Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2010) 13-04-2011, n. 15095

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Il Tribunale di Siracusa, con sentenza 23/11/2004, dichiarava S.S. colpevole dei reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie aggravate, commessi il (OMISSIS), e lo condannava, ritenuti gli illeciti avvinti dal vincolo della continuazione e in concorso delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia e condizionalmente sospesa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

2- A seguito di gravame dell’imputato, la Corte d’Appello di Catania, con sentenza predibattimentale emessa in camera di consiglio il 26/2/2010, riformando la decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli, perchè estinti per prescrizione.

3- Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la detta Corte territoriale, deducendo la violazione degli artt. 469 e 578 c.p.p. sotto i seguenti profili: a) la sentenza predibattimentale non poteva essere emessa di fronte all’espressa opposizione del P.M. e in mancanza dell’avviso d’udienza alle altre parti processuali; b) si sarebbe dovuto comunque dare corso al dibattimento per decidere sull’impugnazione dell’imputato sia pure ai soli effetti delle statuizioni civili.

4 – Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.

Se è pur vero che il P.M. ha interesse a proporre impugnazione, al fine di ottenere l’esatta applicazione della legge, tale interesse deve rivestire, però, i caratteri della concretezza e dell’attualità, nel senso che la denunciata violazione di una norma di diritto formale deve avere comportato un reale pregiudizio dei diritti coinvolti nel rapporto processuale penale.

Il P.G. ricorrente, pur rilevando correttamente che la sentenza impugnata non fa buon governo della norma di cui all’art. 469 c.p.p., la quale, peraltro, al di là dei rilievi articolati in ricorso, non opera nel giudizio d’appello (ex plurimis cfr. Cass. sez. 3, 14/11/2003 n. 40; sez. 4, 20/9/2006 n. 34497; sez. 3, 27/6/2007 n. 35577), non contesta e – anzi – mostra di condividere la conclusione alla quale la detta sentenza perviene, con riferimento alla statuizione relativa all’aspetto penale.

Difetta, pertanto, sotto tale profilo, l’interesse all’impugnazione, considerato che a non diversa conclusione si giungerebbe ove si disponesse l’annullamento della sentenza per le dedotte ragioni di rito.

Non sussiste l’interesse del P.G. all’impugnazione neppure con riferimento all’omessa decisione, ex art. 578 c.p.p., sulle statuizioni civili, poichè la Pubblica Accusa è estranea al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra il soggetto danneggiato dai reati e l’imputato e non è, pertanto, legittimata a impugnare la sentenza in relazione al rapporto civilistico tra le parti private e a surrogarsi all’inerzia delle stesse.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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