T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 12-04-2011, n. 119 Esami di maturità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 14 giugno 2010 e depositato lo stesso giorno, il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento negativo di non ammissione all’esame di maturità magistrale per non aver conseguito la sufficienza in tutte le materie curriculari (una sola insufficienza). Peraltro, avendo conseguito in ben quattro materie il 7, il ricorrente si presentava al Consiglio che doveva decidere l’ammissione all’esame di Stato con la media aritmetica di 6,5, ma il 4 in matematica gli valeva il seguente giudizio: "L’alunno no è ammesso all’esame di Stato in quanto non ha conseguito la sufficienza in tutte le materie (valutazione di matematica: quattro)".

Sempre in punto di fatto, nello stesso Consiglio di classe tre studenti che presentavano una "non piena sufficienza" in italiano ed uno studente con due insufficienze (cinque) in italiano e matematica sono stati ammessi all’esame di Stato, in alcuni casi non all’unanimità degli aventi diritto al voto nel Consiglio.

I motivi dedotti in ricorso sviluppano le censure di violazione di legge e di eccesso di potere facendo perno da un lato sulla applicazione acritica della recente normativa ministeriale, ispirata dalla necessità di ricondurre ad una serietà delle valutazioni dopo la stagione delle promozioni conseguite anche con debito formativo, dall’altro sulla riconduzione a sistema delle fonti sicuramente non impeditive di un giudizio positivo del Consiglio di classe in presenza di una media aritmetica conseguita largamente superiore al 6.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio depositando ampia documentazione, tra cui la puntuale relazione del dirigente scolastico, ed instando per la reiezione del ricorso.

Con Decreto Presidenziale n. 114 del 15 giugno 2010 veniva statuita l’ammissione con riserva del ricorrente all’esame di Stato, le cui prove iniziavano il 22 giugno 2010, e tale statuizione di accoglimento della domanda cautelare veniva confermata con l’Ordinanza n. 127 assunta nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2010.
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Il Tribunale condivide, in via generale, l’orientamento giurisprudenziale che postula il c.d. principio dell’"assorbimento" in materia concorsuale (e di prove latu sensu idoneative) quando, come nel caso in esame, la fase valutativa svoltasi in esito alla pronuncia cautelare del TAR era sovrapponibile per intero a quella oggetto di esame e riguardava circostanze omogenee.

Tale statuizione, d’altra parte, non si discosta dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema specifico oggetto di esame (cfr.: Cons. Stato VI Sez. 8.4.2003, n.1875; idem, 5.3. 2002, n. 1312), secondo cui il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità espresso dal Consiglio di classe, sospeso in sede giurisdizionale con l’ammissione con riserva del candidato agli esami stessi.

Deve ritenersi, infatti, preminente la considerazione che l’esame di maturità, pur spaziando su di un numero di materie più limitato di quelle prese in considerazione dal Consiglio di classe, ha comportato ugualmente una valutazione globale dello studente, con l’apprezzamento anche del curriculum di questi.

La Commissione d’esame, pertanto, giungendo ad un giudizio positivo neppure si è dovuta molto discostare, nel caso in questione, dal giudizio di non ammissione, perché quest’ultimo, come ben spiegato nella stessa relazione del Dirigente scolastico depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, non tanto aveva esplicitato una antitetica valutazione circa la maturità del candidato in questione, ma aveva deliberato la non ammissione quasi quale atto necessitato dalle più recenti disposizioni promananti dal Ministero dell’Istruzione sullo specifico tema dell’ammissione alle maturità..

A quanto precede, come già è stato osservato in giurisprudenza, può aggiungersi che la possibile preoccupazione d’ordine processuale, circa il carattere potenzialmente decisorio che finirebbe per assumere il provvedimento cautelare di ammissione con riserva, è stata superata dall’orientamento giurisprudenziale di cui sopra, il quale ha rilevato come l’esame di maturità, per quanto introdotto dal comando giudiziale, si ponga, di fatto, come circostanza esterna e sopravvenuta rispetto al giudizio di ammissione, il quale non costituisce presupposto indefettibile per sostenere l’esame stesso, bensì soltanto presupposto normalmente necessario..

Il giudizio positivo di maturità, come quello oggetto dell’odierna controversia, costituisce in definitiva un effetto preclusivo analogo a quello determinato da fatti sopravvenuti satisfattori o impeditivi processualmente della coltivazione dell’interesse sostanziale.

E tale è la verifica positiva certificata dell’esito dell’esame (quale che sia il modo con cui a tale verifica il candidato sia pervenuto), che assume, appunto, carattere assorbente della fase di giudizio precedente.

Le circostanze processuali inducono alla compensazione delle spese di lite, con dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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