T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 3207 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, professore ordinario presso l’Università Tor Vergata di Roma, con il presente ricorso ha chiesto la rideterminazione della retribuzione, ai sensi dell’art 36 comma 6 del d.p.r. n° 382 del 1980, in relazione allo svolgimento di attività a tempo pieno, con conseguente aumento del 40% della stessa.

Sostiene il ricorrente, infatti, che a seguito della legge n° 37 del 1990, che aveva previsto l’applicazione ai dirigenti dello Stato e alle categorie ad esse equiparate dell’art 15 del d.p.r. n° 494 del 1997, è stata inglobata nello stipendio una parte della indennità integrativa speciale; in seguito a tale modifica dello stipendio, comunque, avrebbe dovuto essere mantenuta la proporzione prevista dall’art 36, per cui i docenti a tempo pieno avrebbero diritto ad una retribuzione pari al 40% di quella di coloro che hanno un rapporto a tempo definito, anche successivamente all’inglobamento della indennità integrativa speciale nella retribuzione.

Si è costituita l’Amministrazione contestando la fondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 232011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

La legge n° 448 del 28122001 (legge finanziaria per il 2002), all’art 23 comma 2 ha previsto espressamente che l’articolo 1, comma 1, del decretolegge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreti nel senso che, per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro (1.081.000 lire) annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell’indennità integrativa speciale, sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari, anche in relazione al regime di impegno, già previsti dall’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall’articolo 2 del decretolegge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale norma, considerata dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n°7 del 2002) di interpretazione autentica, e comunque per sua espressa disposizione applicabile ai rapporti in corso, salvo il limite del giudicato, è quindi sicuramente applicabile nel caso di specie, pur trattandosi di ricorso proposto nel 1998.

La giurisprudenza costante, a partire dalla Adunanza plenaria n° 7 del 2002, si è già pronunciata nel senso che a seguito dell’inglobamento nella retribuzione della somma di lire 1.081.000, lo stipendio del docente universitario, inteso quale paga tabellare non ha subito alcuna modifica. Ciò in quanto, la base su cui calcolare, ai sensi dell’art. 36, D.P.R. n. 382 del 1980, la maggiorazione per tempo pieno, non ha avuto alcuna variazione specifica. L’incremento in misura fissa previsto per tutti i dipendenti pubblici a seguito del conglobamento dell’indennità integrativa speciale non può, infatti, costituire una modifica della retribuzione.

Ai docenti universitari di ruolo a tempo pieno aventi diritto ad una quota di maggiorazione stipendiale del 40 per cento rispetto ai docenti optanti per il tempo definito, ai sensi dell’articolo 36 comma 6 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, quindi, non spetta la maggiorazione anche sulla quota di indennità integrativa speciale (Cds VI, sent. n. 4569 del 17072006; Sez. VI, sent. n. 5177 del 07092006; CdS sent. n. 6087 del 12102006).

Il Collegio ritiene che non vi sia motivo di discostarsi da tale consolidato orientamento nel caso di specie.

Come già affermato dalla adunanza plenaria, l’art. 15 del D.P.R. n. 494 del 1987, il cui ambito applicativo è stato esteso dal d.l. 413 del 1989 conv. in legge n. 37 del 1990 anche ai professori universitari, deve essere interpretato nel senso che anche nel caso in cui il docente abbia optato per il regime di c.d. tempo pieno al medesimo non va erogata una maggiorazione del 40% anche sulla somma di lire 1.081.000, intesa quale quota d’indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio tabellare dei pubblici dipendenti a seguito delle menzionate disposizioni, non rilevando nella fattispecie il disposto dell’art. 36, comma 6, del D.P.R. n. 382 del 1990 che ha previsto in via generalizzata tale maggiorazione per tutte le voci stipendiali dei docenti universitari che abbiano optato per il rammentato tempo pieno.

Tale interpretazione è quella più conforme alle finalità perseguite dall’art. 15 del d.p.r. n. 494/1987 e dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 413/1989, convertito dalla l. n. 37/1990 (che ne ha esteso l’applicazione ai docenti universitari a decorrere dal 1° gennaio 1989) e al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale; questa, infatti, a differenza della così detta scala mobile dell’impiego privato, non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa (variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge alla retribuzione. Tale voce fissa resta ferma anche a seguito del disposto inglobamento.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

In considerazione della particolarità della questione e dell’intervento legislativo sopravvenuto alla proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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