Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-07-2011, n. 14964 Compensazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 23/3/00 la Diemme Industria Caffè Torrefatti s.p.a, D.F., D.S., D.G. e D.M. ricorsero al giudice del lavoro del Tribunale di Padova per sentir accertare l’insussistenza di qualsivoglia credito preteso nei loro confronti da B.S., ex collaboratore e dipendente amministrativo della ditta individuale del loro dante causa Du.Gi. ed ex dirigente della Diemme s.r.l dal 1992 fino al 1997, epoca di cessazione del rapporto.

Costituitosi il contraddittorio, il B. chiese in via riconvenzionale il pagamento delle somme di L. 1.490.078.235 e di L. 182.664.694 per consulenze tecnico-produttive prestate a favore della società a partire dal luglio del 1997 e quella di L. 11.691.333 a titolo di TFR. Con sentenza n. 207/2003 il giudice adito separò la domanda inerente la querela di falso; proposta nel frattempo dai ricorrenti per il maggior importo preteso dal B., sospese il giudizio in attesa della definizione della relativa controversia quanto alla prima domanda riconvenzionale per L. 1.490.078.235, rigettò le ulteriori pretese del lavoratore per intervenuta compensazione col maggior credito risarcitorio vantato dalla società e riservò al definitivo la statuizione sulle spese.

A seguito di impugnazione del B. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’8/5 – 31/5/07, rigettò il gravame e condannò il ricorrente alle spese del grado. Nell’addivenire a tale decisione la Corte lagunare spiegò che si era rivelato corretto il ragionamento del primo giudice in merito alla ritenuta tempestività e fondatezza dell’eccezione di compensazione svolta dalla difesa della società datrice di lavoro e che non si era avuta la prova sufficiente in ordine agli elementi da porre a base del calcolo del rivendicato TFR. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il B., affidando l’impugnazione a quattro motivi di censura.

Resistono con controricorso la Diemme Industria Torrefatti S.p.a., D.F., D.S. e D.G. in proprio e quale tutore di D.M., i quali depositano, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. e art. 414 c.p.c., ponendo in discussione la decisione sulla ritenuta tempestività dell’eccezione di compensazione e deducendo che questa avrebbe dovuto essere proposta dalla società sin dall’atto introduttivo del giudizio col quale era stato invocato l’accertamento dell’insussistenza della sua pretesa creditizia di origine lavorativa, mentre la stessa era stata sollevata solo con la memoria difensiva di replica alla sua domanda riconvenzionale e, per giunta, senza che il credito opposto in compensazione avesse le caratteristiche della liquidità ed esigibilità di cui all’art. 1243 c.c..

2. Col secondo motivo il B. si duole della violazione e della erronea applicazione dell’art. 1243 c.p.c., comma 2, rilevando l’erroneità della tesi dei giudici di merito secondo i quali i requisiti di certezza e liquidità del credito opposto trovavano fondamento non nelle ragioni creditorie fatte valere dalla società nella separata causa avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità del B. nella determinazione dei danni causati per effetto della addebitatagli mala gestione, giudizio, questo, ancora non conclusosi con sentenza passata in giudicato, bensì nei riscontri direttamente raccolti nel primo grado del presente giudizio, vale a dire quelli rappresentati dalla relazione del Dr. V., dalle dichiarazioni del teste Z. e dall’eseguito sequestro conservativo autorizzato dal giudice del lavoro, ritenuti idonei a comprovare sia la giusta causa del recesso anticipato dalla consulenza iniziata dal B. che la sussistenza del controcredito risarcitorio della società Diemme.

Questi due primi motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto vertono entrambi sulla questione della eccezione di compensazione sotto il duplice aspetto della tempestività della sua proposizione e della sua rispondenza alle caratteristiche prefigurate dall’art. 1243 c.c., per la sua applicazione e sono, pertanto, strettamente correlati tra loro.

Ebbene, considerato che quella applicata nella fattispecie è la compensazione giudiziale di cui all’art. 1243 c.c., comma 2, è opportuno ricordare che tale norma stabilisce che se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.

Tuttavia, nel caso di specie, la compensazione giudiziale, disposta tra una delle pretese creditorie fatte valere dal B. con la domanda riconvenzionale, vale a dire quella scaturente da un incarico di consulenza tecnico-produttiva affidatogli dalla controparte, ed il credito risarcitorio opposto da quest’ultima, è stata ritenuta possibile dai giudici del merito sulla base degli elementi desunti dalla relazione del Dottor V., dalle dichiarazioni del teste Z. e dal sequestro conservativo, cioè da elementi che secondo i predetti giudici avrebbero consentito di appurare, indipendentemente dalla definizione della separata causa, ancora "sub iudice", vertente sull’accertamento della responsabilità del B., sia la giusta causa del recesso anticipato dalla consulenza iniziata da quest’ultimo che la sussistenza del credito risarcitorio della compagine sociale nei confronti del medesimo.

Si tratta, però, a ben vedere di elementi che non potevano connotare in alcun modo il preteso credito risarcitorio, opposto in compensazione, dei requisiti della facile e pronta liquidazione, così come richiesti dall’art. 1243 c.c., comma 2.

Infatti, è da escludere che una posizione creditoria semplicemente desunta da una relazione tecnica di parte, dalla deposizione di un teste e da un provvedimento di sequestro conservativo possa avere in sè le intrinseche qualità di facile e pronta liquidazione richieste dall’art. 1243 c.c., comma 2, ai fini della compensazione giudiziale.

Ne consegue che il motivo di doglianza al riguardo è fondato nei termini appena espressi e va, pertanto, accolto.

Va, altresì, accolto nei seguenti termini il primo motivo: invero, una volta stabilito che gli elementi idonei a far ritenere opponibile in compensazione il credito risarcitorio "de quo" non si possono identificare solo con quelli indicati nella sentenza impugnata, dovendo essere ricercati, in una indagine allargata, qualora già presenti in atti, tra quelli che potevano realmente configurare i presupposti di un credito di facile e pronta soluzione, ne consegue che la tempestività della eccezione in esame va valutata con riferimento alla proposizione dell’atto, se esistente, contenente gli elementi identificativi della facile e pronta soluzione di cui innanzi.

Sarà, quindi, il giudice del rinvio a stabilire se nel ricorso introduttivo del giudizio erano già presenti elementi atti a verificare che il credito opposto in compensazione era di facile e pronta liquidazione o se, invece, una tale eccezione si era resa necessaria solo per effetto della domanda riconvenzionale del resistente, contenente pretese creditorie diverse da quelle per le quali era stata inizialmente invocata la pronuncia di accertamento negativo.

3. Col terzo motivo si evidenzia la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 414 c.p.c., punti 3 e 4, nonchè la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Attraverso tale motivo viene affrontata la questione del Tfr, rispetto al quale il giudice d’appello aveva ritenuto non essersi avuta la prova sufficiente in ordine agli elementi da porre a base del suo calcolo, e si evidenzia che l’indicazione dei periodi lavorativi e dell’inquadramento contenuta nella memoria difensiva fosse sufficiente al calcolo del suddetto trattamento.

A conclusione del motivo si chiede di accertare se nel rito del lavoro la nullità dell’atto introduttivo deve essere esclusa nell’ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorchè l’istante abbia indicato, come nella fattispecie, il periodo di attività lavorativa, l’inquadramento ricevuto ed abbia, altresì, specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici.

Il motivo è inammissibile in quanto lo stesso, così come proposto, non investe la "ratio decidendi" che si fonda sulla accertata mancanza dei dati oggettivi e specifici concernenti l’ammontare della retribuzione ed i periodi precisi di collaborazione, oltre che sulla inesistenza di appositi conteggi, atti che, se presenti, avrebbero reso possibile l’operazione di calcolo del trattamento di fine rapporto.

In effetti, dalla motivazione della sentenza impugnata si rileva agevolmente che la lettura complessiva del ricorso di primo grado – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – non denotava semplicemente la mancanza di elementi formali per il calcolo del trattamento di cui trattasi, quanto piuttosto l’assenza degli elementi fondamentali per una tale operazione contabile, assenza che finiva per tradursi in una mancanza degli elementi di fatto e delle ragioni della relativa domanda.

4. Con l’ultimo motivo il B. denunzia l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio riferendosi alla mancata adozione della decisione sulla richiesta, espressamente avanzata nella fase dell’appello, di subordinare l’accertamento della legittimità della risoluzione anticipata del contratto a quello della sua responsabilità ancora da definirsi. Aggiunge, poi, il ricorrente che pur volendosi ritenere la legittimità del recesso operato dalla società, nondimeno si sarebbe dovuto determinare in subordine, con una relativa pronunzia, l’ammontare del compenso spettategli per l’attività di consulenza espletata fino a quel momento.

Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Tale censura integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, (nullità della sentenza e del procedimento) e non come vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (attenendo quest’ultimo esclusivamente all’accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, Cass. 9.4.1990, n. 2940; Cass. 27.3.1993,n. 3665).

Infatti il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. SU. 14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996, n. 8468).

In definitiva vanno accolti i primi due motivi, mentre il terzo e il quarto vanno dichiarati inammissibili. Conseguentemente, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata per il prosieguo del giudizio in ordine alle questioni poste con gli stessi alla Corte d’Appello di Brescia, che si atterrà ai principi sopra evidenziati e statuirà anche in ordine alle spese del presente procedimento.
P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara inammissibili il terzo e il quarto, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *