T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 12-04-2011, n. 2097 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con il presente gravame parte ricorrente impugna con ricorso iniziale sia, il silenzio dell’ amministrazione comunale formatosi a seguito dell’atto di diffida del 23/07/2010 concernente la richiesta di inquadramento quale vincitore del concorso indetto con determina dirig.le n. 1248/2004, per la copertura di n. 9 posti di agente di polizia municipale; sia la delibera di G.M. prot. 246 del 17.6.2010 di proroga a tempo indeterminato degli incarichi di agente di polizia municipale a soggetti esterni;

Rilevato che, nel nuovo sistema delle azioni e del rito delineato dal D. Lgs. N. 104/2010 (codice del processo amministrativo), per un verso (Art. 32: Pluralità delle domande e conversione delle azioni), a fronte della riconosciuta possibilità di cumulo, nello stesso giudizio,di domande connesse proposte in via principale o incidentale, viene sancito la duplice regola per cui, se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario (salvo quanto previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV) e che spetta al giudice qualificare l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali, anche al fine, sussistendone i presupposti, di disporre comunque la conversione delle azioni; e, per altro verso (Art. 117: Ricorsi avverso il silenzio), superandosi le incertezze in passato rappresentate dalla giurisprudenza amministrativa, viene consacrato il principio, espressione del canone di economicità dei mezzi giuridici e di concentrazione processuale, per cui, se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito;

Rilevato pertanto che, dovendosi nella presente fattispecie adottare pronuncia di merito parziale (Art. 33, CPA. Provvedimenti del giudice, secondo cui il giudice pronuncia sentenza quando definisce, anche solo in parte, il giudizio) va in primo luogo dichiarata la fondatezza del capo del gravame volto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato nella vicenda de qua dall’amministrazione comunale: ed, invero, giova premettere, in termini generali, che, il Legislatore ha previsto che i ricorsi avverso il silenzio dell’Amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso stesso, nel caso di specie è indubitabile che – a fronte dell’istanza/diffida del privato in data 23.7.2010 – si configura quantomeno un obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione, che assurga a seria e significativa delibazione della istanza medesima, sì da porsi come doveroso atteggiamento di dialettico confronto con gli interessi privati confluiti nel procedimento amministrativo. Al riguardo, considerato come presupposto per l’applicazione del rito speciale il silenzio della PA (e, in particolare, l’omissione di provvedimento che acquista rilevanza come ipotesi di silenziorifiuto), la protratta inerzia dell’amministrazione non può sottrarsi ad una valutazione di illegittimità essendo anche decorso un certo lasso di tempo durante il quale, peraltro, si può determinare uno stato di incertezza della situazione delle aree e di frustrazione delle aspettative edificatorie del privato. E’ – pertanto – necessario che la PA si pronunci espressamente e compiutamente sull’istanza presentata dal privato in data 23.7.2010. dovendosi in conclusione ribadire che la perdurante condotta di inerzia tenuta dall’amministrazione resistente violi il dovere di provvedere tempestivamente con provvedimento espresso e concludente a fronte della diffida presentata dalla ricorrente

Considerato che quanto alla successiva domanda impugnatoria occorre, ai fini della decisione nel merito e nel rispetto delle relative garanzie processuali, fissare sin d’ora l’Udienza Pubblica;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’amministrazione intimata di assumere un provvedimento espresso sulla istanza del ricorrente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente decisione; fissa per il giudizio di merito sull’impugnata delibera giuntale l’Udienza Pubblica del 1.12.2011. Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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