DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 11-8-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni; Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, che prevede la possibilita’ di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’articolo 12, che prevede la possibilita’ di adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o piu’ decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell’Adunanza del 22 giugno 2010; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 giugno 2010; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010; Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per le politiche europee, per i beni e le attivita’ culturali, per i rapporti con le regioni, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, per la semplificazione normativa, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche alla parte prima del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 1. All’articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto» sono inserite le seguenti: «degli obblighi internazionali,». 2. All’articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ soppresso; b) il comma 2 e’ soppresso; c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» d) i commi 4 e 5 sono soppressi. 3. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente Parte prima» e le parole: «del Trattato dell’Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi internazionali e del diritto comunitario»; b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purche’ sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.». 4. All’articolo 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «desumibili dalle norme del» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti nel presente»; b) al comma 4 e’ inserito il seguente periodo: «Qualora sussistano i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione puo’ esercitare il suo potere sostitutivo».

Avvvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato don D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell’esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme
in materia ambientale), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, (S.O.)
– Si riporta il testo del comma 6, dell’articolo 1,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante. «Delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2004, n. 302, (S.O.):
«6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla
presente legge, il Governo puo’ emanare, ai sensi dei commi
4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una
relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si
intende intervenire e le ragioni dell’intervento normativo
proposto.».
– Si riporta il testo dell’articolo 12, della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile.» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, (S.O.):
«Art. 12 (Delega al Governo per l’adozione di decreti
legislativi integrativi e correttivi in materia
ambientale). – 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro
il 30 giugno 2010, uno o piu’ decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell’ articolo 1 della legge
15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
con il Ministro per le politiche europee e con gli altri
Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati
dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto
della regolamentazione, per l’espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni
dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti
legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono
altresi’ meglio precisare quali devono essere intese le
caratteristiche ambientali ai fini dell’utilizzo delle
terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento
ambientale anche di siti non degradati, nel senso di
prevedere l’accertamento delle caratteristiche qualitative
chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili
con il sito di destinazione.».
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo degli artt. 2, 3, 3-bis e
3-quinquies del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n
152, come modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Finalita’). – 1. Il presente decreto
legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei
livelli di qualita’ della vita umana, da realizzare
attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle
condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, il presente
decreto provvede al riordino, al coordinamento e
all’integrazione delle disposizioni legislative nelle
materie di cui all’articolo 1, in conformita’ ai principi e
criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 1
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli
obblighi internazionali, dell’ordinamento comunitario,
delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono
attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
«Art. 3 (Criteri per l’adozione dei provvedimenti
successivi). – 1. (Soppresso).
2. (Soppresso).
3. Per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di
attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere
delle rappresentanze qualificate degli interessi economici
e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le
politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
4. (Soppresso).
5. (Soppresso).».
«Art. 3-bis (Principi sulla produzione del diritto
ambientale). – 1. I principi posti dalla presente Parte
prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi
generali in tema di tutela dell’ambiente, adottati in
attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117
commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli
obblighi internazionali e del diritto comunitario.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima
costituiscono regole generali della materia ambientale
nell’adozione degli atti normativi, di indirizzo e di
coordinamento e nell’emanazione dei provvedimenti di natura
contingibile ed urgente.
3. Le norme di cui al presente decreto possono essere
derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione
espressa da successive leggi della Repubblica, purche’ sia
comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo,
degli obblighi internazionali e delle competenze delle
Regioni e degli Enti locali.».
«Art. 3-quinquies (Principi di sussidiarieta’ e di
leale collaborazione). – 1. I principi contenuti nel
presente decreto legislativo costituiscono le condizioni
minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente
su tutto il territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica
dell’ambiente piu’ restrittive, qualora lo richiedano
situazioni particolari del loro territorio, purche’ cio’
non comporti un’arbitraria discriminazione, anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti
interessi ambientali ove gli obiettivi dell’azione
prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e
dell’entita’ dei relativi effetti, non possano essere
sufficientemente realizzati dai livelli territoriali
inferiori di governo o non siano stati comunque
effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarieta’ di cui al comma 3
opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.
Qualora sussistano i presupposti per l’esercizio del potere
sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale,
nelle materie di propria competenza la Regione puo’
esercitare il suo potere sostitutivo.».

Art. 2 Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 1. All’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, comma 1, e’ aggiunta la seguente lettera: «c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.»; b) all’articolo 4, comma 2, le parole «di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, come parzialmente modificato da questo decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto»; c) all’articolo 4, comma 4, e’ aggiunta la seguente lettera: «c) l’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attivita’ di cui all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.» 2. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell’individuazione delle soluzioni piu’ idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);»; b) al comma 1, dopo la lettera i), sono introdotte le seguenti lettere: «i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ali decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; i-ter) inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita’ umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o piu’ in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita’ dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi; i-quater) impianto: l’unita’ tecnica permanente in cui sono svolte una o piu’ attivita’ elencate nell’allegato VIII e qualsiasi altra attivita’ accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita’ svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento; i-quinquies) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilita’ ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000; i-sexies) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente; i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, opera o infrastruttura , di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo; i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o piu’ periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l’effetto di una stazione di depurazione puo’ essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto; i-nonies) norma di qualita’ ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita’, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;»; c) al comma 1, le lettere l) ed l-bis) sono sostituite dalle seguenti: «l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente; l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorita’ competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita’ per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, e’ sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;»; d) al comma 1, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti lettere: «l-ter) migliori tecniche disponibili: la piu’ efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita’ e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneita’ pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cio’ si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato XI. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita’ di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche’ il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche piu’ efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso;»; e) al comma 1, lettera m), le parole «piani, programmi o» sono soppresse, le parole«possono avere un impatto significativo sull’ambiente» sono sostituite con le parole «possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente»; f) dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti lettere: «m-bis) verifica di assoggettabilita’ di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilita’ ambientale delle aree interessate; m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorita’ competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;» g) al comma 1, lettera o), dopo le parole «patrimonio culturale» sono inserite le parole «secondo le previsioni di cui all’articolo 26»; h) al comma 1, la lettera o-bis) e’ sostituita dalla seguente: «o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini dell’individuazione delle soluzioni piu’ idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c). Un’autorizzazione integrata ambientale puo’ valere per uno o piu’ impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;»; i) al comma 1, lettera p) dopo le parole «nel caso di progetti», aggiungere le parole «ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti»; l) al comma 1, dopo la lettera r) e’ inserita la seguente lettera: «r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso;». 3. All’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «che possano avere impatti significativi sull’ambiente», sono sostituite dalle seguenti «che producano impatti significativi sull’ambiente», e dopo le parole «all’articolo 12» sono aggiunte le seguenti parole: «e tenuto conto del diverso livello di sensibilita’ ambientale dell’area oggetto di intervento»; b) al comma 3-bis, le parole «se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull’ambiente», sono sostituite dalle parole «se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente»; c) dopo il comma 3-bis, e’ inserito il seguente comma: «3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale, gia’ sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali e’ prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione e’ effettuata secondo le modalita’ e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed e’ integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. d) al comma 4, lettera a) le parole «coperti dal segreto di Stato» sono sostituite dalle parole «ricadenti nella disciplina di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»; e) al comma 5, dopo le parole «impatti significativi» sono inserite le parole «e negativi»; f) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. La valutazione e’ inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull’ambiente, per: a) i progetti elencati nell’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu’ di due anni; b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente; c) i progetti elencati nell’allegato IV;» g) al comma 10, primo periodo, dopo le parole «difesa nazionale» sono inserite le parole «non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a)»; h) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi: «12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non e’ necessaria per la localizzazione delle singole opere. 13. L’autorizzazione integrata ambientale e’ necessaria per: a) i progetti di cui all’allegato VIII del presente decreto; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma; 14. Per gli impianti ove e’ svolta una attivita’ di cui all’allegato VIII del presente decreto, nonche’ per le loro modifiche sostanziali l’autorizzazione integrata ambientale e’ rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 208, commi 6 e 7, del presente decreto. 15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 12 del presente articolo, nonche’ per le loro modifiche sostanziali, l’autorizzazione integrata ambientale e’ rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all’articolo 29-quater, comma 10. 16. L’autorita’ competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita’ ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove cio’ sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto; d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita’ e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. 17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu’ di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita’ di ricerca, di prospezione nonche’ di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e’ altresi’ stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attivita’ sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attivita’ di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l’efficacia dei titoli abilitativi gia’ rilasciati alla stessa data. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e’ abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.». 4. All’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: «4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attivita’ di cui all’allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. 4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all’allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell’allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.»; b) al comma 5, e’ aggiunto il seguente periodo: «Il provvedimento di AIA e’ rilasciato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.»; c) al comma 7 la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalita’, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purche’ con questo compatibili, per l’individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relative consultazione;» d) al comma 7 dopo la lettera d), e’ aggiunta la seguente lettera: «e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»; e) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente comma: «9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.». 5. All’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell’articolo 8 e’ sostituita dalla seguente «Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS»; b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto tecnico-scientifico per l’attuazione delle norme di cui alla presente Parte.»; c) al comma 2, le parole «di cui all’allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,» sono sostituite dalle parole «di cui all’allegato VIII del presente decreto» e le parole «ora prevista dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90» sono sostituite dalle parole «di cui all’articolo 8-bis». 6. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ introdotto il seguente articolo: «Articolo 8-bis Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC 1. La Commissione istruttoria per l’IPPC, di cui all’articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l’attivita’ di supporto scientifico per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. 2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell’articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8 del presente decreto.». 7. All’articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». 8. All’articolo 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole successive alla parola «dell’allegato» sono sostituite dalle parole «XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell’articolo 6, l’autorizzazione integrata ambientale puo’ essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all’articolo 20, l’autorita’ competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell’articolo 23. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalita’ di cui agli articoli 29-decies e 29-undecies.»; c) al comma 2, le parole «dell’allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005» sono sostituite dalle parole «dell’allegato VIII del presente decreto»,al secondo periodo la parola «assicurata» e’ sostituita dalla parola «disposta» e l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo». 9. All’articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «verifica di assoggettabilita’» sono inserite le parole «limitatamente ai piani e ai programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3 bis».; b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. La fase di valutazione e’ effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa e’ preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.». 10. All’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «commi 3 e 3-bis» e le parole «su supporto cartaceo ed informatico» sono sostituite dalle parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta’ di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,»; b) dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente comma: «6. La verifica di assoggettabilita’ a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi gia’ sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilita’ di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati». 11. All’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dopo le parole «novanta giorni» sono inserite le parole «dall’invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo»; b) al comma 4 dopo le parole «del livello di dettaglio del piano o del programma.» sono inserite le parole «Il Rapporto ambientale da’ atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.». 12. All’articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dopo le parole «proprie osservazioni» sono aggiunte le parole «in forma scritta»; b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. In attuazione dei principi di economicita’ e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita’ e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell’articolo 15. Tali forme di pubblicita’ tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. ». 13. All’articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «inoltrati ai sensi dell’articolo 14» sono aggiunte le parole «e dell’articolo 32, nonche’ i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32» e dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente periodo: «La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione e’ disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo»; b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. L’autorita’ procedente, in collaborazione con l’autorita’ competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma». 14. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole «e’ trasmesso» sono sostituite dalle parole «sono trasmessi». 15. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il monitoraggio e’ effettuato dall’Autorita’ procedente in collaborazione con l’Autorita’ competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.». 16. All’articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola «assoggettabilita’» sono inserite le parole «limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 6, comma 7». 17. All’articolo 20, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto» sono sostituite dalle parole «in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta’ di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,»; b) al comma 1, la lett. b) e’ sostituita dalla seguente: «b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente»; c) al comma 1 dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente lettera: «c) elencati nell’allegato IV, secondo le modalita’ stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.»; d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. L’autorita’ competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all’allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente. Entro la scadenza del termine l’autorita’ competente deve comunque esprimersi. L’autorita’ competente puo’, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L’Autorita’ competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione e’ disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo»; e) al comma 5, le parole «ambientali significativi» sono sostituite dalle parole «negativi e significativi sull’ambiente» e le parole «o non costituisce modifica sostanziale» sono soppresse; f) al comma 6, le parole «impatti significativi» sono sostituite dalle parole «impatti negativi e significativi sull’ambiente» e le parole: «o costituisce modifica sostanziale» sono soppresse. 18. All’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «, della quale e’ fornita una copia in formato elettronico,» sono sostituite dalle parole «in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta’ di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,»; b) al comma 2, le parole «apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede» sono sostituite dalle parole «all’esito delle attivita’ di cui al comma 1»; c) al comma 4 dopo le parole «La fase di consultazione» sono aggiunte le seguenti parole «di cui al comma 1». 19. All’articolo 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la parola «di» e’ soppressa; b) al comma 3 dopo le parole «La documentazione e’ depositata» sono inserite le parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta’ di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,» e le parole «in un congruo numero di copie» sono soppresse; c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Entro trenta giorni l’autorita’ competente verifica la completezza della documentazione e l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’art. 33. Qualora l’istanza risulti incompleta, l’autorita’ competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessita’ delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l’istanza si intende ritirata. E’ fatta salva la facolta’ per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita’ della documentazione da presentare». 20. All’articolo 24, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole «su sito web dell’autorita’ competente.» sono aggiunte le parole «Tali forme di pubblicita’ tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.»; b) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il proponente puo’ chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell’inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l’istanza, l’autorita’ competente fissa per l’acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.» c) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente: «9-bis. L’autorita’ competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell’articolo 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso dell’avvenuto deposito secondo le modalita’ di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9, chiunque abbia interesse puo’ prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso, l’autorita’ competente esprime il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.» d) il comma 10 e’ sostituito dal seguente comma: «10. Sul suo sito web, l’autorita’ competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis. 21. All’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle parole «novanta giorni» e dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «L’autorita’ competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione puo’ esprimere un ulteriore parere.»; b) al comma 3 le parole «Conferenza dei servizi eventualmente indetta» sono sostituite dalle parole «Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta», ed e’ aggiunto il seguente periodo: «A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall’autorita’ competente, ove l’autorita’ competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l’eventuale revisione dei pareri resi.»; c) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente comma: «3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l’autorita’ competente procede comunque a norma dell’articolo 26.». 22. All’articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, prima delle parole «l’autorita’ competente» sono aggiunte le parole «Salvo quanto previsto dall’articolo 24»; b) al comma 2, primo periodo le parole «del termine di centocinquanta giorni, previsto dal comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l’inutile decorso del termine di trecentotrenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui all’articolo 23, comma 1» sono sostituite dalle parole «dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall’articolo 24» e all’ultimo periodo, le parole «e del principio della fissazione di un termine del procedimento» sono sostituite dalle parole «e dei principi richiamati all’articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto»; c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente comma: «2-bis. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione e’ disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo»; d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’autorita’ competente puo’ richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 24, comma 4, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l’indicazione di un termine per la risposta che non puo’ superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L’autorita’ competente esprime il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.»; e) dopo il comma 3, sono introdotti i seguenti commi: «3-bis. L’autorita’ competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell’articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell’avvenuto deposito secondo le modalita’ di cui all’articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse puo’ prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l’autorita’ competente esprime il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni. 3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell’autorita’ competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all’ulteriore corso della valutazione.»; f) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.». 23. All’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole «Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali» sono sostituite dalle parole «Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,»; b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente comma: «1-bis. In particolare, qualora dalle attivita’ di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entita’ significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, l’autorita’ competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi puo’ modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell’articolo 26. Qualora dall’esecuzione dei lavori ovvero dall’esercizio dell’attivita’ possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull’ambiente, l’autorita’ competente puo’ ordinare la sospensione dei lavori o delle attivita’ autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.». 24. Dopo l’articolo 29 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ introdotto il seguente Titolo: «Titolo III-bis L’autorizzazione integrata ambientale Articolo 29-bis Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili 1. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attivita’ di cui all’allegato VIII e’ rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell’allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all’aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all’articolo 29-terdecies, commi 3 e 4. 2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati i requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purche’ siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell’ambiente nel suo complesso. 3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Articolo 29-ter Domanda di autorizzazione integrata ambientale 1. Ai fini dell’esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) l’impianto, il tipo e la portata delle sue attivita’; b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l’energia usate o prodotte dall’impianto; c) le fonti di emissione dell’impianto; d) lo stato del sito di ubicazione dell’impianto; e) il tipo e l’entita’ delle emissioni dell’impianto in ogni settore ambientale, nonche’ un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente; f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall’impianto oppure per ridurle; g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto; h) le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonche’ le attivita’ di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l’intervento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente; i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria; l) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’articolo 6, comma 15, del presente decreto. 2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e l’indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta’ intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all’autorita’ competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell’accessibilita’ al pubblico. 3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita’ industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonche’ altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu’ requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati. 4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorita’ competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l’autorita’ competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all’art. 8-bis potra’ chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. E’ fatta salva la facolta’ per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita’ della documentazione da presentare. Articolo 29-quater Procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale 1. Per gli impianti di competenza statale la domanda e’ presentata all’autorita’ competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalita’ stabiliti con il decreto di cui all’articolo 29-duodecies, comma 2. 2. L’autorita’ competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. 3. L’autorita’ competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del proprio nominativo, nonche’ gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e’ possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita’ tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresi’ pubblicate dall’autorita’ competente nel proprio sito web. E’ in ogni caso garantita l’unicita’ della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto. 4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all’autorita’ competente, osservazioni sulla domanda. 5. La convocazione da parte dell’autorita’ competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 7. Nell’ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche’ il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, puo’ chiedere all’autorita’ competente di verificare la necessita’ di riesaminare l’autorizzazione rilasciata, ai sensi dell’articolo 29-octies. 8. Nell’ambito della Conferenza dei servizi, l’autorita’ competente puo’ richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita’ di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. 9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni. 10. L’autorita’ competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione e’ disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX, secondo le modalita’ e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all’articolo 216, ferma restando la possibilita’ di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V. 12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita’ previste dal presente decreto per la protezione dell’ambiente, nonche’ l’indicazione delle autorizzazioni sostituite. 13. Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, e’ messa a disposizione del pubblico, presso l’ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento. 14. L’autorita’ competente puo’ sottrarre all’accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell’allegato VIII, qualora cio’ si renda necessario per l’esigenza di salvaguardare ai sensi dell’articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L’autorita’ competente puo’ inoltre sottrarre all’accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell’impianto nell’ambiente, per ragioni di tutela della proprieta’ intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale. 15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessita’ e del preminente interesse nazionale dell’impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d’intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformita’ con gli interessi fondamentali della collettivita’, l’armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l’autorita’ competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l’attuazione dell’accordo e la procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati. Articolo 29-quinquies Indirizzi per garantire l’uniforme applicazione sul territorio nazionale 1. Con uno o piu’ decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere emanati indirizzi per garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni del presente titolo da parte delle autorita’ competenti. Articolo 29-sexies Autorizzazione integrata ambientale 1. L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. L’autorizzazione integrata ambientale di attivita’ regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all’allegato B del medesimo decreto, solo quando cio’ risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale. 2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d’impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 del presente decreto. 3. L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell’allegato X, che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantita’ significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialita’ di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, acqua, aria e suolo, nonche’ i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui e’ ubicato l’impianto. Se necessario, l’autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalita’ pratiche adatte a tali categorie di impianti. 4. Fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. 5. L’autorita’ competente rilascia l’autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell’articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1, l’autorita’ competente rilascia comunque l’autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell’allegato XI. 6. L’autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformita’ a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonche’ l’obbligo di comunicare all’autorita’ competente i dati necessari per verificarne la conformita’ alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all’autorita’ competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l’autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1, e del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, le modalita’ e la frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII, quanto previsto dal presente comma puo’ tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 7. L’autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell’impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l’arresto definitivo dell’impianto. 8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l’autorita’ competente ai sensi di tale decreto trasmette all’autorita’ competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza dei termine stabilito dall’articolo 29-quater, comma 10, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l’autorita’ competente rilascia l’autorizzazione integrata ambientale e provvede ad integrarne il contenuto, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334. 9. L’autorizzazione integrata ambientale puo’ contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall’autorita’ competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalita’ degli impianti alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale. Articolo 29-septies Migliori tecniche disponibili e norme di qualita’ ambientale 1. Se, a seguito di una valutazione dell’autorita’ competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu’ rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita’ ambientale, l’autorita’ competente puo’ prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari piu’ rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita’ ambientale. Articolo 29-octies Rinnovo e riesame 1. L’autorita’ competente rinnova ogni cinque anni l’autorizzazione integrata ambientale, o l’autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all’autorita’ competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall’articolo 29-ter, comma 3. L’autorita’ competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall’articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell’autorita’ competente, il gestore continua l’attivita’ sulla base della precedente autorizzazione. 2. Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 e’ effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e’ successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione e’ effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo. 3. Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 e’ effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e’ successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione e’ effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo. 4. Il riesame e’ effettuato dall’autorita’ competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) l’inquinamento provocato dall’impianto e’ tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; c) la sicurezza di esercizio del processo o dell’attivita’ richiede l’impiego di altre tecniche; d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono. 5. In caso di rinnovo o di riesame dell’autorizzazione, l’autorita’ competente puo’ consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell’inquinamento. 6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 e’ effettuato ogni dieci anni. Articolo 29-nonies Modifica degli impianti o variazione del gestore 1. Il gestore comunica all’autorita’ competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorita’ competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da’ notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo’ procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. 2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all’autorita’ competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile. 3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il disposto dell’articolo 29-octies, comma 5, e dell’articolo 29-quater, comma 15. 4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita’ della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all’autorita’ competente, anche nelle forme dell’autocertificazione. Articolo 29-decies Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne da’ comunicazione all’autorita’ competente. 2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all’autorita’ competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, secondo modalita’ e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa. L’autorita’ competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 3. 3. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: a) il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale; b) la regolarita’ dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarita’ delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonche’ al rispetto dei valori limite di emissione; c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l’autorita’ competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l’autorita’ competente, nell’ambito delle disponibilita’ finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, puo’ disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. 5. Al fine di consentire le attivita’ di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. 6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all’autorita’ competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare. 7. Ogni organo che svolge attivita’ di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attivita’ di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all’autorita’ competente. 8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell’autorita’ competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l’ufficio individuato all’articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorita’ competente procede secondo la gravita’ delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita’; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attivita’ autorizzata per un tempo determinato, ove si’ manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente; c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente. 10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorita’ competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da’ comunicazione al sindaco ai fini dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 11. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Articolo 29-undecies Inventario delle principali emissioni e loro fonti 1. I gestori degli impianti di cui all’allegato VIII trasmettono all’autorita’ competente e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell’anno precedente. 2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita’ a quanto previsto dalla Commissione europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al decreto dello stesso Ministro 23 novembre 2001, attuativo dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. 3. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all’autorita’ competente e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche per l’invio alla Commissione europea. 4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l’accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni. Articolo 29-duodecies Comunicazioni 1. Le autorita’ competenti comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, i dati concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate ed i successivi aggiornamenti, d’intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche’ un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. 2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all’articolo 29-quater, comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 29-decies, sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le modalita’ di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007. Articolo 29-terdecies Scambio di informazioni 1. Le autorita’ competenti trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale , ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all’applicazione del presente titolo, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all’allegato VIII e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base dell’apposito formulario adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2009. 2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione sull’attuazione della direttiva 2008/1/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell’ambiente, sulla base del questionario, stabilito con decisione 2006/194/UE del 2 marzo 2006 della Commissione europea, e successive modificazioni, redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE. 3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la partecipazione dell’Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche’ alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalita’ di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorita’ competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. Le attivita’ di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente alle attivita’ di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII. 4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 modalita’ di scambio di informazioni tra le autorita’ competenti, al fine di promuovere una piu’ ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo. Articolo 29-quattuordecies Sanzioni 1. Chiunque esercita una delle attivita’ di cui all’allegato VIII senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e’ punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorita’ competente. 3. Chiunque esercita una delle attivita’ di cui all’allegato VIII dopo l’ordine di chiusura dell’impianto e’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 4. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all’autorita’ competente la comunicazione prevista dall’articolo 29-decies, comma 1. 5. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all’autorita’ competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 29-decies, comma 2. 6. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorita’ competente, la documentazione integrativa prevista dall’articolo 29-quater, comma 8. 7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall’autorita’ competente per gli altri impianti. 9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all’entrata dei bilanci delle autorita’ competenti. 10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.». 25. All’articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, nonche’ di impianti o parti di essi le cui modalita’ di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d’intesa tra le autorita’ competenti. 2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonche’ di impianti o parti di essi le cui modalita’ di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l’autorita’ competente e’ tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorita’ competenti di tali regioni, nonche’ degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.»; b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente comma: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell’espressione dei rispettivi pareri, l’autorita’ competente dispone che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonche’ agli enti locali territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all’art. 25, comma 2 .» 26. All’articolo 32, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «o progetti» sono sostituite dalle parole «, progetti e impianti», le parole «nell’ambito delle fasi di cui agli articoli 13 e 21» sono sostituite dalle parole «nell’ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis», dopo le parole «notifica dei progetti e» le parole «di una sintesi della documentazione concernente il piano, programma e progetto» sono sostituite dalle parole «di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto»; b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Qualora sia espresso l’interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all’autorita’ competente i pareri e le osservazioni delle autorita’ pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita’ ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorita’ pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l’opportunita’ di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L’Autorita’ competente ha l’obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni gia’ stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.»; c) al comma 3, dopo le parole «province autonome», sono introdotte le parole «nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalita’ di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri» e le parole «quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri» sono soppresse; d) al comma 4, dopo le parole «del proponente» sono inserite le parole «o del gestore» e dopo le parole «a carico della finanza pubblica» sono introdotte le parole «, che deve provvedervi su richiesta dell’autorita’ competente secondo le modalita’ previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall’autorita’ competente e gli Stati consultati.»; e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi: «5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l’emissione del provvedimento finale di cui all’art. 26, comma 1, e’ prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2. 5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.» 27. Dopo l’articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ inserito il seguente articolo: «Articolo 32-bis Effetti transfrontalieri 1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’Unione europea, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell’Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull’ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l’impianto non ricada nell’ambito delle competenze statali, l’autorita’ competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’Unione europea, informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti. 2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio provvede, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinche’, nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell’autorita’ competente.» 28. All’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi: «3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall’art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita’, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis del presente decreto, nonche’ i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessita’, delle attivita’ svolte dall’autorita’ competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonche’ della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all’articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare con gli stessi criteri e modalita’, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 3-ter. Nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008.»; b) al comma 4 le parole «all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90» sono sostituite dalle parole «all’articolo 8-bis» e le parole «all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite dalle parole «al comma 3-bis». 29. All’articolo 34, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole «entro due anni» sono sostituite dalle parole «entro un anno». b) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti dall’autorita’ competente». c) al comma 9, prima delle parole «Le modifiche agli allegati» sono introdotte le parole «Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter»; d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti commi: «9-bis. L’elenco riportato nell’allegato IX, ove necessario, e’ modificato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalita’, possono essere introdotte modifiche all’allegato XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d’impatto ambientale. 9-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea». 30. All’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Le regioni», sono inserite le parole «ove necessario»; b) al comma 2-ter, le parole «VAS e di VIA» sono sostituite dalle parole «VAS, VIA ed AIA»; c) dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti commi: «2-quater. Fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell’articolo 29-quater, trovano applicazione le disposizioni relative alle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo previste dal presente decreto e dalle altre normative vigenti o le prescrizioni precedenti il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione. 2-quinquies. La sanzione prevista dall’articolo 29-quattuordecies, comma 1, non si applica ai gestori di impianti esistenti o di impianti nuovi gia’ dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, i quali abbiano presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini stabiliti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 19 aprile 2006 ovvero nei successivi provvedimenti di proroga, fino alla conclusione del relativo procedimento autorizzatorio. 2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le universita’ e gli istituti di ricerca, le societa’ per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorita’ competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell’ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorita’ competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all’articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nell’ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati. 2-septies. L’autorita’ competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dell’ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell’applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all’articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tale fine l’autorita’ competente puo’ avvalersi dell’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell’ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati. 2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita’ di autorizzazione nel caso in cui piu’ impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da piu’ di una autorita’ competente. 2-nonies. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilita’ in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni.». 31. Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole, «del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto». 32. Dopo l’Allegato VII della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono inseriti i corrispondenti Allegati VIII, IX, X, XI, XII al presente decreto.

Note all’art. 2:
– Si riporta il testo degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28,
30, 32, 33, 34 e 35 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n 152, come modificato dal presente decreto:
«Art.4 (Finalita’). – 1. Le norme del presente decreto
costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli impatti di determinati piani e programmi
sull’ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27
giugno 1985, concernente la valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come
modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
2. Il presente decreto individua, nell’ambito della
procedura di Valutazione dell’impatto ambientale modalita’
di semplificazione e coordinamento delle procedure
autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le
procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del
presente decreto.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e
progetti ha la finalita’ di assicurare che l’attivita’
antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita’
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversita’ e di un’equa distribuzione
dei vantaggi connessi all’attivita’ economica. Per mezzo
della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali
nello svolgimento delle attivita’ normative e
amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la
finalita’ di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione,
dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la
finalita’ di proteggere la salute umana, contribuire con un
migliore ambiente alla qualita’ della vita, provvedere al
mantenimento delle specie e conservare la capacita’ di
riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale
per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e
valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti
diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l’uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l’interazione tra i fattori di cui sopra.
c) l’autorizzazione integrata ambientale ha per
oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento proveniente dalle attivita’ di cui
all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove
possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e
nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per
conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente
salve le disposizioni sulla valutazione di impatto
ambientale.».
«Art. 5 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita’,
l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito
valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il
procedimento mediante il quale vengono preventivamente
individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto,
secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda
parte del presente decreto, ai fini dell’individuazione
delle soluzioni piu’ idonee al perseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);
c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo
termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa,
positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di
progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione,
gestione e dismissione, nonche’ di eventuali
malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai
beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita’ al
disposto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita’ europea,
nonche’ le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorita’
a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti
da un’autorita’ per essere approvati, mediante una
procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformita’ alle previsioni di cui
all’articolo 13;
g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali
predisposti in conformita’ all’articolo 93 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere
pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta
almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai
fini della valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali
predisposti in conformita’ all’articolo 93 del decreto n.
163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi,
il progetto che presenta almeno un livello informativo e di
dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che
integra il progetto definitivo, redatto in conformita’ alle
previsioni di cui all’articolo 22;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro
composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l’introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita’ umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu’ in generale di agenti
fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita’
dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) impianto: l’unita’ tecnica permanente in
cui sono svolte una o piu’ attivita’ elencate nell’allegato
VIII e qualsiasi altra attivita’ accessoria, che siano
tecnicamente connesse con le attivita’ svolte nel luogo
suddetto e possano influire sulle emissioni e
sull’inquinamento;
i-quinquies) impianto esistente: un impianto che, al
10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni
ambientali necessarie all’esercizio, o il provvedimento
positivo di compatibilita’ ambientale, o per il quale a
tale data erano state presentate richieste complete per
tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo
esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione
entro il 10 novembre 2000;
i-sexies) impianto nuovo: un impianto che non ricade
nella definizione di impianto esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, opera o
infrastruttura , di sostanze, vibrazioni, calore o rumore,
agenti fisici o chimici, radiazioni, nell’aria, nell’acqua
ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa
espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non
possono essere superati in uno o piu’ periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti
dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni
dell’impianto; nella loro determinazione non devono essere
considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli
scarichi indiretti in acqua, l’effetto di una stazione di
depurazione puo’ essere preso in considerazione nella
determinazione dei valori limite di emissione
dall’impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita’ ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita’, che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o
di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto,
dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che,
secondo l’autorita’ competente, producano effetti negativi
e significativi sull’ambiente. In particolare, con
riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita’ per la quale l’allegato
VIII indica valori di soglia, e’ sostanziale una modifica
che dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili: la piu’
efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita’ e
relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneita’ pratica
di determinate tecniche a costituire, in linea di massima,
la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove cio’ si riveli impossibile, a ridurre in modo
generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo
complesso. Nel determinare le migliori tecniche
disponibili, occorre tenere conto in particolare degli
elementi di cui all’allegato XI. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le
modalita’ di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura dell’impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente
e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche’ il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu’ efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo
complesso;
m) verifica di assoggettabilita’: la verifica
attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti
possono avere un impatto significativo e negativo
sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di
valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita’ di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita’ ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la
fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorita’
competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento
obbligatorio e vincolante dell’autorita’ competente che
conclude la verifica di assoggettabilita’;
o) provvedimento di valutazione dell’impatto
ambientale: il provvedimento dell’autorita’ competente che
conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E’ un
provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o
coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le
concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli
assensi comunque denominati in materia ambientale e di
patrimonio culturale secondo le previsioni di cui
all’articolo 26;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto
rientrante fra quelli di cui all’art. 4, comma 4, lettera
c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono
garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui
al titolo III bis del presente decreto ai fini
dell’individuazione delle soluzioni piu’ idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma
4, lettera c). Un’autorizzazione integrata ambientale puo’
valere per uno o piu’ impianti o parti di essi, che siano
localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo
gestore;
p) autorita’ competente: la pubblica amministrazione
cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita’, l’elaborazione del parere motivato, nel
caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale, nel caso di impianti;
q) autorita’ procedente: la pubblica amministrazione
che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che detiene o gestisce l’impianto oppure che dispone di un
potere economico determinante sull’esercizio tecnico
dell’impianto stesso;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita’ in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l’insieme delle forme di
informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato
nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani,
programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu’ persone fisiche o giuridiche
nonche’, ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o
puo’ subire gli effetti delle procedure decisionali in
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;
ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell’ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonche’ le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.».
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). – 1. La valutazione
ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul
patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita’ dell’aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III
e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili
impatti sulle finalita’ di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e’ necessaria qualora
l’autorita’ competente valuti che producano impatti
significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita’ ambientale dell’area oggetto di intervento.
3-bis. L’autorita’ competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione
dei progetti, producano impatti significativi
sull’ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale, gia’
sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che
rientrano tra le categorie per le quali e’ prevista la
Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati
acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora
il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti
abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione
di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
comunitarie, tale valutazione e’ effettuata secondo le
modalita’ e le competenze previste dalla Parte Seconda del
presente decreto ed e’ integrata dalla valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo
per l’incolumita’ pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
5. La valutazione d’impatto ambientale, riguarda i
progetti che possono avere impatti significativi e negativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene
effettuata altresi’ una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al
presente decreto;
b) i progetti di cui all’allegato IV al presente
decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all’interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione e’ inoltre necessaria, qualora, in
base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si
ritenga che possano produrre impatti significativi e
negativi sull’ambiente, per:
a) i progetti elencati nell’allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per piu’ di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell’allegato II che possono avere impatti significativi e
negativi sull’ambiente;
c) i progetti elencati nell’allegato IV.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV,
ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per
cento.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono definire, per determinate tipologie
progettuali o aree predeterminate, sulla base degli
elementi indicati nell’allegato V, un incremento nella
misura massima del trenta per cento o decremento delle
soglie di cui all’allegato IV. Con riferimento ai progetti
di cui all’allegato IV, qualora non ricadenti neppure
parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono
determinare, per specifiche categorie progettuali o in
particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla
base degli elementi di cui all’allegato V, criteri o
condizioni di esclusione dalla verifica di
assoggettabilita’.
10. L’autorita’ competente in sede statale valuta caso
per caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non
aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La
esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del
decreto, se cio’ possa pregiudicare gli scopi della difesa
nazionale, e’ determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di
applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
in alcun modo svolgere la valutazione di impatto
ambientale, singoli interventi disposti in via d’urgenza,
ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare
l’incolumita’ delle persone e di mettere in sicurezza gli
immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamita’.
In tale caso l’autorita’ competente, sulla base della
documentazione immediatamente trasmessa dalle autorita’ che
dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un’altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e’ stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima
di consentire il rilascio dell’autorizzazione, delle
motivazioni dell’esclusione accludendo le informazioni
messe a disposizione del pubblico.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e’ necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L’autorizzazione integrata ambientale e’ necessaria
per:
a) i progetti di cui all’allegato VIII del presente
decreto;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui
alla lettera a) del presente comma;
14. Per gli impianti ove e’ svolta una attivita’ di cui
all’allegato VIII del presente decreto, nonche’ per le loro
modifiche sostanziali l’autorizzazione integrata ambientale
e’ rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
208, commi 6 e 7, del presente decreto.
15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma
12 del presente articolo, nonche’ per le loro modifiche
sostanziali, l’autorizzazione integrata ambientale e’
rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente
decreto e dei termini di cui all’articolo 29-quater, comma
10.
16. L’autorita’ competente, nel determinare le
condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita’ ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a
norma della quarta parte del presente decreto; in caso
contrario i rifiuti sono recuperati o, ove cio’ sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati
evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, secondo
le disposizioni della medesima quarta parte del presente
decreto;
d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace
ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita’ e il sito stesso deve essere ripristinato ai
sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e
ripristino ambientale.
17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,
all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu’ di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita’
di ricerca, di prospezione nonche’ di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli
4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e’
altresi’ stabilito nelle zone di mare poste entro dodici
miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree
marine e costiere protette, oltre che per i soli
idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro
cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali
lungo l’intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori
delle medesime aree, le predette attivita’ sono autorizzate
previa sottoposizione alla procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del
presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti
in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere
interessate dalle attivita’ di cui al primo periodo. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in
vigore del presente comma. Dall’entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente comma e’ abrogato il comma
81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.».
«Art. 7 (Competenze). – 1. Sono sottoposti a VAS in
sede statale i piani e programmi di cui all’articolo 6,
commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello
Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle
leggi regionali, i piani e programmi di cui all’articolo 6,
commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e
province autonome o agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di
cui all’allegato II al presente decreto.
4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle
leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV
al presente decreto.
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i
progetti relativi alle attivita’ di cui all’allegato XII al
presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni
delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui
all’allegato VIII che non risultano ricompresi anche
nell’allegato XII al presente decreto e loro modifiche
sostanziali.
5. In sede statale, l’autorita’ competente e’ il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede
di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni
e le attivita’ culturali, che collabora alla relativa
attivita’ istruttoria. Il provvedimento di AIA e’
rilasciato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare sentiti il Ministro dell’interno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
6. In sede regionale, l’autorita’ competente e’ la
pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione
e valorizzazione ambientale individuata secondo le
disposizioni delle leggi regionali o delle province
autonome.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le
competenze proprie e quelle degli altri enti locali.
Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali
territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l’individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria
eventuali ulteriori modalita’, rispetto a quelle indicate
nel presente decreto, purche’ con questo compatibili, per
l’individuazione dei piani e programmi o progetti da
sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della
relative consultazione;
d) le modalita’ di partecipazione delle regioni e
province autonome confinanti al processo di VAS, in
coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali
in materia.
e) le regole procedurali per il rilascio dei
provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede
di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto
dei limiti generali di cui al presente Decreto ed
all’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di
valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la
competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente
Titolo.».
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale – VIA e VAS). – 1. La Commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 7 del
decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge
14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto
tecnico-scientifico per l’attuazione delle norme di cui
alla presente Parte.
2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di
impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel
campo di applicazione di cui all’allegato VIII del presente
decreto, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato
in coordinamento con la Commissione istruttoria per
l’autorizzazione ambientale integrata di cui all’articolo
8-bis.
3. I componenti della Commissione sono nominati, nel
rispetto del principio dell’equilibrio di genere, con
decreto del Ministro dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare, per un triennio.
4. I componenti della Commissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione
di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei
rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al
trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di
rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto
liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione
tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti
dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto
previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto
pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
componenti della Commissione nominati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n, 123. > >
«Art. 9 (Norme procedurali generali). – 1. Alle
procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal
presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le
norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
2. L’autorita’ competente, ove ritenuto utile indice,
cosi’ come disciplinato dagli articoli che seguono, una o
piu’ conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire
elementi informativi e le valutazioni delle altre autorita’
pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la
consultazione del pubblico, nell’ambito delle procedure di
seguito disciplinate, l’autorita’ competente puo’
concludere con il proponente o l’autorita’ procedente e le
altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attivita’ di interesse
comune ai fini della semplificazione e della maggiore
efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e’
facolta’ del proponente presentare all’autorita’ competente
motivata richiesta di non rendere pubblica parte della
documentazione relativa al progetto, allo studio
preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
L’autorita’ competente, verificate le ragioni del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta
soppesando l’interesse alla riservatezza con l’interesse
pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorita’
competente dispone comunque della documentazione riservata,
con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in
materia.».
«Art. 10 (Norme per il coordinamento e la
semplificazione dei procedimenti). – 1. Il provvedimento di
valutazione d’impatto ambientale fa luogo
dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti per
i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che
ricadono nel campo di applicazione dell’allegato XII al
presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti
nella previsione di cui al comma 7 dell’articolo 6,
l’autorizzazione integrata ambientale puo’ essere richiesta
solo dopo che, ad esito della verifica di cui all’articolo
20, l’autorita’ competente valuti di non assoggettare i
progetti a VIA. Lo studio di impatto ambientale e gli
elaborati progettuali contengono, a tale fine, anche le
informazioni previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 e il
provvedimento finale le condizioni e le misure
supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo
decreto n. 59 del 2005.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto
ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le
informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo
29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure
supplementari previste dagli articoli 29-sexies e
29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione
prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4
dell’articolo 23.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i
controlli successivi al rilascio del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale avviene anche con le
modalita’ di cui agli articoli 29-decies e 29-undecies.
2. Le regioni e le province autonome assicurano che,
per i progetti per i quali la valutazione d’impatto
ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel
campo di applicazione dell’allegato VIII del presente
decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione
integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del
procedimento di VIA. E’ in ogni caso disposta l’unicita’
della consultazione del pubblico per le due procedure. Se
l’autorita’ competente in materia di VIA coincide con
quella competente al rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale, le disposizioni regionali e delle province
autonome possono prevedere che il provvedimento di
valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di
quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma
1 bis del presente articolo.
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di
valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto
n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo
studio preliminare ambientale o lo studio di impatto
ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G
dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione
dell’autorita’ competente si estende alle finalita’ di
conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure
dovra’ dare atto degli esiti della valutazione di
incidenza. Le modalita’ di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilita’ di cui all’articolo
20 puo’ essere condotta, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In
tal caso le modalita’ di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale
di cui all’articolo 22, relativo a progetti previsti da
piani o programmi gia’ sottoposti a valutazione ambientale,
possono essere utilizzate le informazioni e le analisi
contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della
redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione,
sono tenute in considerazione la documentazione e le
conclusioni della VAS.».
«Art. 11 (Modalita’ di svolgimento). – 1.La valutazione
ambientale strategica e’ avviata dall’autorita’ procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o
programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli
articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilita’ limitatamente ai piani e ai programmi di
cui all’articolo 6, commi 3 e 3 bis;
b) l’elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti
delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l’informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L’autorita’ competente, al fine di promuovere
l’integrazione degli obiettivi di sostenibilita’ ambientale
nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi,
dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull’assoggettabilita’
delle proposte di piano o di programma alla valutazione
ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3
dell’articolo 6;
b) collabora con l’autorita’ proponente al fine di
definire le forme ed i soggetti della consultazione
pubblica, nonche’ l’impostazione ed i contenuti del
Rapporto ambientale e le modalita’ di monitoraggio di cui
all’articolo 18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione
pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia
ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di
piano e di programma e sul rapporto ambientale nonche’
sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;.
3. La fase di valutazione e’ effettuata anteriormente
all’approvazione del piano o del programma, ovvero
all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque
durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa e’
preordinata a garantire che gli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e
programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli
istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare
i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si
applicano le disposizioni del presente decreto, parte
integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I
provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza
la previa valutazione ambientale strategica, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge.».
«Art. 12 (Verifica di assoggettabilita’). – 1. Nel caso
di piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e
3-bis, l’autorita’ procedente trasmette all’autorita’
competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di
particolare difficolta’ di ordine tecnico, anche su
supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una
descrizione del piano o programma e le informazioni e i
dati necessari alla verifica degli impatti significativi
sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma,
facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente
decreto.
2. L’autorita’ competente in collaborazione con
l’autorita’ procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere
e’ inviato entro trenta giorni all’autorita’ competente ed
all’autorita’ procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorita’
competente con l’autorita’ procedente, l’autorita’
competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I
del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il piano o programma possa avere
impatti significativi sull’ambiente.
4. L’autorita’ competente, sentita l’autorita’
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita’,
comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
6. La verifica di assoggettabilita’ a VAS ovvero la VAS
relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
attuativi di piani o programmi gia’ sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilita’ di cui
all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si
limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.».
«Art. 13 (Redazione del rapporto ambientale). – 1.
Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali significativi dell’attuazione del piano o
programma, il proponente e/o l’autorita’ procedente entrano
in consultazione, sin dai momenti preliminari
dell’attivita’ di elaborazione di piani e programmi, con
l’autorita’ competente e gli altri soggetti competenti in
materia ambientale, al fine di definire la portata ed il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente
concordato, si conclude entro novanta giorni dall’invio del
rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al
proponente o all’autorita’ procedente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto
ambientale costituisce parte integrante del piano o del
programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione
ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati,
descritti e valutati gli impatti significativi che
l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe
avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonche’ le
ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale
del piano o del programma stesso. L’allegato VI al presente
decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto
ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del
programma. Il Rapporto ambientale da’ atto della
consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono
stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per
evitare duplicazioni della valutazione, possono essere
utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia’ effettuati
ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli
decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre
disposizioni normative.
5. La proposta di piano o di programma e’ comunicata,
anche secondo modalita’ concordate, all’autorita’
competente. La comunicazione comprende il rapporto
ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla
data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 14,
comma 1, decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della
valutazione. La proposta di piano o programma ed il
rapporto ambientale sono altresi’ messi a disposizione dei
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
interessato affinche’ questi abbiano l’opportunita’ di
esprimersi.
6. La documentazione e’ depositata presso gli uffici
dell’autorita’ competente e presso gli uffici delle regioni
e delle province il cui territorio risulti anche solo
parzialmente interessato dal piano o programma o dagli
impatti della sua attuazione.».
«Art. 14 (Consultazione). – 1. Contestualmente alla
comunicazione di cui all’articolo 13, comma 5, l’autorita’
procedente cura la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel
Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma
interessata. L’avviso deve contenere: il titolo della
proposta di piano o di programma, il proponente,
l’autorita’ procedente, l’indicazione delle sedi ove puo’
essere presa visione del piano o programma e del rapporto
ambientale e delle sedi dove si puo’ consultare la sintesi
non tecnica.
2. L’autorita’ competente e l’autorita’ procedente
mettono, altresi’, a disposizione del pubblico la proposta
di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il
deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul
proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque puo’
prendere visione della proposta di piano o programma e del
relativo rapporto ambientale e presentare proprie
osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. In attuazione dei principi di economicita’ e di
semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita’ e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti
disposizioni anche regionali per specifici piani e
programmi, si coordinano con quelle di cui al presente
articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il
rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente
articolo e dal comma 1 dell’articolo 15. Tali forme di
pubblicita’ tengono luogo delle comunicazioni di cui
all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della
legge 7 agosto 1990 n. 241.».
«Art. 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli
esiti della consultazione). – 1. L’autorita’ competente, in
collaborazione con l’autorita’ procedente, svolge le
attivita’ tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, nonche’ le osservazioni,
obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo
14 e dell’articolo 32, nonche’ i risultati delle
consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo
32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine
di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i
termini di cui all’articolo 14. La tutela avverso il
silenzio dell’Amministrazione e’ disciplinata dalle
disposizioni generali del processo amministrativo.
2. L’autorita’ procedente, in collaborazione con
l’autorita’ competente, provvede, prima della presentazione
del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto
delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e
dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle
opportune revisioni del piano o programma.».
«Art. 16 (Decisione). – 1. Il piano o programma ed il
rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la
documentazione acquisita nell’ambito della consultazione,
sono trasmessi all’organo competente all’adozione o
approvazione del piano o programma.».
«Art. 18 (Monitoraggio). – 1. Il monitoraggio assicura
il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi
approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi
di sostenibilita’ prefissati, cosi’ da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da
adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio e’
effettuato dall’Autorita’ procedente in collaborazione con
l’Autorita’ competente anche avvalendosi del sistema delle
Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. Il piano o programma individua le responsabilita’ e
la sussistenza delle risorse necessarie per la
realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalita’ di svolgimento del monitoraggio, dei
risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai
sensi del comma 1 e’ data adeguata informazione attraverso
i siti web dell’autorita’ competente e dell’autorita’
procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio
sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al
piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro
conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o
programmazione.».
«Art. 19 (Modalita’ di svolgimento). – 1. La
valutazione d’impatto ambientale comprende, secondo le
disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
a) lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilita’ limitatamente alle ipotesi di cui
all’art. 6, comma 7;
b) la definizione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
f) la valutazione dello studio ambientale e degli
esiti delle consultazioni;
g) la decisione;
h) l’informazione sulla decisione;
i) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i
quali si e’ conclusa positivamente la procedura di VAS, il
giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione
su elementi gia’ oggetto della VAS e’ adeguatamente
motivato.».
«Art. 20 (Verifica di assoggettabilita’). – 1. Il
proponente trasmette all’autorita’ competente il progetto
preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato
elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta’ di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di
progetti:
a) elencati nell’allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per piu’ di due anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti
elencati nell’allegato II che possano produrre effetti
negativi e significativi sull’ambiente;
c) elencati nell’allegato IV, secondo le modalita’
stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo
conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell’avvenuta trasmissione e’ dato sintetico avviso,
a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i progetti di competenza statale,
nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di
rispettiva competenza, nonche’ all’albo pretorio dei comuni
interessati. Nell’avviso sono indicati il proponente,
l’oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il
luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza ed i tempi entro i quali e’ possibile presentare
osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e’
depositata presso i comuni ove il progetto e’ localizzato.
Nel caso dei progetti di competenza statale la
documentazione e’ depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto e’ localizzato. I
principali elaborati del progetto preliminare e lo studio
preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web
dell’autorita’ competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
dell’avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo’
far pervenire le proprie osservazioni.
4. L’autorita’ competente nei successivi quarantacinque
giorni, sulla base degli elementi di cui all’allegato V del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti
negativi e significativi sull’ambiente. Entro la scadenza
del termine l’autorita’ competente deve comunque
esprimersi. L’autorita’ competente puo’, per una sola
volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal
caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
L’Autorita’ competente si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito
della documentazione da parte del proponente. La tutela
avverso il silenzio dell’Amministrazione e’ disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e
significativi sull’ambiente, l’autorita’ compente dispone
l’esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e,
se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha impatti negativi e significativi
sull’ambiente o costituisce modifica sostanziale si
applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita’, comprese le
motivazioni, e’ pubblicato a cura dell’autorita’ competente
mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino
Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web
dell’autorita’ competente.».
«Art. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale). – 1. Sulla base del progetto
preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una
relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi,
illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio
di impatto ambientale, il proponente ha la facolta’ di
richiedere una fase di consultazione con l’autorita’
competente e i soggetti competenti in materia ambientale al
fine di definire la portata delle informazioni da
includere, il relativo livello di dettaglio e le
metodologie da adottare. La documentazione presentata dal
proponente, in formato elettronico, ovvero nei casi di
particolare difficolta’ di ordine tecnico, anche su
supporto cartaceo, include l’elenco delle autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati necessari alla realizzazione ed
esercizio del progetto.
2. L’autorita’ competente all’esito delle attivita’ di
cui al comma 1:
a) si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione
del progetto e dello studio di impatto ambientale;
b) esamina le principali alternative, compresa
l’alternativa zero;
c) sulla base della documentazione disponibile,
verifica, anche con riferimento alla localizzazione
prevista dal progetto, l’esistenza di eventuali elementi di
incompatibilita’;
d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni
per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso, senza che cio’
pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
3. Le informazioni richieste tengono conto della
possibilita’ per il proponente di raccogliere i dati
richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni
disponibili.
4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si
conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale
termine, si passa alla fase successiva.».
«Art. 23 (Presentazione dell’istanza). – 1. L’istanza
e’ presentata dal proponente l’opera o l’intervento
all’autorita’ competente. Ad essa sono allegati il progetto
definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non
tecnica e copia dell’avviso a mezzo stampa, di cui
all’articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della
presentazione decorrono i termini per l’informazione e la
partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda e’ altresi’ allegato l’elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi comunque denominati, gia’ acquisiti o da
acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio
dell’opera o intervento, nonche’ una copia in formato
elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme
agli originali presentati.
3. La documentazione e’ depositata su supporto
informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta’ di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei
casi, presso gli uffici dell’autorita’ competente, delle
regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia
anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli
impatti della sua attuazione.
4. Entro trenta giorni l’autorita’ competente verifica
la completezza della documentazione e l’avvenuto pagamento
del contributo dovuto ai sensi dell’art. 33. Qualora
l’istanza risulti incompleta, l’autorita’ competente
richiede al proponente la documentazione integrativa da
presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e
comunque correlato alla complessita’ delle integrazioni
richieste. In tal caso i termini del procedimento si
intendono interrotti fino alla presentazione della
documentazione integrativa. Qualora entro il termine
stabilito il proponente non depositi la documentazione
completa degli elementi mancanti e, l’istanza si intende
ritirata. E’ fatta salva la facolta’ per il proponente di
richiedere una proroga del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della
complessita’ della documentazione da presentare.».
«Art. 24 (Consultazione). – 1. Contestualmente alla
presentazione di cui all’articolo 23, comma 1, del progetto
deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web
dell’autorita’ competente. Tali forme di pubblicita’
tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed
ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a
cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di
competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a
diffusione regionale per ciascuna regione direttamente
interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza
allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle
regioni, si provvedera’ con la pubblicazione su un
quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere,
oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi
possibili principali impatti ambientali, l’indicazione
delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella
loro interezza ed i termini entro i quali e’ possibile
presentare osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione di cui all’articolo 23, chiunque abbia
interesse puo’ prendere visione del progetto e del relativo
studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell’impatto
ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute,
considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
6. L’autorita’ competente puo’ disporre che la
consultazione avvenga mediante lo svolgimento di
un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio di impatto
ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche
amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. senza
che cio’ comporti interruzioni o sospensioni dei termini
per l’istruttoria.
7. L’inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una
relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati
emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del
provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l’inchiesta
di cui al comma 6, puo’, anche su propria richiesta, essere
chiamato, prima della conclusione della fase di
valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti
che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del
contraddittorio e’ acquisito e valutato ai fini del
provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.
9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 4, il proponente puo’ chiedere di
modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o
di rilievi emersi nel corso dell’inchiesta pubblica o del
contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l’istanza,
l’autorita’ competente fissa per l’acquisizione degli
elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni,
prorogabili su istanza del proponente per giustificati
motivi, ed emette il provvedimento di valutazione
dell’impatto ambientale entro novanta giorni dalla
presentazione degli elaborati modificati.
9-bis. L’autorita’ competente, ove ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai
sensi dell’articolo 23, comma 3 e, contestualmente, dia
avviso dell’avvenuto deposito secondo le modalita’ di cui
ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9,
chiunque abbia interesse puo’ prendere visione del progetto
e del relativo studio ambientale, presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche
apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo
caso, l’autorita’ competente esprime il provvedimento di
valutazione dell’impatto ambientale entro novanta giorni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
delle osservazioni.
10. Sul suo sito web, l’autorita’ competente pubblica
la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni,
le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente
apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e
9-bis.».
«Art. 25 (Valutazione dello studio di impatto
ambientale e degli esiti della consultazione). – 1. Le
attivita’ tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto
ambientale sono svolte dall’autorita’ competente.
2. L’autorita’ competente acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 24, nonche’,
nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere
delle regioni interessate, che dovra’ essere reso entro
novanta giorni dalla presentazione di cui all’articolo 23,
comma 1. L’autorita’ competente comunica alla Regione
interessata che il proponente ha apportato modifiche
sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta
giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la
Regione puo’ esprimere un ulteriore parere.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui
all’articolo 24, il proponente, affinche’ l’autorita’
competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette
l’istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti
competenti in materia ambientale interessati, qualora la
realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati in materia ambientale. Le amministrazioni
rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni
dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23,
comma 1, ovvero nell’ambito della Conferenza dei servizi
istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall’autorita’
competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i
beni e le attivita’ culturali si esprime ai sensi
dell’articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A
seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente
presentate dal proponente, ovvero richieste dall’autorita’
competente, ove l’autorita’ competente ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle
Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori
quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per
l’eventuale revisione dei pareri resi.
3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi
previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso,
l’autorita’ competente procede comunque a norma
dell’articolo 26.
4. L’autorita’ competente puo’ concludere con le altre
amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attivita’ di interesse
comune ai fini della semplificazione delle procedure.».
«Art. 26 (Decisione). – 1. Salvo quanto previsto
dall’articolo 24, l’autorita’ competente conclude con
provvedimento espresso e motivato il procedimento di
valutazione dell’impatto ambientale nei centocinquanta
giorni successivi alla presentazione dell’istanza di cui
all’articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e’ necessario
procedere ad accertamenti ed indagini di particolare
complessita’, l’autorita’ competente, con atto motivato,
dispone il prolungamento del procedimento di valutazione
sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone
comunicazione al proponente.
2. L’inutile decorso dei termini previsti dal presente
articolo ovvero dall’articolo 24 implica l’esercizio del
potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che
provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida
all’organo competente ad adempire entro il termine di venti
giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale in sede non statale, si applicano le
disposizioni di cui al periodo precedente fino all’entrata
in vigore di apposite norme regionali e delle province
autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina
comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati
all’articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto.
2-bis. La tutela avverso il silenzio
dell’Amministrazione e’ disciplinata dalle disposizioni
generali del processo amministrativo.
3. L’autorita’ competente puo’ richiedere al proponente
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all’articolo 24, comma 4, in un’unica soluzione,
integrazioni alla documentazione presentata, con
l’indicazione di un termine per la risposta che non puo’
superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza
del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque
giorni. L’autorita’ competente esprime il provvedimento di
valutazione dell’impatto ambientale entro novanta giorni
dalla presentazione degli elaborati modificati.
3-bis. L’autorita’ competente, ove ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle
stesse ai sensi dell’articolo 23, comma 3, e,
contestualmente, dia avviso dell’avvenuto deposito secondo
le modalita’ di cui all’articolo 24, commi 2 e 3. Entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto
emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia
interesse puo’ prendere visione del progetto e del relativo
studio di impatto ambientale, presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche
apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo
caso, l’autorita’ competente esprime il provvedimento di
valutazione dell’impatto ambientale entro novanta giorni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
delle osservazioni.
3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
richieste di integrazioni da parte dell’autorita’
competente, non presentando gli elaborati modificati, o
ritiri la domanda, non si procede all’ulteriore corso della
valutazione.
4. Il provvedimento di valutazione dell’impatto
ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la
realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti,
nonche’ quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In
nessun caso puo’ farsi luogo all’inizio dei lavori senza
che sia intervenuto il provvedimento di valutazione
dell’impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione
devono essere realizzati entro cinque anni dalla
pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto
ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto
il provvedimento puo’ stabilire un periodo piu’ lungo.
Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
del proponente, dall’autorita’ che ha emanato il
provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto
ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al
presente comma si applicano ai procedimenti avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.».
«Art. 28 (Monitoraggio). – 1. Il provvedimento di
valutazione dell’impatto ambientale contiene ogni opportuna
indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle
attivita’ di controllo e monitoraggio degli impatti. Il
monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del
sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli
impatti ambientali significativi sull’ambiente provocati
dalle opere approvate, nonche’ la corrispondenza alle
prescrizioni espresse sulla compatibilita’ ambientale
dell’opera, anche, al fine di individuare tempestivamente
gli impatti negativi imprevisti e di consentire
all’autorita’ competente di essere in grado di adottare le
opportune misure correttive.
1-bis. In particolare, qualora dalle attivita’ di cui
al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi,
ovvero di entita’ significativamente superiore, rispetto a
quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione
dell’impatto ambientale, l’autorita’ competente, acquisite
informazioni e valutati i pareri resi puo’ modificare il
provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a
quelle di cui al comma 5 dell’articolo 26. Qualora
dall’esecuzione dei lavori ovvero dall’esercizio
dell’attivita’ possano derivare gravi ripercussioni
negative, non preventivamente valutate, sulla salute
pubblica e sull’ambiente, l’autorita’ competente puo’
ordinare la sospensione dei lavori o delle attivita’
autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da
adottare.
2. Delle modalita’ di svolgimento del monitoraggio, dei
risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai
sensi del comma 1 e’ data adeguata informazione attraverso
i siti web dell’autorita’ competente e dell’autorita’
procedente e delle Agenzie interessate.».
«Art. 30 (Impatti ambientali interregionali). – 1. Nel
caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di
interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di
competenza regionale, nonche’ di impianti o parti di essi
le cui modalita’ di esercizio necessitano del provvedimento
di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di
quelli previsti dall’allegato XII, i quali risultino
localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le
procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono
effettuate d’intesa tra le autorita’ competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di
progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di
competenza regionale nonche’ di impianti o parti di essi le
cui modalita’ di esercizio necessitano del provvedimento di
autorizzazione integrata ambientale con esclusione di
quelli previsti dall’allegato XII, i quali possano avere
impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali
negativi e significativi su regioni confinanti, l’autorita’
competente e’ tenuta a darne informazione e ad acquisire i
pareri delle autorita’ competenti di tali regioni, nonche’
degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini
dell’espressione dei rispettivi pareri, l’autorita’
competente dispone che il proponente invii gli elaborati
alle Regioni nonche’ agli enti locali territoriali
interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di
cui all’art. 25, comma 2 .».
«Art. 32 (Consultazioni transfrontaliere). – 1. In caso
di piani, programmi progetti e impianti che possono avere
impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o
qualora un altro Stato cosi’ richieda, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d’intesa con il Ministero per i beni e le attivita’
culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo
tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione
dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi
della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell’ambito delle fasi
previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e
III-bis, provvede alla notifica dei progetti e di tutta la
documentazione concernente il piano, programma, progetto o
impianto. Nell’ambito della notifica e’ fissato il termine,
non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio
interesse alla partecipazione alla procedura.
2. Qualora sia espresso l’interesse a partecipare alla
procedura, gli Stati consultati trasmettono all’autorita’
competente i pareri e le osservazioni delle autorita’
pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla
comunicazione della dichiarazione di interesse alla
partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita’
ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in
modo da consentire comunque che le autorita’ pubbliche ed
il pubblico degli Stati consultati siano informati ed
abbiano l’opportunita’ di esprimere il loro parere entro
termini ragionevoli. L’Autorita’ competente ha l’obbligo di
trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni
finali e tutte le informazioni gia’ stabilite dagli
articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi
internazionali, le regioni o le province autonome nel caso
in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le
modalita’ di esercizio di un impianto o di parte di esso,
con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII,
possano avere effetti transfrontalieri informano
immediatamente il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento
delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della
documentazione necessaria sono a cura del proponente o del
gestore o dell’autorita’ procedente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi
su richiesta dell’autorita’ competente secondo le modalita’
previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto
ovvero concordate dall’autorita’ competente e gli Stati
consultati.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e il Ministero degli affari esteri,
d’intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi
aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie
fasi al fine di semplificare e rendere piu’ efficace
l’attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1
e 2, il termine per l’emissione del provvedimento finale di
cui all’art. 26, comma 1, e’ prorogato di 90 giorni o del
diverso termine concordato ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano
alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne
fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.».
«Art. 33 (Oneri istruttori). – 1. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto
previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare
ai proponenti per la copertura dei costi sopportati
dall’autorita’ competente per l’organizzazione e lo
svolgimento delle attivita’ istruttorie, di monitoraggio e
controllo previste dal presente decreto.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono definire
proprie modalita’ di quantificazione e corresponsione degli
oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2,
si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi,
gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per
l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata
ambientale e per i successivi controlli previsti dall’art.
29-decies, sono a carico del gestore. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono disciplinate le modalita’,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione
alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis
del presente decreto, nonche’ i compensi spettanti ai
membri della commissione istruttoria di cui all’articolo
8-bis. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli sono
quantificati in relazione alla complessita’, delle
attivita’ svolte dall’autorita’ competente, sulla base del
numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti
ambientali interessate, nonche’ della eventuale presenza di
sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese
di funzionamento della commissione di cui all’articolo
8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti
a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati
esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli
importi delle tariffe vengono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare con gli stessi criteri e modalita’, le tariffe
sono aggiornate almeno ogni due anni.
3-ter. Nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis,
resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008.
4. Al fine di garantire l’operativita’ della
Commissione di cui all’articolo 8-bis, nelle more
dell’adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino
all’entrata in vigore del decreto di determinazione delle
tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le
spese di funzionamento nonche’ per il pagamento dei
compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione
e’ posto a carico del richiedente il versamento all’entrata
del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad
euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione
integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
predetta somma e’ riassegnata entro sessanta giorni, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e da
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le
somme di cui al presente comma si intendono versate a
titolo di acconto, fermo restando l’obbligo del richiedente
di corrispondere conguaglio in relazione all’eventuale
differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione delle tariffe, fissate per la copertura
integrale del costo effettivo del servizio reso.».
«Art. 34 (Norme tecniche, organizzative e integrative).
– 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu’ regolamenti da emanarsi,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Governo, su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita’ culturali, provvede alla
modifica ed all’integrazione delle norme tecniche in
materia di valutazione ambientale nel rispetto delle
finalita’, dei principi e delle disposizioni di cui al
presente decreto. Resta ferma l’applicazione dell’articolo
13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al
recepimento di direttive comunitarie modificative delle
modalita’ esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico
di direttive gia’ recepite nell’ordinamento nazionale.
Resta ferma altresi’, nelle more dell’emanazione delle
norme tecniche di cui al presente comma, l’applicazione di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988.
2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di
cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare acquisisce il parere delle
associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali
omologhi a quelli previsti dall’articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Governo, con apposita delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica,
su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome,
ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite
di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti
dall’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
provvede all’aggiornamento della Strategia nazionale per lo
sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 2
agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento
della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si
dotano, attraverso adeguati processi informativi e
partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci
regionali, di una complessiva strategia di sviluppo
sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le
strategie regionali indicano insieme al contributo della
regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le
priorita’, le azioni che si intendono intraprendere. In
tale ambito le regioni assicurano unitarieta’ all’attivita’
di pianificazione. Le regioni promuovono l’attivita’ delle
amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di
Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici
coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il
quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui
al presente decreto. Dette strategie, definite
coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso
la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni,
in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la
dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto
sull’ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita’
ecologica, la salvaguardia della biodiversita’ ed il
soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo
sviluppo delle potenzialita’ individuali quali presupposti
necessari per la crescita della competitivita’ e
dell’occupazione.
6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le regioni e le province autonome
cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche
mediante la costituzione di apposite unita’ operative,
senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a
garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni
finalizzate a:
a) determinare, nell’ottica della strategia di
sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena
integrazione della dimensione ambientale nella definizione
e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento,
valutazione, sorveglianza e controllo nei processi
decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di
esperienze e contenuti tecnicoscientifici in materia di
valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura
della sostenibilita’ dell’integrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autorita’
interessate e del pubblico ai processi decisionali ed
assicurare un’ampia diffusione delle informazioni
ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione
delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano
che la valutazione ambientale strategica e la valutazione
d’impatto ambientale si riferiscano al livello strategico
pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di
piani, programmi e progetti alla realizzazione degli
obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo
di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare
che piani, programmi e progetti riducano il flusso di
materia ed energia che attraversa il sistema economico e la
connessa produzione di rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche
avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli
indicatori strutturali comunitari o altri appositamente
scelti dall’autorita’ competente.
9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter, le
modifiche agli allegati alla parte seconda del presente
decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
9-bis. L’elenco riportato nell’allegato IX, ove
necessario, e’ modificato con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa
con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse
modalita’, possono essere introdotte modifiche all’allegato
XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure
di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e
quelle in materia di valutazione d’impatto ambientale.
9-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai
Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e delle politiche agricole,
alimentari e forestali, si provvede al recepimento di
direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI
e XII emanate dalla Commissione europea.».
«Art. 35 (Disposizioni transitorie e finali). – 1. Le
regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle
disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi
dall’entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti
regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al
presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano
diretta applicazione le disposizioni del presente decreto,
ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto
compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita’ del
presente decreto ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate
precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto
sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento
dell’avvio del procedimento.
2-quater. Fino a quando il gestore si sia adeguato alle
condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi dell’articolo 29-quater, trovano
applicazione le disposizioni relative alle autorizzazioni
in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo
previste dal presente decreto e dalle altre normative
vigenti o le prescrizioni precedenti il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di
attuazione.
2-quinquies. La sanzione prevista dall’articolo
29-quattuordecies, comma 1, non si applica ai gestori di
impianti esistenti o di impianti nuovi gia’ dotati di altre
autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, i quali
abbiano presentato domanda di autorizzazione integrata
ambientale nei termini stabiliti nel decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio del 19 aprile
2006 ovvero nei successivi provvedimenti di proroga, fino
alla conclusione del relativo procedimento autorizzatorio.
2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti
territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le
universita’ e gli istituti di ricerca, le societa’ per
azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano
alle autorita’ competenti un elenco dei piani e un
riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e
dell’ambiente in loro possesso, utili ai fini delle
istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate
ambientali, segnalando quelli riservati e rendono
disponibili tali dati alle stesse autorita’ competenti in
forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di
copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui
all’articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza
statale sono comunicati, per il tramite dell’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
nell’ambito dei compiti istituzionali allo stesso
demandati.
2-septies. L’autorita’ competente rende accessibili ai
gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e
dell’ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini
dell’applicazione del presente decreto, ove non ritenuti
riservati, ed in particolare quelli di cui al comma
2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di
cui all’articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365. A tale fine l’autorita’ competente
puo’ avvalersi dell’Istituto superiore per la Protezione e
la Ricerca ambientale, nell’ambito dei compiti
istituzionali allo stesso demandati.
2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, della salute e d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono disciplinate le modalita’ di autorizzazione nel caso
in cui piu’ impianti o parti di essi siano localizzati
sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da
piu’ di una autorita’ competente.
2-nonies. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al
presente decreto non esime i gestori dalla responsabilita’
in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni
di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e
successive modifiche ed integrazioni.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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