Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 13-04-2011, n. 14988 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 26/2/2010 il Tribunale di La Spezia applicava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a R.G.B. la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 2.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c) per guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico di g/l 2,44:

acc. in (OMISSIS)).

Veniva inoltre irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente pera anni uno.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. di Genova, lamentando l’omessa pronuncia del sequestro preventivo dell’auto finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

Invero il ricorrente con la sua impugnazione chiede l’annullamento con rinvio della sentenza, affinchè il Tribunale emetta il sequestro preventivo dell’auto, finalizzato alla confisca obbligatoria del mezzo.

Va osservato che con la sua impugnazione il ricorrente lamenta una omissione (sequestro) in relazione ad un provvedimento che non risulta essere stato richiesto dalla parte nè il giudice era obbligatorio ad emettere.

Infatti dagli atti processuali non emerge che il P.M. abbia avanzato istanza della misura cautelare ed che il giudice l’abbia esplicitamente o implicitamente rigettata;

nè può dirsi che tale omissione abbia condizionato in negativo la possibilità della confisca, in quanto tale sanzione può essere adottata indipendentemente dalla adozione di una preventiva misura cautelare reale.

Ne consegue che avendo il ricorso ad oggetto un provvedimento (decisione sul sequestro) mai emesso e che non è stato invocato nel corso del giudizio, nè era obbligatorio emettere, l’impugnazione è inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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