T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-04-2011, n. 330 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso può essere dichiarato improcedibile.

In fatto, consta che la parte ricorrente ha presentato – in data 10 gennaio 2003, per le opere abusive oggetto dell’impugnata ordinanza – domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/85 da ciò emergendo che essa si è avvalsa del condono previsto dalla L. 724/94

Come precisato in fattispecie analoghe da questo Tribunale (cfr., per tutte, la sentenza n. 81 del 15 febbraio 1989), in caso di presentazione di una istanza (di sanatoria) alla quale si applichino i predetti capi IV e V, i provvedimenti sanzionatori, che restano temporaneamente sospesi ai sensi dell’art. 44 della legge n. 47 del 1985 cit., sono comunque destinati a non trovare applicazione neppure in tempi successivi, atteso che, ove intervenisse l’accoglimento, anche se per silentium, dell’istanza di sanatoria, di essi si determinerebbe necessariamente la caducazione, mentre, ove si avesse la reiezione della stessa istanza, sorgerebbe la necessità della irrogazione di nuove misure sanzionatorie, che si porrebbero in sostituzione di quelle già adottate, alla stregua della specifica normativa indicata negli artt. 32, ultimo comma, 33, ultimo comma, e 40, primo comma, della legge n. 47 del 1985 cit.

Consegue che, nel caso, non può, allo stato, rinvenirsi un interesse della parte ricorrente alla coltivazione del ricorso in argomento al fine di ottenere una pronuncia di questo giudice in ordine al provvedimento sanzionatorio impugnato; tale provvedimento infatti, tenuto conto della predetta istanza di condono, non è più in grado di generare lesione nei confronti della parte ricorrente medesima.

E, giusti i principi, la surrichiamata circostanza comporta il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, cui consegue l’improcedibilità del gravame.

Nulla per le spese, non essendosi costituito in giudizio il Comune intimato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), lo dichiara improcedibile.

Nulla spese.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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