T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 12-04-2011, n. 686 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con ricorso notificato in data 29 febbraio 2008 e ritualmente depositato il 4 marzo successivo – la E.S. s.a.s., come in atti rappresentata e difesa, impugnava la delibera, meglio distinta in epigrafe, con la quale l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. aveva disposto, in suo danno, la revoca delle agevolazioni finanziarie ex d. lgs. n. 185/2000, a suo tempo concesse giusta determina prot. 2002833 in data 6 maggio 2005 della S.I.- C. s.p.a., contestandone, sotto plurimo rispetto, la legittimità ed invocandone il consequenziale annullamento;

RITENUTO che – all’atto di costituirsi in giudizio – l’intimata Agenzia eccepiva, in via liminare, la carenza di giurisdizione dell’adito Tribunale e prospettava, nel merito, l’infondatezza delle avverse doglianze;

CONSIDERATO che la controversia in esame deve ritenersi sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, noto essendo che, in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo), laddove il privato vanta una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, e se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (da ultimo, peraltro, in conformità ad orientamento costante, Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465);

RITENUTO, sulla scorta del richiamato principio: a) che, nel caso di specie, la ragione della assunta determinazione revocatoria risulta affidata al rilievo per cui, in asserita violazione degli obblighi nascenti dalla legge non meno che dalla convenzione, la società era risultata intrattenere ingenti rapporti commerciali con il socio accomandante R.S., titolare di propria e distinta impresa individuale, con consequenziale "ampiamento di attività preesistente ed in quanto tale non compatibile con quanto previsto al comma 1 del d. lgs. n. 185/2000"; b) che – per tal via – a fondamento della revoca non c’è il postumo riscontro della carenza di un originario requisito per l’accesso al beneficio finanziario, sibbene la contestata violazione degli obblighi riconnessi alla conseguita sovvenzione, idonei, nell’assunto dell’Agenzia, a concretare una illecita deviazione dalla finalità tipica della stessa, quale prefigurata all’art. 19 del d. lgs. n. 185/2000; c) che, quindi, lungi dal prospettare una ipotesi di ritiro in autotutela della originaria misura concessoria, la contestata misura si atteggia in termini di reazione al contestato inadempimento, con conseguente sussistenza della giurisdizione ordinaria, trattandosi di vicenda del rapporto idonea a prefigurare situazioni soggettive aventi natura e consistenza di diritti e non di interessi legittimi;

CONSIDERATO che, alla consequenziale declaratoria del difetto di giurisdizione – come tale idonea a legittimare, ai sensi dell’art. 11, 2° comma, d. lgs. n. 104/2010 e ricorrendone i presupposti, la riassunzione dinanzi al competente giudice ordinario – possa accompagnarsi, ricorrendone giustificato motivo, l’integrale compensazione, tra le parti costituite, di spese e competenze di lite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, il difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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