Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 14-04-2011, n. 15208

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame di Napoli in data 5.10.2010, che ha confermato l’applicazione della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di D.F., per i reati di associazione a delinquere e concorso in concussione, nell’ambito dell’attività del Dipartimento di prevenzione dell’ASL di Caserta, ricorre per cassazione lo stesso D., libero professionista esperto nella sicurezza del lavoro, con i seguenti motivi:

– violazione di legge in ordine all’art. 317 c.p. e vizi di motivazione, perchè dalle conversazioni captate si desumerebbe l’estraneità del ricorrente ai fatti concussivi ascrittigli, dovendosi poi considerare che egli svolge attività professionale privatistica, inidonea ad attribuirgli potere alcuno nei confronti degli imprenditori, mancando la prova di alcuna sua attivazione diretta e concussiva, causalmente efficace "in misura apprezzabile a sostenere l’azione dei soggetti attivi della concussione e a raggiungerne l’obiettivo";

– violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 416 c.p., non avendo in particolare il Tribunale argomentato sulla disponibilità del ricorrente a porre in essere una qualsivoglia attività che possa arrecare vantaggio al sodalizio: in particolare D. avrebbe infatti intrattenuto rapporti solo con N.A. e M.L., con quest’ultimo per la sua qualità professionale rappresentativa, sicchè mancherebbe la continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti con gli altri presunti associati, in particolare al sistema instaurato dagli ispettori ASL e dallo studio Marcello;

– vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, perchè mancherebbe una valutazione specifica attinente ai singoli indagati: in particolare, per il ricorrente mancherebbe la possibilità di poter avvicinare e influenzare i singoli imprenditori, con i quali non avrebbe mai avuto rapporti diretti, quanto poi all’aspetto documentale risultando già eseguiti gli opportuni sequestri; nè vi sarebbe motivazione individualizzata quanto al pericolo di reiterazione.
Motivi della decisione

I primi due motivi del ricorso sono inammissibili perchè diversi da quelli consentiti, risolvendosi nella riproposizione (pag. 15 ord.) di una lettura parcellizzata del materiale probatorio già disattesa dal Tribunale con specifica motivazione, non incongrua ai dati fattuali richiamati ed immune dai vizi soli rilevanti della manifesta illogicità e contraddittorietà (pagg. 18, 19, 21, 24, 25, 26). In particolare il Tribunale ha evidenziato come dalle vicende del Comune di Capua e delle imprese Saracino, Borzacchiello e Nardiello emergesse la piena e collaudata disponibilità del ricorrente a fornire documentazione falsa, anche in tempi veloci, essendo poi lo stesso tra i tecnici che partecipavano alla ripartizione pro quota degli illeciti compensi (pag. 18). Si tratta di un apprezzamento appunto articolato, che valorizza un ruolo di permanente disponibilità all’illecito e partecipazione secondo mansioni e sistemi collaudati, e che pure vede le consapevoli rimostranze del D. per non essere sempre ‘attivatò ("impagabile la chiarezza" della conversazione 250 del 4.3.2010, secondo il Tribunale "per dimostrare la piena adesione" del ricorrente "al contesto criminale di cui si discute").

Sicchè è manifestamente infondato anche il terzo motivo, posto che l’indicazione unitaria delle ragioni cautelari trova, nella peculiarità della vicenda e nel saldo vincolo tra gli aderenti all’azione associativa criminosa, ciascuno secondo un proprio ruolo collaudato, consapevole e necessario allo scopo sociale, una non irrazionale giustificazione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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