Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 15129

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d’Appello di Bologna, con decreto depositato il 20 marzo 2007, accoglieva parzialmente il reclamo proposto da F.C. nei confronti di C.T.D., avverso il decreto del Tribunale di Forlì del 31 ottobre 2006, in punto assegno divorzile.

Ricorre per cassazione il C.T..

Resiste con controricorso la F., che propone pure ricorso incidentale condizionato.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti relativi a violazione di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Conseguentemente, va dichiarato inefficace il ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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