con il quale l’amministrazione ne dispone la demolizione.

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.

2. Non essendosi costituita l’amministrazione resistente nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. 4115/1995), lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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