Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 14-04-2011, n. 15179 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento pronunciato in sede di incidente probatorio il 27 maggio 2010, il G.I.P. del Tribunale di Bari ha disposto di procedere all’esame del perito sugli accertamenti tecnici da questo svolti in relazione ad un procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e c), (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) a carico degli indagati in epigrafe e di altri soggetti.

I ricorrenti sostengono che detto provvedimento può essere oggetto di autonomo ricorso in Cassazione perchè ha natura abnorme e, in particolare, lamentano che: 1) sarebbero violati l’art. 238 c.p. e art. 401 c.p., comma 6, perchè l’elaborato predisposto dal perito andava molto oltre i limiti dei quesiti formulati dal giudice in sede di conferimento dell’incarico, riferendosi a circostanze e persone estranee all’imputazione; 2) nel disporre l’esame orale del perito sull’elaborato da lui redatto, il Tribunale avrebbe avallato "di fatto una potenziale modificazione del titolo di reato contestato";

3) sarebbe violato l’art. 410 c.p.p., comma 6, perchè si consentirebbe la potenziale applicazione di una misura cautelare reale "sulla scorta di risultanze non ritualmente acquisite".
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è inammissibile, perchè proposto nei confronti di un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 568 c.p.p..

Trova, infatti, applicazione il noto e consolidato orientamento, ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (26 marzo 2009, n. 3201), secondo cui non appare conforme al sistema per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità per utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili nè rimediabili, con la conseguenza che: si ha abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perchè al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); si ha, invece, abnormità funzionale quando il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo (cfr., ex plurimis, tra le più recenti, Sez. 3, 26 gennaio 2011, n. 7232).

Nel caso di specie, si tratta di un’ordinanza meramente interlocutoria con cui il giudice, nel regolare lo svolgimento del processo, si è limitato a disporre l’esame del perito sugli accertamenti tecnici da questo svolti; ordinanza che – a prescindere dalla sua correttezza giuridica, che non può essere oggetto di sindacato in questa sede – è stata emessa nell’esercizio del potere di determinare l’estensione dell’ambito soggettivo e oggettivo dell’assunzione della prova nell’incidente probatorio, di cui all’art. 401 c.p.p., comma 6. Un eventuale cattivo esercizio di tale potere potrebbe, al più, determinare l’illegittimità dell’atto, ma non certo la sua abnormità. 2. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che le parti abbiano proposto il ricorso "senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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