Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2010) 13-04-2011, n. 15080 Appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Il Tribunale di Trani, con sentenza 19/12/2007, dichiarava D.T.V. colpevole del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1 e comma 2, n. 2 – per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare e avere fatto mancare alla moglie separata e ai due figli minori i mezzi di sussistenza (da epoca anteriore al (OMISSIS)) – e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Deve precisarsi che l’addebito si riferiva a fatti protrattisi nel tempo e derivava da contestazioni mosse all’imputato in due distinti processi, contrassegnati con i numeri 405/06 R.G. (fatti oggetto della denunzia-querela 12/4/2002) e 504/06 R.G. (fatti relativi al periodo maggio 2002 – 13/2/2004) e dei quali era stata disposta la riunione in sede dibattimentale.

2- A seguito di gravame dell’imputato, la Corte d’Appello di Bari, con sentenza 2/10/2009, riformando in parte la decisione di primo grado, che confermava nel resto, dichiarava la nullità della stessa nella parte relativa ai fatti di cui al procedimento n. 405/06, per nullità del corrispondente decreto di citazione a giudizio, disponeva la separazione dei relativi atti e la trasmissione degli stessi al P.M. per l’ulteriore corso, rideterminava la misura della pena riferibile ai fatti di cui al procedimento n. 504/06, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, in mesi quattro di reclusione ed Euro 250,00 di multa.

Il Giudice distrettuale evidenziava che la rilevata nullità parziale del giudizio di primo grado derivava dall’omessa citazione dell’imputato nel richiamato procedimento n. 405/06 (mancata rinnovazione decreto d’irreperibilità); riteneva, quanto ai fatti contestati nell’altro procedimento, che la prova della colpevolezza dell’imputato era integrata dalla puntuale e attendibile testimonianza di G.F. (moglie separata), il cui racconto aveva evidenziato lo stato di bisogno in cui ella e i figli minori versavano e l’assoluto e prolungato disinteresse del marito verso le primarie esigenze familiari, essendosi il medesimo, che pur non versava in una condizione di indigenza, costantemente sottratto anche al proprio obbligo di contribuzione economica.

3- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo la violazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 18 e 179 c.p.p. e art. 604 c.p.p., comma 4, sotto i seguenti profili: a) la disposta separazione dei due processi riuniti era illegittima, perchè la Corte di merito, ai sensi dell’art. 604 c.p.p., comma 4, avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’intera sentenza di primo grado; b) impropriamente si era fatto leva, per disporre la separazione dei procedimenti, sulla norma di cui all’art. 18 c.p.p., lett. c), riferibile all’ipotesi di procedimento a carico di più imputati; c) inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito, perchè il provvedimento di ammissione dei mezzi di prova era stato adottato nell’ambito del procedimento dichiarato nullo.

4- Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

Legittimamente la Corte territoriale ha disposto la separazione dei due procedimenti a carico dell’imputato, in precedenza riuniti, avendo rilevato la nullità della notificazione (intesa come omessa) del decreto di citazione relativo ad uno dei detti procedimenti.

Correttamente il provvedimento di separazione è stato adottato ai sensi dell’art. 18 c.p.p., lett. c), non essendo tale norma riferibile, come sostiene il ricorrente, al solo caso di processo che coinvolge la posizione di più imputati, per uno o per alcuni dei quali si renda necessario procedere separatamente per la necessità di reiterare atti dichiarati nulli. La richiamata norma dell’art. 18 c.p.p. prevede la separazione dei rapporti processuali come soluzione normale, nella prospettiva di garantire una definizione rapida di quelle posizioni processuali in grado di essere decise senza ulteriori adempimenti, che potrebbero invece riguardare altre posizioni, con conseguente protrazione dei tempi per la loro definizione. E’ questa la lettura più logica e coerente della norma in esame, che esordisce con la frase "la separazione dei processi è disposta…" e prosegue con la elencazione delle varie ipotesi;

quella prevista dalla lett. c), in coerenza con la ratio dell’istituto, deve essere riferita non solo al caso di un unico processo a carico di più imputati, le cui posizioni – per le ragioni previste – possono essere separate, ma anche a quello di più processi riuniti a carico di uno stesso imputato, che possono, in presenza dei relativi presupposti, essere separati.

Il Giudice d’appello non era obbligato, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado nella sua interezza, considerato che la disposizione di cui all’art. 604 c.p.p., comma 4, prevede tale declaratoria ove venga accertata "una delle nullità indicate nell’art. 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio", il che significa che la nullità è circoscritta, com’è logico, al rapporto processuale instaurato irregolarmente e non si estende ad altri eventuali rapporti regolarmente introdotti e trattati, per effetto della disposta riunione, unitariamente.

Nel caso in esame, la rilevata violazione del contraddittorio ha interessato uno soltanto dei processi a carico dell’imputato e non anche l’altro, sicchè la scelta operata dalla Corte di merito si sottrae a qualunque censura di legittimità.

Il provvedimento di separazione, in ogni caso, non incide sui diritti d’intervento e di assistenza dell’imputato, il quale, pur se separatamente giudicato per fatti connessi, ha comunque diritto di chiedere al giudice dell’esecuzione l’eventuale applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato ( art. 671 c.p.p.).

Il materiale probatorio acquisito nel corso dell’istruttoria espletata nell’ambito dell’unitaria trattazione dei due processi, aventi ad oggetto gli stessi fatti nella loro permanenza temporale, è stato correttamente utilizzato nella valutazione dei fatti oggetto del procedimento n. 504/06, posto che detto materiale costituiva comunque patrimonio processuale, che, tenuto conto della dinamica che aveva caratterizzato la trattazione delle due vicende di cui l’imputato era stato chiamato a rispondere, non poteva essere differenziato e, per così dire, selezionato in base ai corrispondenti provvedimenti di ammissione delle prove.

5- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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