T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 12-04-2011, n. 343Questioni di legittimità costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, dipendente del comune di Rimini con la qualifica di agente scelto, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con i quali il comune ha indetto una procedura selettiva esclusivamente riservata agli interni del profilo professionale immediatamente inferiore di Ispettore di P.M, con un’anzianità di servizio di 5 anni, per i quali era prevista altresì una deroga dal titolo di studio della laurea magistrale qualora in possesso di ulteriori 3 anni di anzianità in detta qualifica.

Con motivi aggiunti di ricorso ha altresì impugnato la propria conseguente esclusione dalla procedura per carenza di detti requisiti.

Si è costituta in giudizio l’amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse censure chiedendo la reiezione del ricorso.

2. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 496/2009 la quale ha rilevato che "gli atti impugnati appaiono configgenti con il principio del pubblico concorso enunciato dall’articolo 97 della Costituzione e dall’articolo 35 del D. lgs 165/2001 in quanto quest’ultimo strumento costituisce la regola per l’ammissione ai pubblici impieghi mentre la selezione esclusivamente interna rappresenta solo un’eccezione a cui ricorrere in presenza di speciali ragioni".

L’ordinanza cautelare è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza 5057/2009 che ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R..

La difesa del ricorrente ha sviluppato le proprie difese con ulteriore memoria e, dopo ampia discussione orale delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

3. Il ricorso è fondato.

Costituisce un principio generale dell’ordinamento, di rilevo costituzionale, quello per cui "l’area delle eccezioni" al concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso" (Corte Cost., sentenza n. 363 del 2006) e che le deroghe sono legittime solo in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a giustificarle (Corte Cost., sentenza n. 81 del 2006). Non può, infatti, ritenersi sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato la propria attività presso l’amministrazione (Corte Cost., sentenza 11 febbraio 2011 n. 42; Corte Cost., sentenza 15 dicembre 2010 n. 354; Corte Cost., sentenza n. 205 del 2006), né basta la "personale aspettativa degli aspiranti" ad una progressione di carriera. Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all’esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione e non acquisibili all’esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione. La natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico. Procedure selettive riservate, che riducano irragionevolmente o escludano la possibilità di accesso dall’esterno, violano il "carattere pubblico" del concorso (Corte Cost., Sentenza 13 maggio 2010 n. 169;Corte Cost., sentenza n. 34 del 2004). e, conseguentemente, i principi di imparzialità e buon andamento, che esso assicura.

3.1. Tali principi di rilievo costituzionale sono stati recepiti dal legislatore ordinario che all’articolo 35 del D. lgs 165 del 2001, applicabile agli enti locali in virtù dell’esplicito richiamo di cui all’articolo 88 del D. lgs 267 del 2000, ha previsto che le procedure selettive devono garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno.

Del resto anche l’articolo 91 del citato D. lgs 267 del 2000 prevede esplicitamente la possibilità di effettuare concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente.

4. Gli atti impugnati, sia il bando di concorso che l’articolo 45 del regolamento sui concorsi del comune di Rimini, ritualmente impugnati con il ricorso introduttivo, si pongono in aperto contrasto con detti principi e con il citato articolo 35 del D. lgs 165/2001, come già rilevato in sede cautelare.

La qualifica di Commissario di Polizia Municipale, se può giustificare la scelta del comune di richiedere un’anzianità di servizio nelle posizioni immediatamente precedenti, oltre al possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente, non può comunque giustificare né la deroga al principio del pubblico concorso né quella del possesso della laurea, ben potendo la necessaria esperienza essere acquisita prestando servizio presso altra amministrazione nelle qualifiche inferiori.

5. Tale interpretazione è perfettamente conforme alla direttiva regionale di cui alla deliberazione della G.R. 14 febbraio 2005, n. 278, emanata ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24, la quale prevede inderogabilmente il requisito della laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza o equipollente, per l’accesso alla figura di addetto al coordinamento e controllo corrispondente alla categoria contrattuale D, inquadramento D3 giuridico, ovvero proprio quella di Commissario di Polizia Municipale oggetto del concorso impugnato.

Vero è che detta direttiva fa riferimento, per detta figura professionale, ad un accesso prioritariamente per progressione verticale ma ciò non significa che la procedura sia riservata agli interni dovendosi, invece, garantire il pubblico concorso per la progressione verticale.

5.1. Analogamente, quando la direttiva regionale fa riferimento alla previsione del possesso di un’adeguata esperienza, in relazione alle particolari funzioni svolte dai Commissari di P.M., contempla un requisito aggiuntivo rispetto alla laurea prescritta e non sostitutivo della stessa.

6. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il bando impugnato nonché, in parte qua, l’articolo 45, comma secondo, del regolamento dei concorsi anch’esso ritualmente impugnato.

6.1. Ciò determina l’illegittimità derivata dell’esclusione del ricorrente disposta con il provvedimento impugnato con motivi aggiunti di ricorso che va conseguentemente annullata per le stesse ragioni.

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, come specificato in motivazione.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di causa a favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tre mila), oltre C.P.A. ed I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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