T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 12-04-2011, n. 682 Bilancio comunale e provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 30 agosto 2010, depositato il 9 settembre successivo, l’avv. G.B. ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 372 del 14 dicembre 2009 del Tribunale di Avellino (Sezione Lavoro) che, sul ricorso del dipendente comunale B.M., ha condannato il Comune di Lauro al pagamento in suo favore quale difensore di quest’ultimo delle spese processuali liquidate in Euro 469,00.

Il decreto ingiuntivo, notificato il 29/12/2009 e non opposto e rinotificato in forma esecutiva il 19/3/2010, è passato in cosa giudicata.

Decorso dall’indicata notificazione il termine dilatorio di giorni 120 prescritto dall’art. 14 del D.L. 31/12/1996 n. 669 convertito nella legge n. 30/1997, il ricorrente ha notificato in data 27 luglio 2010 l’atto di diffida e messa in mora a provvedere entro 30 giorni come previsto, per l’introduzione del giudizio d’ottemperanza, dall’art. 90 del R.D. 17/8/1907 n. 642; e la Segreteria del Tribunale ha comunicato al Comune il deposito del ricorso d’ottemperanza con l’atto ricevuto il 15 settembre 2010.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune resistente sul rilievo che, con deliberazione n. 8 del 30 settembre 2010 del Commissario straorinario, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 18//2000 n. 267.

L’art. 248 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000 dispone che dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive pendenti per debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione; e che le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

Al riguardo si osserva che in materia la giurisprudenza, dalla quale questo Tribunale non ha motivo di discostarsi, ha affermato l’omologia dell’azione innanzi al G.O. e quella innanzi al G.A., e tale orientamento va ancor più seguito, ad avviso del Collegio, nella fattispecie in esame nella quale, da quanto chiaramente risulta dalla lettera della legge, la ratio sottesa all’inibizione dell’azione esecutiva si rinviene nella finalità di soddisfacimento dei crediti in maniera unitaria in ragione della par condicio creditorum e della previa approvazione del rendiconto relativo alle passività.

Ed invero, in proposito è conferente il richiamo operato dal Comune alla decisione n. 4 del 24/6/1998 dell’A.P. del Consiglio di Stato pronunciata in tema di applicabilità al giudizio d’ottemperanza dell’art. 21 comma 3 della legge 19/3/1993 n. 68 che, nelle ipotesi di dichiarato stato di dissesto finanziario degli enti locali, dopo aver sancito l’improduttività degli interessi e della rivalutazione monetaria dei debiti insoluti, stabiliva (tra l’altro) che "sono dichiarate estinte dal giudice…le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive".

In tale occasione l’A.P. ha anche osservato che, con siffatta normativa di risanamento finanziario, il legislatore ha inteso, tra l’altro, omogeneizzare il trattamento dei creditori dell’ente pubblico evitando che la loro soddisfazione avvenga in favore di coloro che primi veniunt sulla base di circostanze contingenti come quella della consistenza delle somme giacenti presso il tesoriere e quella della durata del giudizio su cui si forma il giudicato. (Cfr. anche Cons. di Stato – Sez. V – 3/3/2004 n. 1035)

Ed analogo orientamento è stato assunto dalla giurisprudenza maggioritaria a riguardo dell’art. 14 della legge 28/2/1997 n. 30 per il quale, in materia di pagamento di somme di denaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali, il creditore dell’ente pubblico non può procedere in exsecutivis se non dopo 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva della decisione passata in giudicato, e ciò pur se la norma è formulata con accenno all’esecuzione forzata. (Cfr. TAR Veneto – Sez. I – 12/6/2003 n. 3302; id. Lazio – LT – 18/102004 n. 995; id. Campania – SA – Sez. II 21/12/2005 n. 2956 e Sez. I 12/1/2009 n. 23)

Dalla giurisprudenza richiamata è stata posta in luce, inoltre, la stretta connessione esistente tra azione di esecuzione forzata innanzi al G.O. ed azione esecutiva innanzi al G.A. e l’acclarato carattere cumulativo e concorrente delle stesse che ne ha affermato l’assimilazione per identità di ratio e la conseguente loro riconducibilità nello stesso ambito normativo statuente in tema di procedimenti in executivis volti ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria; ed è stato considerato che il giudizio esecutivo innanzi al G.A. e quello di esecuzione forzata previsto dal c.p.c., se pure per vie diverse e con risultati diversificati (espropriazione forzata e/o attività procedimentale del commissario in sostituzione dell’Amministrazione), s’incentrano entrambi sulla comune finalità dell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del Giudice, conseguendone che all’eadem ratio corrisponde l’eadem dispositio.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso, a norma dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 248 del D.Lgs. n. 267/2000, è inammissibile per sopravvenuta dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’intimato Comune di Lauro e pertanto va dichiarato estinto.

Le spese di giudizio, tenuto conto che la ragione d’estinzione del giudizio è sopravvenuta all’introduzione dello stesso, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe proposto da B.G., dichiara l’estinzione del giudizio.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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