T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 12-04-2011, n. 2088 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in fatto la ricorrente che in data 24/11/2002 il suo coniuge decedeva per effetto di ferite da arma da fuoco, per cui veniva successivamente presentata istanza di applicazione dei benefici di legge, ma in sede di istruttoria, con considerazioni poi recepite nel provvedimento oggetto di impugnazione, non veniva ravvisato un nesso causale tra l’evento criminoso e l’appartenenza del deceduto alle Forze di Polizia, ciò sebbene il PM presso la Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere avesse richiesto l’archiviazione del procedimento contro ignoti pur ravvisando la possibile riconduzione del delitto ad una vendetta per le indagini espletate dal deceduto.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per eccepire l’inammissibilità del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta la violazione della Legge n.302/1990, dell’art.3 della Legge n.241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

2. Il Collegio ritiene in via preliminare di ribadire (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, V, 13.11.2009, n.7367; 16.4.2008, n.2241; 10.7.2007, n.6613; 26.3.2007, n.2823) che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che, come quella in esame, concernono il contributo previsto dalla Legge n.302/1990 in favore delle vittime di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416 bis del codice penale.

2.1 Non si rivengono ragioni, infatti, per disattendere l’orientamento ormai prevalente sia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (18.12.2007, n.26626; 21.7.2003, n.13337; 11.2.1998, n.1442 riferite alla normativa anteriore alla Legge n.302/1990, e cioè alla Legge n.466/1980), sia del Consiglio di Stato (VI, 6.6.2008, n.2715; 14.3.2006, n.1338; 7.3.2001, n.1320) secondo il quale le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla citata normativa, essendo la Pubblica Amministrazione priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all’entità della somma da erogare, quale prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti dell’erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell’evento criminoso come riconducibile ad atti di terrorismo o di criminalità organizzata, per tacere che nell’accertamento del requisito previsto dall’art.1, punto b) della Legge n.302/1990 l’Amministrazione si limita ad attuare un accertamento di natura costitutiva.

2.2 Più particolarmente la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto al riguardo che la discrezionalità della P.A. nella corresponsione di contributi o indennità, che esclude la titolarità di un diritto soggettivo in capo ai potenziali beneficiari, deve essere intesa "come libertà dell’amministrazione stessa di corrispondere o meno il contributo o l’indennità quando, all’esito di una eventuale istruttoria, non sia contestabile la sussistenza dei requisiti di legge in capo a tali beneficiari; l’attività diretta, invece, all’accertamento di tali requisiti, anche ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa". Conseguentemente l’indennità in questione, in applicazione di tali principi, è oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto in ordine alla sua corresponsione non residua alcun margine di discrezionalità, una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l’istruttoria.

3. Tali principi, affermati con riguardo alla Legge n.466/1980, sono estensibili anche alla successiva Legge n.302/1990, che ha disciplinato l’indennità in parola come obbligazione a carico della Pubblica Amministrazione, la quale è priva, come accennato, di potestà discrezionale sia relativamente ai presupposti dell’elargizione, prestabiliti normativamente, che relativamente ai presupposti dell’erogabilità (T.A.R. Lazio, Roma, II, 24.9.2010, n.32433; I ter, 10.7.2008, n.6619; I, 23.9.2003, n.7727; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 4.2.2004, n.63).

4. Il Collegio, in conclusione, deve dichiarare inammissibile il ricorso in esame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – salva la riproposizione del presente giudizio innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art.11 cod. proc. ammin.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione – salva la riproposizione del presente giudizio innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art.11 cod. proc. ammin.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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