Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 14-04-2011, n. 15183 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza emessa il 31 maggio 2010 e depositata il 16 giugno 2010, il G.I.P. del Tribunale di Prato ha confermato il provvedimento, emesso dal pubblico ministero il 29 gennaio 2010, di rigetto dell’istanza di restituzione di merci oggetto di sequestro probatorio, sul rilievo che tali merci sarebbero corpo del reato e, conseguentemente, soggette a confisca obbligatoria.

Ricorre per cassazione la persona sottoposta alle indagini cui le cose sono state sequestrate, deducendo che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe contraddittoria, in quanto giustifica il mantenimento del sequestro non sulla base della sussistenza di esigenze probatorie, ma sulla base di esigenze cautelari.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato.

Deve preliminarmente ricordarsi che il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate è regolato dall’art. 263 c.p.p., che attribuisce la competenza a provvedere, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero, che decide con decreto motivato.

La eventuale decisione negativa può essere impugnata con la procedura della opposizione, ex art. 263 c.p.p., comma 5, davanti al Gip, che provvede nelle forme dell’art. 127 c.p.p. nel contraddittorio delle parti, con procedimento camerale. In tale sede, il giudice non valuta (nè ciò può costituire oggetto di opposizione) la legittimità o la opportunità del provvedimento di sequestro, trattandosi di controllo attribuito al Tribunale del riesame, ma è tenuto ad accertare se tuttora permangano le condizioni che avevano giustificato l’adozione di detto provvedimento (ex plurimis, Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 9857/2009; Sez. 3, 27 gennaio 2011, n. 6889), cioè la necessità di mantenere il sequestro a fini di prova.

Nel caso di specie, il giudice non ha effettuato un tale accertamento, essendosi limitato a rilevare che le merci oggetto di sequestro sono soggette a confisca obbligatoria in quanto corpo del reato; motivazione che attiene all’esistenza di esigenze cautelari anzichè alla persistenza di esigenze probatorie.

Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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