T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 347

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Ravenna di annullamento del provvedimento con cui comune Rimini aveva rilasciato l’autorizzazione ambientale di cui all’art. 7 della L. n. 1497/1939 in relazione alla domanda di condono di opere edilizie abusive realizzate in zona interessata da vincolo paesaggistico.

Viene altresì impugnato il successivo e conseguenziale diniego di sanatoria del comune di Rimini.

Avverso i suddetti provvedimenti vengono dedotte censure di difetto di motivazione, di eccesso di potere sotto vari profili, di violazione di legge.

Si è costituita in giudizio la Soprintendenza intimata deducendo, con varie argomentazioni, l’infondatezza del ricorso.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Sono infondate le censure di violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto l’autorizzazione rilasciata conteneva una precisa informativa in ordine alla trasmissione della stessa alla competente Soprintendenza ai fini dell’esercizio dei poteri di sua spettanza da esercitarsi nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli atti.

Pertanto il ricorrente era a conoscenza dell’esistenza del procedimento presso la Soprintendenza e, quindi, avrebbe potuto formulare proprie osservazioni (si veda TAR EmiliaRomagna, II, n. 3274/2010).

Nel caso di specie, peraltro, tenuto conto del contenuto del provvedimento impugnato e dell’impossibilità per l’interessato di poterlo integrare, l’eventuale partecipazione al procedimento del ricorrente non avrebbe potuto modificare gli elementi sui quali si fonda il controllo da parte della Soprintendenza.

2.2 Sono infondate le censure avverso il provvedimento della Soprintendenza intimata concernenti il profilo dell’eccesso di potere, del difetto di motivazione e della violazione di legge.

La Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici dell’EmiliaRomagna, come emerge chiaramente dal penultimo capoverso del provvedimento impugnato, nella sostanza pone a fondamento del disposto annullamento dell’autorizzazione comunale, non solo la circostanza che l’autorizzazione del comune comporta la permanenza di un manufatto incompatibile col vincolo ambientale, ma anche il fatto che la stessa non è sufficientemente motivata in quanto non prende in considerazione i vari aspetti dell’intervento descritti nella prima parte del provvedimento di annullamento.

Invero il provvedimento impugnato, dopo aver descritto in modo particolareggiato l’intervento abusivo (manufatti in lamiera ondulata, ondulati in fibrocemento, strutture in ferro e legno assemblati senza nessun metodo compositivo), richiama l’art. 32 della L. n. 47/1985 con ciò volendo evidenziare come l’autorizzazione ambientale non abbia esaminato i vari aspetti dell’intervento in rapporto ai valori tutelati dal vincolo.

L’autorizzazione comunale annullata si limita a richiamare il parere della commissione edilizia che, in modo apodittico, afferma che "Preso atto dello stato dei luoghi si ritiene che le opere non alterino gli stessi".

Pertanto il comune ha omesso di spiegare le ragioni per le quali ritiene che le opere non sono in contrasto col vincolo ambientale.

L’autorizzazione ambientale ha per scopo quello di valutare l’impatto delle opere sugli aspetti tutelati dal vincolo, impatto che, pur nell’ambito della tipologia ammessa, può essere diverso a seconda delle modalità costruttive, della collocazione, delle dimensioni, dei materiali usati ecc..

In particolare il comune avrebbe dovuto descrivere lo stato dei luoghi, evidenziare con precisione le alterazioni introdotte con le opere da realizzare e, successivamente, esaminare la compatibilità delle modifiche con i caratteri ambientali e paesaggistici tutelati dal vincolo.

In conclusione il provvedimento impugnato vuole evidenziare la mancanza nell’autorizzazione annullata di tutti i suddetti elementi.

Per quanto sopra il ricorso all’esame deve essere rigettato siccome infondato.

Tenuto conto della peculiarità della controversia sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’EmiliaRomagna – Bologna, Sezione II rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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