Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2010) 13-04-2011, n. 15094

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. Fraticelli Mario, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- La Corte d’Assise d’Appello di Genova, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza 18/6/2010, decidendo sull’opposizione avverso il provvedimento de plano del precedente giorno 3 col quale la stessa Corte aveva restituito A.A. nel termine per impugnare la sentenza di condanna 27/5/2005 emessa dalla Corte d’Assise di Savona ed aveva mantenuta ferma l’efficacia della misura custodiate a carico del predetto, dichiarava inammissibile l’opposizione per carenza d’interesse in relazione al primo punto e precisava – quanto all’aspetto cautelare – di avere provveduto con separata ordinanza in pari data.

2 – Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, A.A., deducendo: 1) violazione della legge processuale, per non essere stato assicurato il contraddittorio nella procedura di restituzione nel termine; 2) violazione della legge penale, con riferimento alla L. n. 69 del 2005, e abnormità del provvedimento col quale si era lasciata impregiudicata l’efficacia dell’ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico e del mandato di arresto europeo esecutivo, emesso nella procedura attiva di consegna, mandato che invece si sarebbe dovuto revocare per il venire meno del titolo esecutivo. Nell’interesse del ricorrente sono state depositate memorie difensive in data 18/10/2010 e 19/11/2010. Con quest’ultima memoria, si è sottolineata la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta permanente operatività della misura custodiate e del m.a.e..

3 – Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

Inammissibile è la prima doglianza per carenza di interesse, considerato che la richiesta dell’interessato di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa a suo carico è stata comunque accolta.

Priva di pregio è la seconda doglianza.

Va premesso che non risponde al vero che sulla questione relativa alla posizione cautelare del ricorrente la Corte d’Assise d’Appello di Genova avrebbe omesso qualunque motivazione, considerato che su tale specifico aspetto ha provveduto con distinta e motivata ordinanza in pari data, che non sembra essere oggetto del proposto ricorso per cassazione.

In ogni caso, l’accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna contumaciale fa venire certamente meno tale titolo esecutivo, ma riprende contestualmente vigore l’efficacia della misura cautelare a carico del soggetto al momento del formale passaggio in giudicato della condanna, proprio per effetto del riacquisto della qualità d’imputato da parte di detto soggetto (cfr. Cass. sez. 128/1/2009 n. 6266; sez. 124/3/2009 n. 12903).

Il nostro ordinamento processuale, nella fase attiva di consegna, non consente, inoltre, di contestare direttamente il mandato d’arresto europeo, ma soltanto il titolo sul quale esso si fonda.

4 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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