Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2010) 13-04-2011, n. 15081

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza 11/2/2010, confermava la decisione 22/2/2008 del locale Tribunale, che aveva dichiarato O.E. colpevole del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1 e comma 2, n. 2 – per avere serbato una condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia e per essersi sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti della figlia minore N.A., facendo mancare alla stessa anche i mezzi di sussistenza (dal (OMISSIS) con condotta in permanenza) – e lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia, con revoca del beneficio della sospensione della pena applicatagli, per analogo reato con la sentenza 11/2/2004 del Tribunale di Ancona.

Il Giudice distrettuale, dopo avere dato atto che nell’interesse dell’imputato erano stati presentati due distinti atti di appello, un primo a firma dell’avv. A. Nobili e un secondo a firma dell’avv. V. Bertoni, riteneva di non potere prendere in considerazione le doglianze articolate in quest’ultimo, perchè proposto tardivamente, e neppure le argomentazione sviluppate nella memoria difensiva 25/1/2010 a firma dello stesso avv. Bertoni, per essere le stesse strettamente connesse al contenuto dell’atto d’impugnazione tardivo;

disattendeva i motivi d’appello a firma dell’avv. Nobili, ritenendo che le risultanze processuali conclamavano la colpevolezza dell’imputato, che si era sottratto sistematicamente ai suoi obblighi verso la figlia minore, condotta questa che, in quanto protrattasi pervicacemente nel tempo pur dopo un condanna per fatti analoghi, sconsigliava la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche.

2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato e ha dedotto:

1) violazione della legge processuale, con riferimento agli art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 544 c.p.p., comma 3, per essere stato erroneamente ritenuto tardivo l’appello proposto dall’avv. Bertoni;

2) violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 585 c.p.p., comma 4, per non essere state prese in considerazione le argomentazioni sviluppate nella memoria 25/1/2010, le quali erano comunque collegate anche ai motivi d’impugnazione articolati nel primo atto d’appello; 3) vizio di motivazione sul formulato giudizio di responsabilità, affidato alla sola testimonianza, in parte de relato e non pienamente affidabile, della ex moglie.

La difesa dell’imputato ha depositato in data 19/11/2010 motivi aggiunti, con i quali, ribadendo quanto già articolato in ricorso, ha insistito in particolare, con nuove e più diffuse argomentazioni, sul primo motivo.

3 – Il ricorso è fondato.

Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile, perchè tardivo, l’atto d’appello proposto dal difensore di fiducia dell’imputato, avv. Vinicio Bertoni, e ha conseguentemente omesso di prendere in considerazione i relativi motivi. Il citato atto d’impugnazione deve, invece, ritenersi tempestivo, considerato che il Tribunale di Ancona, nel pronunciare in data 22/2/2008 la propria decisione, aveva indicato, ai sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 3, il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, termine che andava a scadere il 23 marzo successivo, ma prorogato di diritto, ex art. 172 c.p.p., comma 3, al 25/3/2008 (primo giorno non festivo successivo al 23 e al 24 marzo, coincidenti rispettivamente con la Pasqua e il Lunedì dell’Angelo). Il termine di quarantacinque giorni ( art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) per impugnare la sentenza deve pertanto farsi decorrere, a norma dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), dal 25/3/2008, con scadenza il 9/5/2010. L’atto di appello a firma dell’avv. Bertoni risulta essere stato depositato in data 8/5/2010 e, quindi, nel termine di legge.

Ciò posto, la Corte territoriale non poteva esimersi dall’esaminare anche i motivi articolati in tale atto d’impugnazione e i motivi aggiunti di cui alla memoria 25/1/2010 a firma dello stesso avv. Bertoni e dal valutarne la fondatezza o meno.

Tale omissione, determinata dall’erronea valutazione in ordine alla tempestività dell’atto di gravame, integra il vizio di mancanza di motivazione.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *