Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 13-04-2011, n. 14990 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rvenuta prescrizione.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 17/12/2009 il Tribunale di Brescia applicava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a O.I. la pena di mesi 20 giorni di arresto ed Euro 600 di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c) per guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico di g/l 2,38:

in (OMISSIS)).

Veniva inoltre irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi uno.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. di Brescia, lamentando l’omessa declaratoria della prescrizione del reato, maturatasi il 13/9/2009, antecedentemente alla pronuncia della sentenza.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Invero il reato è stato commesso in data (OMISSIS), quindi antecedentemente alla riformulazione dell’art. 157 c.p. introdotta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251. Ne consegue che il termine complessivo di prescrizione, valutata la natura contravvenzionale del reato, era quattro anni e sei mesi. Detto termine si è maturato alla data del 13/9/2009, in assenza di utili periodi di sospensione, quindi antecedentemente alla pronuncia sentenza impugnata. Per quanto detto, si impone l’annullamento senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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