Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 14-04-2011, n. 15182 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 3 marzo 2010, depositato il 5 marzo 2010, il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha archiviato il procedimento penale nei confronti di ignoti n. 2737/10 r.g. g.i.p., per il reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181.

Ricorre per cassazione la persona offesa deducendo la violazione dell’art. 409 c.p.p., e art. 410 c.p.p., comma 2, perchè il G.I.P. avrebbe trascurato di esaminare l’opposizione proposta.

Afferma il ricorrente che l’avviso della richiesta di archiviazione gli era stato notificato il 2 gennaio 2010 e che aveva proposto opposizione a detta richiesta l’11 gennaio successivo.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza di archiviazione è impugnabile nei limiti fissati dall’art. 409 c.p.p., comma 6; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè la partecipazione alla camera di consiglio (ex plurimis, Sez. Un., sent. n. 24 del 9 giugno 1995; Sez. 2, 1 marzo 2011, n. 9910).

Nel caso in esame, il G.I.P. non ha provveduto in ordine all’opposizione proposta nè dichiarandola inammissibile nè fissando udienza.

Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio e che gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto di archiviazione impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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