Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 13-04-2011, n. 15005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Nel corso di procedimento penale a carico di G.S. per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., all’udienza dibattimentale del 13/10/2009 il P.M. esprimeva parere favorevole all’istanza di oblazione, precisando che l’imputazione doveva ritenersi riferita all’art. 186, lett. a). Il giudice ammetteva l’imputato all’oblazione fissando la somma da versare e che veniva effettivamente pagata in data 16/2/2010.

All’udienza del 16/2/2009 il Tribunale, considerato che l’imputato, in occasione della commissione del reato, aveva provocato un incidente; che pertanto la sanzione dell’ammenda doveva essere raddoppiata come pure la somma dovuta a titolo di oblazione; che pertanto quella pagata non corrispondeva a quanto dovuto, tutto ciò premesso "respingeva" la domanda di oblazione e con provvedimento depositato il 18/2/2010 revocava il precedente provvedimento di ammissione.

2. Avverso i due provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando la violazione di legge e la abnormità dei due atti in quanto, una volta ammesso l’imputato all’oblazione ed effettuato il pagamento, l’ammissione non era più revocabile.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Invero questa Corte di legittimità ha statuito che "Quando il giudice abbia ammesso l’imputato all’oblazione discrezionale, fissandogli un termine per il pagamento e rinviando il processo per la verifica della sua regolarità, l’adempimento dell’obbligo pecuniario è sufficiente a produrre l’effetto estintivo del reato sicchè, in caso di mancata comparizione all’udienza di rinvio dell’imputato medesimo, la revoca dell’ordinanza di ammissione all’oblazione e la conseguente sentenza di condanna sono viziate da violazione di legge…." (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36570 del 18/09/2006 Ud. (dep. 04/11/2006), Aconigi, Rv. 235021).

Ne consegue la abnormità dei provvedimenti adottati dal Tribunale dopo il pagamento dell’oblazione, quando oramai il reato era già estinto e, pertanto, non era più consentita una regressione del processo alla fase del giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla le ordinanze impugnate senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trapani.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *