T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 12-04-2011, n. 206 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente, con atto notificato il 2.5.2009, ha impugnato il provvedimento del 26.2.2009 con cui il Collegio composto dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, dal Direttore Provinciale dell’INPS e dal Direttore Provinciale dell’INAIL non ammetteva la ditta ricorrente alla procedura di emersione dei rapporti non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 1, comma 1192 – 1201, della legge n. 296/2006.

Si costituivano in giudizio l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, l’Inail ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 6 aprile 2011 e trattenuta in decisione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice adito.

Al riguardo la stessa parte ricorrente aveva ventilato, nell’atto introduttivo del giudizio, il possibile difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sottolineando la circostanza che il provvedimento impugnato riportava in calce l’espressa indicazione della sua impugnabilità dinanzi al T.A.R., chiedendo, per tale ragione, la condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio, qualora il giudice adito fosse risultato effettivamente carente di giurisdizione.

Il Collegio ritiene che non sussista la giurisdizione dell’adito T.A.R. aderendo a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il diniego di ammissione alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 28 maggio 2010, n. 598; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 30 aprile 2010, n. 8958; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 21 novembre 2008, n. 774).

La controversia attiene, difatti, all’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie, che, ex art. 442 c.p.c., sono di competenza del giudice del lavoro.

Più specificatamente, la controversia ha ad oggetto il diniego di ammissione alla procedura di emersione del lavoro nero, prevista dall’art. 1, comma 1192 ss., della legge 27 dicembre 2006 n. 296 al fine di incentivare ed agevolare la regolarizzazione amministrativa, previdenziale e assicurativa dei rapporti di lavoro subordinato costituiti irritualmente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (sezione lavoro) atteso che le disposizioni dettate dalla norma succitata vanno ad integrare il sistema complessivo delle leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenza e previdenza obbligatoria.

Inoltre la controversia riguarda indubbiamente la tutela di un diritto soggettivo (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 28 maggio 2010, n. 598).

Ne consegue che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro ex art. 59 della legge n. 69 del 2009,, davanti al quale il processo potrà essere proseguito mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale Amministrativo.

In considerazione del fatto che grava sul ricorrente l’onere di individuare il giudice munito di giurisdizione, della circostanza che il provvedimento impugnato riportava in calce l’espressa indicazione della sua impugnabilità dinanzi al T.A.R. ed, infine, della complessità della questione di giurisdizione nel caso de quo, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione indicando come giudice competente il Giudice Ordinario, per le ragioni e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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