Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 13-04-2011, n. 15008 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30/8/2010 il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame avanzata da V.M., arrestato in flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (acc. in (OMISSIS)), per la detenzione di due panetti (contenenti 200 gr. lordi di hashish) al momento di scendere dal traghetto giunto a Ponza.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, lamentando:

2.1. la violazione di legge ( art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c-bis) per non avere il GIP esplicitato nell’ordinanza cautelare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non potevano essere garantite da una misura meno afflittiva della custodia in carcere ed avendo in modo inammissibile il Tribunale supplito alla carenza attraverso il richiamo al precedente penale per evasione;

2.2. il difetto di motivazione sulle esigenze cautelari;

2.3. quanto ai gravi indizi, la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta natura stupefacente della sostanza sequestrata, in assenza di consulenza o narcotest ed il cui accertamento era stato basato sulle mere spontanee dichiarazioni dell’indagato al momento della perquisizione.
Motivi della decisione

3. Quanto al primo motivo di censura, va osservato che questa Corte, con consolidato orientamento, ha statuito che "atteso l’effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il tribunale del riesame, cui è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate, possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d’ufficio, previste dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis), (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6322 del 21/11/2006 Cc. (dep. 14/02/2007), Montuori, Rv.

235825).

Invero è oramai indirizzo costante di questa Corte che, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, il giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, atteso che il nostro ordinamento processuale a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento. Tale potere è precluso al giudice di merito di secondo grado a maggior ragione quando a costui, come nel caso del riesame, il thema decidendum è devoluto nella sua integralità (Sez. 3A, 19 gennaio 2001, Servadio, rv. 218752). Pertanto, all’effetto interamente devolutivo che caratterizza l’impugnazione per riesame consegue che il giudice, al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, può sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell’ordinanza oggetto del riesame (ex plurimis, Cass. Sez. 1A, 2 ottobre 1998, Mannella, rv. 211887; nello stesso senso, Sez. 6A, 14 giugno 2004, rv. 229763). Nel caso di specie, le carenze argomentative lamentate dal ricorrente sono state legittimamente colmate dal giudice del riesame, il quale ha richiamato il precedente penale per evasione dagli arresti domiciliari per valutare la inadeguatezza dei misure afflittive diverse dal carcere a garantire le esigenze cautelari.

4. Quanto al secondo motivo di censura, va richiamato il limite del sindacato di legittimità costituito dal valutare, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la sussistenza delle esigenze cautelari (ex plurimis, Sez. un., 22 marzo 2000, Auduino rv. 215828), essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito valutare "in concreto" la sussistenza delle esigenze cautelari e rendere un adeguata e logica motivazione al riguardo. Ebbene nel caso di specie il Tribunale ha evidenziato come i precedenti penali dell’indagato (per lesioni ed evasione) e la gravità del fatto (trasporto di 200 gr. di hashish, peraltro in zona di villeggiatura), lasciavano trasparire una negativa personalità ed il pericolo della reiterazione di condotte criminose.

Pertanto le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione dell’ordinanza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

5. Quanto al terzo motivo di ricorso e cioè all’assenza di un accertamento scientifico sulla natura stupefacente della sostanza trasportata dal V., va osservato che la natura di sostanza stupefacente hashish è stata valutata dalla P.G. operante, esperta in materia ed è stata ammessa dallo stesso indagato. Nella fase cautelare, ai fini dell’accertamento della esatta natura di una sostanza ritenuta stupefacente, non è necessario l’espletamento della perizia, ben potendosi pervenire a tale accertamento, anche, per la parte che attiene alla qualità e quantità della sostanza ritenuta drogante, in base a dichiarazioni testimoniali o confessorie, necessitando specifici accertamenti solo in prospettiva del giudizio.

Ne consegue che anche tale doglianza è infondata.

Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’Istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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