Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 13-04-2011, n. 15031 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Vincenzo.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23.11.2009 la Corte di Appello di Messina riformava la sentenza emessa a carico di R.D. dal Giudice Monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 30-10-2006, (che aveva condannato l’imputato per i reati di cui ai capi a), b), ed e) della rubrica, ossia per violenza privata tentata e consumata, e lesioni personali aggravate ex art. 582 c.p., art. 583 c.p., comma 1, n. 1 e art. 585 c.p. – e tentata violazione di domicilio, come enunciati in rubrica, infliggendo la pena di anni due di reclusione con i doppi benefici.

La Corte accogliendo parzialmente l’appello, aveva assolto l’imputato dai reati ascrittigli ai sensi degli artt. 56, 610 e 610 c.p. indicati ai capi A) e B) dell’epigrafe, per insussistenza del fatto, ed aveva confermato nel resto l’impugnata sentenza, rideterminando la pena per il delitto di lesioni personali ai danni di P. M., e per la tentata violazione di domicilio ai danni di P.G.M.D., in anni uno di reclusione, con rifusione delle spese in favore della costituita parte civile.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

-1- la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 189 e 192 c.p.p., oltre che la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

A riguardo la difesa rilevava che i giudici di appello avevano erroneamente interpretato le deposizioni rese in ordine all’episodio di lesioni avvenuto il 10-6-2004, avendo dato valore assorbente alla deposizione della P., senza attenersi ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità per la valutazione di attendibilità delle persone offese, che sono portatrici di interesse personale e privatistico nel procedimento.

In tal senso erano state dunque disattese le emergenze favorevoli all’imputato, per le quali sarebbe stato possibile dubitare dell’aggressione realizzata dal prevenuto come descritta in rubrica.

– Inoltre si rilevava la carenza della motivazione, per non avere i Giudici di appello specificato per quali ragioni si fossero individuati gli elementi costitutivi dei reati di cui ai capi D) – art. 614 c.p., comma 4 ritenuto nella forma del tentativo, ed E) – art. 582 c.p. e art. 583 c.p., comma 1, n. 1 e art. 585 c.p. acc. il 10.6.2004.

-2- Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la illogicità della motivazione, oltre la carenza e contraddittorietà della stessa, avendo il giudice del gravame valutato come maggiormente verosimili le dichiarazioni di P.M., e della sorella del predetto rispetto alla tesi difensiva, ritenendo che tali dichiarazioni fossero riscontrate sia dalla gravità delle lesioni subite dal P. e dal predetto imputatola avuto riguardo alla notevole differenza di età tra i due(essendo il P. un cinquantenne, mentre il R. aveva settantacinque anni all’epoca dei fatti).

La valutazione in tal senso espressa dalla Corte territoriale si riteneva dunque incoerente con le risultanze di documentazione medica prodotta dalla difesa inerente alle lesioni subite dall’imputato, con esiti invalidanti.

-3- Con il terzo motivo la difesa deduceva la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, evidenziando che le accuse formulate dalla persona offesa, P.G. erano rimaste prive di riscontri nelle deposizioni testimoniali, atteso che alcun teste aveva riferito della condotta dell’imputato tesa a realizzare la violazione di domicilio avvenuta nella farmacia gestita dalla parte lesa e le difficoltà che la predetta aveva incontrato onde aveva chiesto l’aiuto del fratello per allontanare il R..

In tal senso la difesa riteneva violato il disposto dell’art. 530 cpv. c.p.p., ravvisando i presupposti per assolvere l’imputato dai reati ascrittigli, per l’assenza di elementi di prova certa.

-4- Con il quarto motivo il ricorrente deduceva la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

A riguardo evidenziava che in sentenza era stata ritenuta la non attendibilità o incoerenza delle deposizioni assunte in difesa dell’imputato (rese dalla cognata – I.R. – e le sommarie informazioni rese dal fratello del R.) senza specificare su quale punto fondamentale fosse emersa la presunta divergenza delle testimonianze.

Peraltro il ricorrente rilevava che non era condivisibile l’iter logico seguito dalla Corte per inficiare l’attendibilità dei testi a difesa.

Rilevava altresì che tali elementi erano da considerare fondamentali per inficiare l’attendibilità della persona offesa sulla quale era fondato il giudizio di colpevolezza a carico dell’imputato.

-5- Con il quinto motivo si deduceva la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 CPP. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), rilevando che la Corte territoriale non aveva motivato sulle richieste di riforma della sentenza ai fini delle richieste di assoluzione, e che appariva imprecisa ed incoerente la motivazione con la quale si era esclusa l’ipotesi di legittima difesa e l’applicabilità della esimente della provocazione, invocate dall’appellante.

-6- Con il sesto motivo il ricorrente deduceva l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 583 e 585 c.p. e art. 614 c.p., u.c., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), nonchè la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

A riguardo censurava come eccessivamente sommaria la motivazione sulla richiesta formulata dall’appellante al fine di ritenere la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, rispetto alle aggravanti specifiche ascritte ai prevenuto. Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso risulta manifestamente privo di fondamento.

Quanto al primo motivo, si deve evidenziare che non ricorrono i richiamati vizi di carenza ed illogicità della motivazione, atteso che la Corte territoriale – che ha parzialmente accolto le richieste di assoluzione, riformando la sentenza di primo grado per i capi A e B dell’epigrafe – risulta aver reso adeguata ed esauriente motivazione su tutte le questioni addotte dall’appellante, argomentando puntualmente in relazione alla prova delle lesioni contestate e della assenza dei presupposti per applicare l’esimente della legittima difesa.

Pertanto le censure di cui al primo motivo si presentano inammissibili perchè meramente ripetitive di quelle già contemplate ed assorbite nella trattazione del giudice di merito, senza indicare elementi che siano stati trascurati nel giudizio di appello.

Parimenti appaiono manifestamente infondate le doglianze del ricorrente riferite alla valutazione di attendibilità della persona offesa, avendo i giudici di appello individuato l’esistenza di elementi di riscontro (a riguardo va altresì rilevato come il giudice di primo grado abbia motivato richiamando per le lesioni prova testimoniale ed esito dell’intervento dei CC.). Si richiamano a riguardo i rilievi svolti in motivazione a fl.5-6-7 della sentenza che puntualmente analizza la verosimiglianza e il reale fondamento della versione resa dalla persona offesa – P. – soggetto passivo delle lesioni, contrastando la versione fornita dall’imputato in aderenza alle risultanze probatorie e senza trascurare alcun dato processuale richiamato a favore del prevenuto.

Nè possono essere formulate dalla difesa argomentazioni attinenti alla erronea valutazione della prova testimoniale, in senso generico, e prospettando diversa interpretazione delle risultanze sulle quali si è formulata congrua e adeguata motivazione in grado di appello.

Deve inoltre ritenersi incensurabile in questa sede la valutazione resa dai giudici di merito sull’attendibilità della versione di parte lesa, stante l’orientamento giurisprudenziale che consente di attribuire valenza probatoria alle dichiarazioni di parte offesa anche in assenza di elementi di riscontro, sempre che vi sia stata una valutazione di attendibilità, che nella specie, appare desumibile da logiche argomentazioni, oltre che sorretta da riscontri. (v. Cass. Sez. 5^ – 1/6/1999, n. 6910 – RV – 213613).

2- Quanto al secondo motivo di ricorso esso si palesa come inammissibile avendo la difesa rilevato pretesa inosservanza e erronea applicazione degli artt. 189 e 192 c.p.p. nonchè la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ove si valuta la esistenza delle lesioni riportate dalla persona offesa, senza tener conto di altre lesioni riportate dall’imputato.

Orbene, la motivazione della sentenza già richiamata rende ampia giustificazione della responsabilità del R. per le lesioni subite dal P., senza aver trascurato che tra le parti si era verificato uno scontro, con lesioni dall’una e dall’altra parte, valutate secondo deposizioni testimoniali in modo specifico ed osservando che il R. era stato notato mentre riponeva in auto un bastone. (v. fl. 6, ove si contrasta peraltro la tesi del prevenuto, non avvalorata da altre testimonianze). In tal senso restano dunque manifestamente infondate le deduzioni difensive di carenza e illogicità della motivazione, non avendo la difesa richiamato elementi trascurati dal giudice di appello e idonei per specificità a rivelare l’erronea applicazione degli artt. 189 e 192 c.p.p..

Per tali rilievi devono essere ritenuti parimenti inammissibili perchè argomentati in modo generico e in contrasto con la specifica analisi dei fatti e delle risultanze probatorie resa in sentenza, le deduzioni attinenti alla mancata applicazione dell’esimente della legittima difesa e della attenuante della provocazione, essendo tali ipotesi ritenute non verosimili in considerazione della attendibilità della versione resa dalle persone offese, e dunque avendo il giudice rilevato l’assenza dei presupposti per accogliere le richieste in tal senso avanzate dall’imputato, con congrua e logica motivazione.

-Infine resta evidente la infondatezza delle censure attinenti al mancato giudizio di prevalenza delle generiche, atteso che la sentenza specifica le condizioni ostative alla valutazione di prevalenza delle generiche, e – d’altra parte ridetermina la pena in senso conforme ai criteri enunciati dall’art. 133 c.p., contenendo il limite della pena complessiva, secondo il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che in questa sede non appare censurabile.

In conclusione deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina in Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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