Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 14-04-2011, n. 15178 Sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

per l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento dell’altro.
Svolgimento del processo

G.A. ha impugnato il decreto 18 maggio 2009, emesso dal Giudice di Pace di Messina, con cui è stato convalidato il decreto pronunciato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 15 bis, commi 1 e 2, dal Questore della Provincia di Messina in data 17 marzo 2009, con il quale si sottoponeva l’interessato alle misure di cui alle lettere a), b) d),J) dello stesso articolo.

Con un primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, comma 2, e dell’art. 24 Cost., sotto il profilo dell’esiguità del termine a difesa, tenuto conto che l’unico lasso di tempo in cui l’interessato può fare valere le proprie ragioni è quello che va dal momento della ricezione della notifica del provvedimento del Questore al momento della convalida da parte del Giudice di pace (nella specie, meno di 14 ore).

Con un secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine ai presupposti che hanno giustificato l’assunzione della misura.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato.

1.1. – Nel procedimento di convalida previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 15 bis è data facoltà all’interessato di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida. E’ evidente che una tale facoltà verrebbe del tutto vanificata se non fosse assicurato alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice di pace, adeguato per l’esercizio di questa forma di contraddittorio, se pure meramente cartolare. Nel silenzio della legge e considerate le cadenze temporali previste per la procedura di convalida (il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore), il termine dilatorio per l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, se deve essere tale da non interferire con la definizione del procedimento di convalida, improntato all’immediatezza e alla celerità, deve essere comunque sufficiente per consentire ad un soggetto, spesso inesperto di diritto, di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo.

Trattandosi di misura di prevenzione, come dimostrato dal fatto che il relativo contenuto è assimilabile alle prescrizioni previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti per le misure limitative della libertà personale previste dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, che prevedono una analoga procedura di convalida. Deve trovare, infatti, applicazione, anche in questo caso, il meccanismo di tutela approntato dall’art. 13 Cost. per le misure restrittive della libertà personale, con una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa norma.

1.2. – In relazione alla misura dell’obbligo di comparire presso l’ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 1997, ha affermato la necessità che la loro adozione dovesse essere presidiata, sul piano processuale, da quelle stesse garanzie previste per i provvedimenti provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza rientranti nella previsione dell’art. 13 Cost: garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da parte di un giudice e nel diritto di difesa. La stessa Corte ha precisato che la facoltà di interloquire deve essere esercitata con "modalità tali da non interferire" con la definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge, auspicando l’intervento del legislatore per disciplinare in maniera specifica le modalità di esercizio di detta facoltà, ma ha lasciato aperta la questione della determinazione del termine adeguato per l’esercizio in concreto del diritto di difesa.

Tale questione è stata risolta da questa Corte, che ha stabilito la necessità che il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della convalida, non sia inferiore a quarantotto ore, decorrenti dalla notifica del provvedimento di prescrizioni del questore (Sez. 3, 10 marzo 2010, n. 18530; Sez. 3, 15 aprile 2010, n. 20776; Sez. 3, 3 giugno 2010, n. 20766; Sez. 3, 16 febbraio 2011, n. 9000); e ciò considerando il medesimo termine previsto dalla legge a disposizione del P.M. per la richiesta di convalida.

1.3. – Sulla stessa linea, si è ritenuto illegittimo, per violazione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalida il provvedimento assunto dal questore ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis prima che siano trascorse quarantotto ore dalla notifica all’interessato del provvedimento medesimo, sul rilievo che, se il questore ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica della sua decisione all’interessato) per comunicare il provvedimento agli effetti della convalida, anche il destinatario del provvedimento deve poter disporre di un identico termine (a difesa) di quarantotto ore (parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del questore), per presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida (Sez. 6, 9 dicembre 2008, n. 3521/2009; Sez. 6, 15 ottobre 2010, n. 39212).

A tale ricostruzione non può obiettarsi che, con l’applicazione del termine a difesa di 48 ore, potrebbe verificarsi l’eventualità che tra la notifica all’interessato e la comunicazione al giudice di pace intercorra un lasso di tempo così breve, da comprimere eccessivamente lo spazio temporale nel quale inderogabilmente il giudice deve adottare la sua decisione sulla convalida. Infatti, per evitare tale inconveniente, è sufficiente che il questore ponga in essere prassi ispirate alla doverosa cooperazione con il giudice della convalida, ritardando il momento della comunicazione al giudice stesso rispetto al momento della notifica all’interessato, cosi che il termine per la convalida cominci a decorrere a partire da un momento successivo rispetto a quello dell’inizio della decorrenza del termine a difesa.

2, – Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che, il provvedimento del Questore del 17 marzo 2009, è stato notificato all’interessato alle ore 10.30 del 18 maggio 2009 ed è stato convalidato il giorno stesso da parte del Giudice di pace competente (in orario non precisato). Risulta, dunque, decorso un termine a difesa di poche ore, certamente insufficiente per apprestare un’adeguata linea difensiva, con conseguente lesione del diritto di difesa. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del decreto di convalida. L’annullamento di tale decreto comporta altresì la perdita d’efficacia del provvedimento del Questore, posto che una rinnovata convalida troverebbe l’ostacolo del termine di 48 ore stabilito dalla legge, oramai decorso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e per l’effetto dichiara l’inefficacia del decreto del Questore di Messina del 17 marzo 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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