Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 972/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Stefano Mielli Primo Referendario

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 582/2009 proposto da Chammari Samir, rappresentato e difeso dall’avv.to Claudia Pedrini, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

L’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno notificato in data 26.11.2008;

visto il ricorso, notificato il 29 gennaio 2009 e depositato presso la Segreteria il 26 febbraio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11 marzo 2009 (relatore il Referendario Marina Perrelli), l’avv. Pedrini per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Gasparini per la P.A. resistente;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

FATTO E DIRITTO

Con il provvedimento impugnato il Questore di Verona ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato con scadenza l’8 marzo 2006, presentata dal ricorrente.

A fondamento del diniego di rinnovo il Questore ha posto la sentenza di condanna, emessa dalla Corte di Appello di Venezia il 13 gennaio 2003, divenuta irrevocabile il 28 febbraio 2003, a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato inerente la detenzione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego impugnato sotto un duplice profilo: 1) per violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 189/2002, giacché il reato per il quale il ricorrente è stato condannato nel 2003 è stato commesso nel giugno 2002, e, cioè, in epoca anteriore all’entrata in vigore della disposizione normativa che prevede l’automatismo tra sentenza di condanna e diniego del permesso di soggiorno, con conseguente inapplicabilità della stessa alla fattispecie in esame; 2) per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, della direttiva 2003/109/CE e dell’art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 3/2007, poiché la Questura non avrebbe tenuto nel debito conto che il ricorrente ha ottenuto il primo permesso di soggiorno nel 1990, che è titolare dal 2003 di un’impresa individuale di costruzioni edili, che ha un reddito idoneo a consentirgli i mezzi di sussistenza e che, trattandosi di lungo soggiornante, non potrebbe trovare applicazione nessun automatismo, essendo sempre necessario un giudizio di attuale pericolosità sociale; 3) per eccesso di potere per insufficiente motivazione e carenza di istruttoria poiché il diniego impugnato si fonda esclusivamente sulla sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente, in assenza di qualsiasi attività istruttoria e di ogni valutazione circa la sua pericolosità sociale.

L’Amministrazione dell’Interno, ritualmente costituitasi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.

Con riguardo al primo motivo di censura con il quale il ricorrente si duole dell’applicazione asseritamente retroattiva dell’automatismo tra sentenza di condanna per determinati reati e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, introdotto con la legge n. 189/2002, il Collegio ritiene che ciò che rileva, ai fini della valutazione dell’elemento ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno, è il momento dell’accertamento della responsabilità penale e non il momento della commissione del fatto (cfr. Cons. Stato, 26.12.2007, n. 7974).

Ne discende, quindi, che nel caso di specie l’accertamento della responsabilità penale del ricorrente per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti è avvenuto il 13 gennaio 2003, cioè con l’emissione della sentenza di condanna, e, quindi, in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 189/2002.

Il Collegio ritiene, inoltre, opportuno evidenziare, in merito al suddetto pregiudizio penale, che il ricorrente è stato condannato con sentenza emessa a seguito di dibattimento, e non in seguito a patteggiamento: distinzione di particolare rilevanza poiché il Consiglio di Stato, in una pronuncia recentissima, ha affermato che in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, la disciplina di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 189/2002 – che equipara, agli effetti della preclusione dell’ingresso e della permanenza nello Stato italiano, la sentenza che irroga la pena a seguito di patteggiamento a quella di condanna con rito ordinario – non può trovare applicazione per il passato perché altrimenti verrebbe meno il presupposto su cui si fonda l’istituto del patteggiamento che richiede che l’imputato sia consapevole della pena (che richiede ed accetta) e delle sue conseguenze penali e non (cfr. Cons. Stato 9 marzo 2009, n. 1340).

Dalle predette argomentazioni discende, pertanto, che la condanna della Corte di Appello di Venezia, irrogata con sentenza emessa il 13 gennaio 2003 e divenuta irrevocabile il 28 febbraio 2003, in quanto relativa ad uno dei reati previsti dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, costituisce motivo di per sé ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, con la conseguenza che l’Amministrazione legittimamente si può limitare a richiamare tale condanna per negare il richiesto rinnovo, essendo stata già operata una scelta in tal senso da parte del legislatore (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 1803/2008; n. 114/2008).

Con il secondo motivo di censura, che conserva interesse nonostante il rigetto del primo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle disposizioni del T.U. sull’Immigrazione relative ai lungo soggiornanti, in considerazione della sua presenza in Italia con regolare permesso di soggiorno a far data dal 1990.

Invero, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 286/1998, così come novellato dal D. Lgs. n. 3/2007, emesso in attuazione della direttiva n. 2003/109/CE, “il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

Senonchè, nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e non il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, con la conseguenza che trova applicazione la disciplina prevista dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e non quella di cui al citato art. 9. Qualora, infatti, si accedesse alla tesi del ricorrente, per cui la durata del soggiorno nel territorio nazionale implicherebbe l’applicazione della disciplina prevista per i soggiornanti di lungo periodo a prescindere dal titolo di soggiorno richiesto, ne conseguirebbe, di fatto, tale essendo l’effetto riflesso, l’abrogazione tacita dell’automatismo previsto dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 per tutti gli stranieri che, presenti in Italia da più di cinque anni, chiedessero il rinnovo del permesso di soggiorno.

Conseguenza che il Collegio non ritiene di poter ammettere e fare propria .

Sulla scorta delle predette argomentazioni va disatteso anche il secondo motivo di censura e, quindi, il ricorso deve essere respinto.

In considerazione del comportamento processuale delle parti sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le stesse parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 582/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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