Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 13-04-2011, n. 14984 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 7/7/2009 il Tribunale di Brescia applicava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a G.C. la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000 di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per la detenzione di gr. 420 di hashish (acc. in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. di Brescia, lamentando la violazione di legge per la omessa condanna del G. al pagamento delle spese processuali, trattandosi di patteggiamento allargato.

Chiedeva inoltre la correzione del capo di imputazione riportato in sentenza, secondo le modifiche contestate all’udienza del 7/7/2009.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Invero avendo l’imputato concordato la pena con il rito del c.d.

"patteggiamento allargato", doveva essere condannato al pagamento delle spese processuali, come si desume dall’art. 445 c.p.p., comma 1.

Ciò premesso, questa Corte di legittimità, in un caso analogo, ha già avuto modo di statuire che va annullata senza rinvio, con contestuale integrazione della statuizione omessa, la sentenza di patteggiamento che ometta la statuizione di condanna alla rifusione delle spese processuali, ove non sia stata previamente esperita la procedura di correzione dell’errore materiale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26817 del 09/04/2010 Cc. (dep. 12/07/2010), Cammino, Rv. 247678).

3.2. Quanto all’imputazione riportata nella intestazione della sentenza, effettivamente è stata trascritta in modo errato, secondo quella che era stata la prima contestazione, senza invece tener conto della precisazione della imputazione formulata dal P.M. all’udienza del 7/7/2009.

Si impone pertanto la correzione dell’errore indicando come capo di imputazione il "reato p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1 bis in quanto deteneva illecitamente a scopo di cessione a terzi 420 gr. di hashish suddivisi in alcuni panetti.

In (OMISSIS)".
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna di G.C. al pagamento delle spese processuali, che dispone; corregge l’errore materiale relativo all’imputazione a carico del medesimo G., nella intestazione della predetta sentenza, che in sostituzione della imputazione riportata deve intendersi "reato p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis in quanto deteneva illecitamente a scopo di cessione a terzi 420 gr. di hashish siddivisi in alcuni panetti.

In (OMISSIS)", con annotazioni di rito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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