Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 13-04-2011, n. 14989 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 26/2/2010 il GIP del Tribunale di Piacenza applicava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a M.M. la pena di mesi 4 e giorni 20 di arresto ed Euro 4.000 di ammenda per le contravvenzioni di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c) e art. 187 C.d.S. per guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico di g/l 2,89) e guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti (acc. in (OMISSIS)). Veniva inoltre irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente pera anni quattro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla irrogata sospensione della patente nella misura massima consentita, a fronte di un trattamento sanzionatorio penale determinato in modo favorevole all’imputato.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che "Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorchè la misura si allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti da poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale".

(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007 Ud. (dep. 28/09/2007), Petiti, Rv. 237470).

Nel caso di specie la sanzione accessoria, pur valutando il cumulo materiale, è stata determinata in misura lontana dal minimo edittale, senza alcuna motivazione.

Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente a tale statuizione.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Piacenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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