T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 3198

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone la odierna ricorrente di essere titolare della rivendita tabacchi n. 12 sita in Paola (CS), al viale dei Giardini, strada F1, n. 37. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha quindi assegnato alla ricorrente la ricevitoria del Lotto n. CS2110 presso la detta rivendita di generi di monopolio, a decorrere dal 6 febbraio 2002 al 30 giugno 2007.

Con nota in data 23 febbraio 2005 è stato comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di revoca della concessione della ricevitoria del Lotto "considerato che la ricevitoria in oggetto negli ultimi due esercizi finanziari ha effettuato una raccolta del gioco del Lotto inferiore al limite annuo di euro 20.658,28" previsto dall’art. 4 del decreto del Direttore generale della ricordata Amministrazione autonoma del 12 dicembre 2003. Sulla scorta della richiamata circostanza è stata, quindi, adottata la contestata revoca di concessione.

Avverso il detto provvedimento è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce incompetenza, violazione dell’art. 12 secondo comma della legge n. 528 del 1982, violazione dell’art. 33, primo comma della legge n. 724 del 1994 e carenza di potere; violazione dell’art. 36 della Costituzione; omessa audizione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; illegittimità derivata della disposta revoca della concessione; violazione degli artt. 1, comma 2, 3 comma 1. 21 quinquies e 21 sexies della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1990.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Giova preliminarmente rammentare che l’art. 33 della legge n. 449/1997, come modificato dalla legge n. 449/1997 e ancora dalla legge n. 448/1998, prevede che "Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell’articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l’allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l’esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese.. ".

In forza di tali disposizioni l’art. 3 del Decreto Direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30.12.1999 aveva previsto che "…i soggetti cui sono attribuite le nuove concessioni sono tenuti a garantire una raccolta non inferiore a 40 milioni di lire su base annua, a pena di revoca della concessione".

L’art. 4 del Decreto Direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12.12.2003 ha successivamente disposto che "In applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 del decreto direttoriale 30 dicembre 1999, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2005, gli ispettorati compartimentali procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco del lotto inferiore al limite annuo di 20.658,28. Le revoche saranno disposte solo nel caso in cui le ricevitorie operino in comuni provvisti di un numero superiore a due ricevitorie, ovvero vi siano nel comune stesso domande valide per nuove istituzioni allo scopo di assicurare il numero di ricevitorie previste all’art. 3, comma 1, del presente decreto. Tale disposizione si applica ai soggetti titolari di nuove concessioni attribuite successivamente all’entrata in vigore del sopra citato decreto direttoriale 30 dicembre 1999, con esclusione dei titolari di ricevitorie operanti in comuni provvisti di un solo punto di raccolta".

Al riguardo diviene quindi indispensabile precisare il contenuto del suddetto art. 33 e, nello specifico, verificare se il medesimo articolo contempli una ipotesi di revoca per mancato raggiungimento dei limiti minimi annui di raccolta del gioco fissati con provvedimenti ministeriali.

I Decreti Direttoriali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 1999 e 2003, che prevedono espressamente la revoca, sono stati emessi proprio sul presupposto ed in attuazione della suindicata disposizione legislativa.

Il Collegio, pur condividendo l’avviso della giurisprudenza secondo cui (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 11 luglio 2008, n. 1471 e T.A.R. Umbria, 7 luglio 2005, n. 367) la suddetta norma legislativa si propone, in via primaria, di allargare il più possibile la rete di raccolta del gioco del lotto, sino ad abbinare, in linea di massima, una ricevitoria ad ogni esercizio di tabaccaio (è stato chiarito, dalla giurisprudenza, che a questi fini le rivendite speciali o succursali vanno equiparate alle rivendite ordinarie di generi di monopolio), non ritiene tuttavia che la esposta finalità possa condurre ad una interpretazione dell’inciso "…purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire… " come non rivolto a stabilire, a carico di ogni singolo concessionario, un onere da rispettare a pena di decadenza o di revoca della concessione (come invece afferma, ad esempio, T.A.R. Aquila, 26 ottobre 2010, n. 716, il quale precisa che "quell’inciso risulta invece avere la sola funzione di porre un limite al potere/dovere dell’amministrazione di corrispondere positivamente alla richiesta di ogni singolo tabaccaio di aggiungere al proprio esercizio un punto di raccolta del gioco del lotto"). Ad avviso del Collegio, se – come lo stessa sentenza da ultimo citata invero riconosce – con l’inciso richiamato "il legislatore si propone di evitare che la moltiplicazione dei punti di raccolta diminuisca eccessivamente il giro d’affari medio", esso non può semplicemente fondare il potere dell’amministrazione di soprassedere al rilascio di una nuova concessione ma deve necessariamente ritenersi idoneo e sufficiente a fondare anche il potere di revocare anticipatamente una concessione già regolarmente assentita e convenzionata.

Se dunque detto potere di revoca è in astratto esercitatile, deve anche rilevarsi che nella specie lo stesso è stato, in concreto, legittimamente esercitato, atteso che la ricorrente risulta aver effettuato nel 2003 e nel 2004 una raccolta del gioco del lotto invero significativamente inferiore al limite annuo di euro 20.658,28 (segnatamente, 10.175 euro nel 2003 e 16.702 euro nel 2004).

Del pari infondata la censura con cui parte ricorrente deduce la incompetenza del Direttore generale dell’A.A.M.S. ad adottare l’atto di revoca impugnato, trattandosi della esplicazione di un compito squisitamente gestionale per tale riservato alla struttura dirigenziale dell’amministrazione e comunque esulante dai compiti e dalle prerogative dell’organo titolare del potere di indirizzo politico dell’amministrazione medesima. Così come è infondata in fatto la censura relativa al mancato coinvolgimento della procedura conducente all’adozione del decreto direttoriale del 2003 delle organizzazioni sindacali, trattandosi di puntuale applicazione del disposto dell’art. 3 del precedente decreto direttoriale del 30 dicembre 1999, alla cui determinazione l’amministrazione è pervenuta dopo aver sentito le dette organizzazioni sindacali (del resto, i 20.658,28 euro del decreto del 2003 sono esattamente i 40 milioni del decreto del 1999).

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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