Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 14-04-2011, n. 15181 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 30 giugno 2010, il G.I.P. del Tribunale di Savona ha archiviato il procedimento penale nei confronti di M. F., per il reato di cui all’art. 609 bis c.p..

Ricorre per cassazione la persona offesa deducendo la violazione dell’art. 409 c.p.p., e art. 410 c.p.p., comma 2, perchè il G.I.P. avrebbe trascurato di esaminare l’opposizione proposta. Afferma la ricorrente di avere proposto rituale opposizione alla richiesta di archiviazione il 19 giugno 2009.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza di archiviazione è impugnabile nei limiti fissati dall’art. 409 c.p.p., comma 6; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5 legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè la partecipazione alla camera di consiglio (ex plurimis, Sez. Un., sent. n. 24 del 9 giugno 1995; Sez. 2, 1 marzo 2011, n. 9910).

Nel caso in esame, il G.I.P. non ha provveduto in ordine all’opposizione proposta nè dichiarandola inammissibile nè fissando udienza.

2. – Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio e che gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Savona per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto di archiviazione impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Savona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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