T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 12-04-2011, n. 3203 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, il Consorzio istante, premesso che la costituzione del Consorzio medesimo interveniva nel 2006 al fine di consentire di continuare ad assistere gli utenti in trattamento da parte degli A.V. Onlus, che era stata messa in liquidazione per impossibilità di conseguire lo scopo, su intesa con la Direzione sanitaria regionale, esponeva che, nel 2006, era stata formalizzata la consegna dell’attività tramite un verbale di "pre intesà tra ASL RM B ed il Consorzio. Tuttavia, la Regione non definiva con provvedimento espresso il procedimento avviato a seguito dell’istanza del 15.10.2008 volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività sanitaria, nonostante il completamento dell’istruttoria e l’acquisizione del parere favorevole della ASL competente. Pertanto, adito questo Tribunale, otteneva la sentenza n. 22472/2010, con cui era dichiarato l’obbligo della Regione a concludere il procedimento con provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della pronunzia, con l’avviso che in caso di perdurare dell’inerzia sarebbe stato nominato un Commissario ad acta.

Sicchè, in data 3 agosto 2010 il Consorzio provvedeva a notificare alla Regione la sentenza, che non era appellata e passava in giudicato. Stante il perdurare dell’inerzia dell’amministrazione, la parte ricorrente proponeva il ricorso in esame per ottenere la completa esecuzione della citata sentenza anche attraverso la nomina del Commissario ad acta.

La Regione si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda. Con nota depositata il 4.11.2010, l’amministrazione esponeva che con riferimento all’istanza del 15 ottobre 2008, non è possibile concedere nuove autorizzazioni fino all’adozione del provvedimento relativo alla definizione del fabbisogno assistenziale per i comparti riabilitativi e di mantenimento ed ai criteri per l’accesso e le dimissioni dai regimi residenziali, ambulatoriali e domiciliari nell’ambito dell’offerta ex art. 26, l. n. 833 del 1978.

All’udienza di discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Osserva il Collegio che la nota del Dipartimento programmazione economica e sociale prot. 46830, appena menzionata, non può essere interpretata quale un provvedimento definitivo di diniego, tale da determinare l’improcedibilità del ricorso, poiché in esso l’amministrazione non si esprime sulla sussistenza o meno dei presupposti e non prende in considerazione il parere della ASL (peraltro positivamente reso). Esso assume, piuttosto, la consistenza di una sospensione sine die del procedimento. Peraltro, nella nota depositata dalla Regione sembra farsi una confusione tra accreditamento e autorizzazione allo svolgimento di attività sanitaria, in quanto l’amministrazione asserisce che l’istanza del 15.10.2008 era rivolta ad ottenere l’accreditamento istituzionale, mentre l’azione per cui si procede è diretta ad ottenere un provvedimento espresso di autorizzazione allo svolgimento dell’attività.

Ne deriva, pertanto, che le ragioni esposte dall’amministrazione nella nota prodotta non possono costituire esimente nella specie. Pertanto, deve essere accolta la richiesta di cui al ricorso, di nomina di un Commissario ad acta, che è individuato nella persona del dott. Luigi Consoli, Segretario generale del TAR del Lazio, in considerazione del permanere dell’inadempimento dell’Amministrazione, ovvero del mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per la conclusione del procedimento, affinchè, previo accertamento del permanere dell’inerzia dell’amministrazione, ponga in essere tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del procedimento da parte della Regione.

Il compenso del commissario sarà posto a carico dell’Amministrazione regionale, come disposto dalla Sentenza n. 22472/2010 per cui si procede, e liquidato con separato provvedimento a seguito della conclusione dell’incarico e del deposito della relativa relazione e notula di pagamento.

La Regione va condannata, in ragione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite della presente fase di giudizio, che sono determinate in complessivi euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto nomina il Commissario ad acta nella persona del dott. Luigi Consoli, Segretario generale del TAR del Lazio, affinchè, previo accertamento del permanere dell’inerzia dell’amministrazione, ponga in essere tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del procedimento iniziato ad istanza di parte. Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite della presente fase di giudizio, che sono determinate in complessivi euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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