T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-04-2011, n. 325 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 2.12.2006, tempestivamente depositato, il Comune di Minturno ha impugnato la nota n. 104212 del 29.9.2006 con cui la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica della Regione Lazio richiedeva – in conseguenza di una espressa richiesta della Procura della Repubblica di Latina prot. n. 256/06 – all’Ufficio Tecnico del Comune di Minturno:…."in via di autotutela, di annullare tutte le concessioni rilasciate illegittimamente e di sospendere i lavori in corso di realizzazione"…

Il ricorso veniva inizialmente proposto al T.A.R. Molise e – a seguito d’istanza di regolamento di competenza proposta dalla Regione Lazio, a cui l’ente locale ricorrente prestava piena adesione – in data immediatamente successiva, disposta la trasmissione degli atti al TAR Lazio – sezione staccata di Latina.

Con atto depositato presso la Segreteria di questa sezione in data 11.5.2007, n. 3143 il Comune di Minturno riassumeva, da ultimo, il visto giudizio con contestuale elezione del nuovo domicilio.

A sostegno della prodotta impugnazione è stata dedotta: 1) violazione della dell’art. 30 del Reg. Edilizio del Comune di Minturno; violazione dell’art. 12 delle disp. prel al cod. civ.; oltre che eccesso di potere per sviamento erronea rappresentazione dei fatti, contraddittorietà con le precedenti manifestazioni; 2) violazione dell’art. 33 della L. n. 1150/42, sostituito dall’art. 4 del d.P.R. n. 380/01; violazione dell’art. 3 del d.L.gs n. 267/2000, eccesso di potere.

Il Comune di Minturno si è costituito in giudizio, eccependo anzitutto l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

Segnatamente l’ente regionale assumeva – come era stato peraltro anticipato alla Procura della Repubblica in replica alla vista nota – di non essere attributario di poteri sostitutivi intesi ad accertare, in sede amministrativa, i profili d’illegittimità relativi all’applicazione dell’art. 30 del Regolamento edilizio.

E" altresì intervenuto ad adiuvandum il sig. G.G..

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il Collegio condivide, in proposito, le conclusioni formulate dalla difesa erariale, secondo cui la nota impugnata, non rivestendo esercizio di alcun potere sostitutivo della Regione, sebbene semplicemente un invito (rectius: atto non provvedimentale) appare sfornita di una propria efficacia esterna lesiva.

Alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale sono, invero, considerati pacificamente impugnabili i seguenti tipi di atto, per i quali inoltre si ritiene sussistente l’onere di impugnazione:

– atti i quali comportano per il destinatario un arresto procedimentale, specie per quanto attiene agli interessi pretensivi, i quali non potrebbero essere tutelati se non azionando l’interesse strumentale all’eliminazione dell’atto preclusivo del successivo sviluppo del procedimento amministrativo (come, nei concorsi, la mancata ammissione alla prova orale, o l’esclusione da una gara). (C.S. VI, n. 3043/05; TAR Campania, Napoli, VII, n. 6460/07);

– atti vincolanti, come pareri o proposte, a contenuto negativo, idonei come tali ad imporre un indirizzo ineluttabile al provvedimento conclusivo, il quale non potrebbe essere che riproduttivo della valutazione espressa con il parere (TAR Campania, VII, 6460/07; TAR Veneto, III, 3964/07);

– atti soprassessori, i quali rinviano ad un evento futuro ed incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento di interessi pretesivi, e quindi determinano anch’essi un arresto procedimentale a tempo indeterminato (TAR Campania, VII, 6460/07);

– atti soggetti a controllo, di per sé non efficaci prima del controllo, allorché vengono posti in esecuzione;

– atti preparatori, come le proposte o le designazioni, o gli atti soggetti all’assenso o all’approvazione da parte di altra autorità, quando ad essi venga data esecuzione ancorché non sia intervenuto il provvedimento finale.

Diversamente, nel caso di specie, l’interpretazione sistematica della nota impugnata, induce a ritenere che l’atto adottato dalla Regione vada configurato come una mera esortazione all’ente locale di avviare – ove ritenuto doveroso alla stregua delle considerazioni ivi richiamate – un procedimento in autotutela la cui iniziativa resta – come è noto – essenzialmente "autonoma" e non "eteronoma".

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese debbono restare, tuttavia, integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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