T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 12-04-2011, n. 683 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che – con ricorso notificato in data 11 maggio 1999 e depositato il 13 maggio successivo – F.M., come in atti rappresentata e difesa, impugnava il provvedimento (c.d. lodo) emesso dal collegio arbitrale di disciplina costituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia in data 17 novembre 1998, con il quale era stato rigettato il proprio ricorso avverso la sanzione disciplinare della censura irrogata dal consigliere pretore dirigente;

RITENUTO che in materia di pubblico impiego privatizzato, ai fini della ripartizione della giurisdizione secondo la disciplina transitoria prevista dall’art. 45 d.lg. n. 80 del 1998, nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell’art. 59 d.lg. n. 29 del 1993 (come modificato dall’art. 27 d.lg. n. 546 del 1993), deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale (ed affermarsi, pertanto, la giurisdizione del g.o. ove tale decisione sia successiva al 30 giugno 1998, e del g.a. ove sia, invece, precedente tale data), senza che possano assumere rilievo, ai fini considerati, l’anteriorità della data di emanazione della sanzione disciplinare ovvero il momento in cui è intervenuto il comportamento che ha determinato l’irrogazione della sanzione medesima (in termini Cass., sez. un., 1° dicembre 2009, n. 25253, che ha cura di far salva l’ipotesi, non ricorrente nella specie, che la parte impugni direttamente anche la sospensione cautelare e la sanzione disciplinare, come se il lodo fosse inutiliter datum, restando tale impugnativa distinta da quella del lodo, assumendo in tal caso rilievo, ai fini del relativo riparto della giurisdizione, la data di irrogazione della sanzione);

CONSIDERATO che – alla luce dell’esposto principio – deve essere dichiarato nel caso di specie (posto che il lodo arbitrale risulta depositato in data successiva al 30 giugno 1998) il difetto di giurisdizione dell’adito tribunale amministrativo, in favore del giudice ordinario (e, segnatamente, della Corte d’Appello competente per territorio: cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 21 marzo 2008, n. 1466), dinanzi al quale sarà possibile, ricorrendone le condizioni, riassumere il giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, 2° comma d. lgs. n. 104/2010;

RITENUTO che le spese di lite possano essere compensate, ricorrendone giustificato motivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, il difetto di giurisdizione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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