Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-07-2011, n. 14981 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.A. chiedeva al giudice del lavoro di Verona di dichiarare nullo il termine apposto ad alcuni contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., il primo dei quali risalente al periodo 19.10.98-31.1.99.

Accolta la domanda e proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Venezia con sentenza depositata in data 10.05.06 rigettava l’impugnazione.

Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione illustrato con memoria.

Non ha svolto attività difensiva la dipendente.

Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 28.10.08, dal quale risulta che P. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudicali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi la G. difesa.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo quanto alle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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