Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2010) 13-04-2011, n. 15093 Concorso di circostanze omogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Gup del Tribunale di Siracusa, con sentenza 2/2/2010, a norma dell’art. 444 c.p.p., e ss., applicava a O.G. – recidivo reiterato specifico nel quinquennio – la pena concordata di un anno, mesi sei di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa in relazione ai reati di coltivazione abusiva di oltre quaranta piante di canapa indiana e di detenzione abusiva di un fucile cal. 12 (accertati il (OMISSIS)), illeciti ritenuti in continuazione tra loro e previa concessione, con riferimento al primo reato stimato più grave, dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2 – Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania e l’imputato.

Il primo ha dedotto: a) violazione dell’art. 69 c.p., per essere stato omesso il giudizio di comparazione tra la riconosciuta circostanza attenuante e la contestata recidiva; b) violazione dell’art. 81 c.p. e connesso vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati che, per la diversa tipologia, non sembravano avere alcun collegamento; c) violazione dell’art. 81 c.p., comma 4 sotto il profilo che l’aumento di pena per la continuazione, stante la contestata e ritenuta recidiva, non poteva essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 129 c.p.p., per non essere stato prosciolto dal reato in tema di stupefacenti, considerato che la minima quantità di sostanza drogante estraibile dalle piante coltivate era destinata all’esclusivo uso personale.

Nell’interesse del ricorrente è stata depositata in data 3/4/2010 memoria difensiva, con la quale si è eccepita l’inammissibilità del ricorso del P.G., per essere stato presentato fuori termine.

3 – E’ fondato il ricorso del Procuratore Generale.

Preliminarmente deve rilevarsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato, la tempestività di tale impugnazione.

Ed invero, l’avviso di deposito della sentenza risulta essere stato comunicato al Procuratore Generale in data 20/2/2010; da tale data deve farsi decorrere il termine di quindici giorni, ex art. 585, comma 1, lett. a) in relazione all’art. 544 c.p.p., comma 1, per l’impugnazione. Questa risulta essere stata proposta con atto trasmesso, a mezzo di assicurata n. (OMISSIS), alla cancelleria del Giudice a quo in data 8/2/2010 (giorno precedente festivo) e, quindi, nel termine di legge.

Il Gup, avendo accordato all’imputato, in relazione al reato di abusiva coltivazione di piante di canapa indiana ritenuto più grave, l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e avendo dato atto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, avrebbe dovuto effettuare l’obbligatorio giudizio di comparazione tra la detta attenuante e la circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, secondo la regola dettata dall’art. 69 c.p., comma 4. Ha omesso, inoltre, il Gup, nel ratificare l’accordo delle parti sulla misura della pena, di verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, quale dato unificante dei reati contestati, che, data la loro eterogeneità, non sembrano avere alcun collegamento e, in ogni caso, pur a volere ritenere la sussistenza di tale vincolo, l’aumento di pena per la continuazione doveva essere calcolato in base alla regola di cui all’art. 81 c.p., comma 4.

In accoglimento del ricorso del P.G., pertanto, la sentenza di patteggiamento deve essere annullata senza rinvio, venendo meno la validità dell’accordo intercorso tra le parti e ratificato dal giudice. Gli atti vanno trasmessi per l’ulteriore corso al Tribunale di Siracusa, che dovrà rivalutare ex novo la vicenda, senza alcuna preclusione ricollegabile allo svolgimento della precedente fase e con la eventuale possibilità di verificare la legittimità o meno di un nuovo e diverso accordo oppure di procedere con il rito ordinario.

4 – Il ricorso dell’imputato è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Ed invero, l’annullamento senza rinvio della sentenza per effetto dell’accoglimento del ricorso del P.G., con conseguente azzeramento del processo, fa venire meno, allo stato, ogni interesse dell’imputato alla sollecitata verifica di legittimità della sua posizione, che dovrà essere rivalutata in sede di merito.

Non consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria della parte privata ricorrente, non essendo configurabile, allo stato, un’ipotesi di definitiva soccombenza.
P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del P.G., annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.

Dichiara inammissibile il ricorso dell’ O. per carenza sopravvenuta d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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