Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2010) 13-04-2011, n. 15136 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto 21/6/2010, depositato il 25/6/2010, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da F.D. il 19/5/2010 avente ad oggetto la concessione dell’affidamento in prova ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 90 e 94 (in relazione alla pena di cui all’ordine di carcerazione notificato ad istanza del P.M. in data 27/5/2010), sul rilievo della assenza, nella certificazione ASL (OMISSIS) del 10/5/2010, di alcuna attestazione sul dedotto stato di tossicodipendenza.

Per l’annullamento di tale decreto il F. ha proposto ricorso il 22/7/2010 lamentando che nel decreto impugnato non si facesse cenno alcuno della documentazione prodotta in sede di integrazione del 25/6/2010 e cioè la relazione del SERT della ASL (OMISSIS) in pari data.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza della censura di omesso esame che essa muove al decreto 25/6/2010. Ed infatti, la lamentata omessa valutazione della relazione SERT depositata in sede di integrazione documentale, omissione sussistente perchè la produzione avvenne in pendenza del termine per effettuarla (fissato in gg. 30 dal provvedimento del P.M. che il ricorrente asserisce essere stato notificato al difensore il 27.5.2010), non appare rilevante ai fini del decidere: sarebbe stato, infatti, onere del F. indicare in questa sede – con piena autosufficienza di esposizione del fatto, non essendo onere della Corte di legittimità la lettura e la correlata valutazione della documentazione prodotta – se ed in che termini la predetta relazione del SERT contenesse la necessaria attestazione di attuale tossicodipendenza dell’interessato. Nel difetto di tale deduzione, l’omessa considerazione del documento non appare rilevante ad integrare la denunziata violazione.

La peculiarità della vicenda consiglia nondimeno di escludere la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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