T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 12-04-2011, n. 3199 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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ecificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 923/2009 del 29.9.2009 è stato ingiunto al Comune di Turania il pagamento in favore del Comune di Marano Equo della complessiva somma di euro 40.479,53 oltre interessi legali e spese del giudizio liquidate in euro 1.353,00 oltre oneri di legge.

Il decreto è stato notificato in data 14.10.2009 e successivamente con la formula esecutiva in data 14.12.2009.

In data 20.1.2011 è stata depositata in atti la certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale civile di Tivoli in data 19.1.2011 di non opposizione nei termini nonché copia della cartolina verde relativa alla notificazione del ricorso introduttivo (non essendosi costituito in giudizio il comune intimato).

Alla camera di consiglio del 2.2.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 43.656,68 come richiesta nell’atto di precetto notificato in data 24.6.2010.

Al riguardo si evidenzia che, per giurisprudenza consolidata, sono dovute in sede di ottemperanza le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono, invece, dovute le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 242).

Nei predetti limiti, nella sussistenza dei presupposti di legge, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Turania il pagamento in favore del Comune di Marano Equo delle somme di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Turania al pagamento in favore del Comune di Marano Equo delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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