T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 12-04-2011, n. 689 Competenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr., ad esempio, Cass. S.U., ordin., 3 marzo 2003 n. 3152; Cass. S.U. 27 aprile 2005 n. 8691) hanno ripetutamente chiarito che le controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni – privatizzato a seguito della trasformazione dell’Amministrazione postale in ente pubblico economico del D.L. n. 487 del 1993, ex art. 1 convertito con modificazioni nella L. n. 71 del 1994, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell’ente, emanati il 23 dicembre 1993 e pubblicati nella G.U. del 31 dicembre 1993 – sono devolute alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.L. n. 487 del 1993, art. 10 del citato in considerazione della natura privatistica di detto rapporto (art. 6, comma 2, stesso D.L.) per cui, a fronte di queste testuali disposizioni, deve escludersi ogni persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

E’ stato altresì precisato che la suddetta natura privatistica del rapporto non è esclusa dalla disposizione dell’art. 6, comma 6, ult. cit., la quale, disponendo che, sino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, ai dipendenti dell’ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, stabilisce un assetto transitorio della normativa sostanziale.

Inoltre, sull’attribuzione delle controversie all’autorità giudiziaria ordinaria derivante da dette norme, e sulla data dalla quale si è verificata detta devoluzione, non hanno inciso nè l’ulteriore trasformazione dell’ente in società per azioni ( D.L. n. 487 del 1993, art. 1, comma 2, modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 27), in quanto al tempo in cui questa è stata perfezionata il rapporto di lavoro era stato già privatizzato, nè il D.L. n. 269 del 1994, art. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, il quale, in riferimento agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, prevede che continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione; ed infatti detta norma reca una disciplina transitoria concernente esclusivamente le trasformazioni effettuate in data successiva alla sua entrata in vigore e, conseguentemente, non è applicabile alle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti già trasformati.

In applicazione del suddetto principio, trattandosi, nella specie di domanda giudiziale proposta nel 1995 e cioè dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro in questione, non può attribuirsi alcuni rilievo (ai limitati fini della determinazione della giurisdizione) alla data di insorgenza dei crediti vantati dal lavoratore (cfr., in senso conforme, Cass. S.U. n. 3152 del 2003 prima citata) e quindi al fatto che gli stessi crediti risalgano al periodo precedente la privatizzazione del rapporto atteso che in relazione alla formulazione del D.L. n. 487 del 1993, citato art. 10, deve escludersi ogni persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., in particolare, Cass. S.U., ordin., 27 novembre 2002 n. 16840, in motivazione).

Il ricorso in esame deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con possibilità ex art. 11 cod. proc. amm. per la parte ricorrente di riproporlo innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di passaggio in giudicato della presente decisione.

Nulla per spese in quanto l’Ente intimato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile con facoltà per la parte ricorrente di riproporlo innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di passaggio in giudicato della presente decisione.

Nulla per spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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