Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 13-04-2011, n. 15007 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 26/7/2010 il Tribunale di Milano rigettava l’istanza di riesame avanza da S.A., arrestato in flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 (acc. in (OMISSIS)), mentre prelevava da un’intercapedine di un’auto panetti di cocaina per un peso complessivo di Kg. 6,615. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, lamentando la violazione di legge in quanto al Tribunale non erano stati trasmessi i verbali degli interrogatori degli altri coindagati.
Motivi della decisione

3. Le censure formulate sono infondate ed il ricorso deve essere rigettato. Nel rigettare la medesima eccezione procedurale, il Tribunale ha osservato che nessuna lesione ai diritti della difesa si era maturata, in quanto il difensore del ricorrente era stato presente agli altri interrogatori e, comunque, il contenuto delle dichiarazioni dei coindagati si desumeva dalla motivazione dell’ordinanza impugnata. Ciò premesso, va ricordato che questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che "In tema di riesame, il verbale di interrogatorio reso dal coindagato va trasmesso al Tribunale solo se contenga in concreto elementi di favore all’indagato; valutazione che spetta al P.M. e poi al Tribunale del riesame, il cui giudizio negativo comporta l’irrilevanza della omessa trasmissione" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41170 del 21/06/2004 Cc. (dep. 21/10/2004), De Giovanni, Rv. 229913; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 44150 del 12/11/2001 Cc. (dep. 07/12/2001), Takai, Rv. 220595);

inoltre che "qualora l’indagato si dolga della mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di interrogatorio,….egli ha l’onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti, negli atti non trasmessi, non potendo sostenere apoditticamente la rilevanza – per lui favorevole – di tali verbali (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 20527 del 28/03/2003 Ud. (dep. 08/05/2003), Randazzo, Rv.

225451).

Nel caso di specie, a fronte della sorpresa in flagranza del ricorrente, nell’estrarre i panetti di cocaina dall’intercapedine di un auto, la difesa non ha fornito alcun elemento da cui dedurre la rilevanza delle dichiarazioni dei correi ai fini cautelari;

circostanze queste che il ricorrente ben avrebbe potuto specificare anche con motivi aggiunti e dopo l’acquisizione degli atti.

Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’Istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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