Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 13-04-2011, n. 14983 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 6/2/2008 la Corte di Appello di Napoli, in sede di giudizio abbreviato, confermava la condanna di M.A. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (per la detenzione per fini di cessione di gr. 1,09 di cocaina e gr. 29, 7 di eroina, acc. in (OMISSIS)).

La pena irrogata era di anni 4 di reclusione ed Euro 27.000= di multa, con la diminuente del rito abbreviato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la violazione di legge, in quanto l’imputato detenuto per altro a Velletri, ove gli era stato notificato il decreto di citazione, non era stato tradotto;

2.1. la violazione di legge, in quanto l’ordinanza del 24/10/07, con cui l’udienza era stata rinviata al 6/2/08 non era stata notificata all’imputato;

2.3. il difetto di motivazione in relazione alla pronuncia di condanna ed all’omesso riconoscimento della ricorrenza della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. Quanto al primo motivo di censura, va premesso che il giudice di merito ha proceduto con il rito abbreviato. Va ricordato che l’imputato detenuto ha diritto di comparire personalmente nel giudizio abbreviato di appello, ma l’omessa traduzione in aula è causa la nullità degli atti, assoluta ed insanabile, soltanto se la volontà di presenziare sia stata manifestata tempestivamente (ex plurimis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15137 del 18/03/2009 Ud. (dep. 08/04/2009), Basso, Rv. 243732).

Nel caso di specie non risulta che il M. abbia manifestato la volontà di presenziare all’udienza, pertanto nessuna nullità si è maturata.

3.2. In ordine al secondo motivo di gravame, va premesso che:

– la prima udienza in appello si è tenuta in data 25/7/07 ed il processo è stato rinviato al 24/10/07;

– il provvedimento di rinvio è stato ritualmente notificato all’imputato (cfr. fl. 11 retro, relata di notifica c/o Casa Circ. Velletri e fl. 12 informativa dell’avvenuta notifica);

– all’udienza del 24/10/07, presente il difensore, procedutosi alla costituzione delle parti, dichiarato assente l’imputato, il processo è stato rinviato al 6/2/08, data in cui è avvenuta la discussione ed è stata emanata la sentenza.

Ciò premesso, va ricordata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l’istituto della contumacia dell’imputato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25097 del 19/06/2007 Ud. (dep. 28/06/2007), Chakhsi, Rv. 236841). Ne consegue che all’imputato ritualmente citato e non comparso (quindi meramente "assente"), in sede di giudizio abbreviato, non spetta la notifica dell’avviso di rinvio dell’udienza ad altra data, essendo rappresentato dal suo difensore (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 31657 del 20/05/2010 Ud. (dep. 11/08/2010), Di Roma, Rv. 248098). Pertanto anche tale doglianza è infondata.

3.3. Quanto al motivo relativo della affermata penale responsabilità, la Corte di merito ha evidenziato come essa emergesse dal fatto che il ricorrente, unitamente alla D.M., detenesse un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente, esuberante rispetto alla destinazione ad un uso esclusivamente personale (4 d.m. di cocaina e 111 d.m. di eroina), tutto ciò a fronte di inconsistenti disponibilità economiche che rendevano pertanto inverosimile, che i due avessero fatto una "scorta" della sostanza. Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.4. Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto (Cass. 6, 4194/95, imp. Salmi Ben, rv. 200797). Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come la sostanza detenuta fosse di quantità non irrilevante ed idonea, quindi, al confezionamento di numerose dosi, così negando il riconoscimento della attenuante. Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un. 21-9-2000, n. 17).

Sulla base di tali insegnamenti il giudice del merito, a fronte della detenzione di sostanza idonea a confezionare numerosi dosi, coerentemente ha ritenuto superate le soglie per ritenere il fatto di minima offensività.

All’infondatezza del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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