T.A.R. Liguria Genova Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 586 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il gravame introduttivo del giudizio la società ricorrente chiedeva l’esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, impugnando altresì gli atti di rinnovo totale della gara.

Avverso tali atti si muovevano pertanto le seguenti censure:

– violazione degli artt. 33 commi 1 e 5 l 1034/71, avendo travisato il decisum della sentenza nella parte in cui disponeva di rideterminarsi in relazione alla procedura concorsuale, non dovendo, come invece fatto, rifare ex novo la gara.

L’amministrazione intimata e la società controinteressata si costituivano in giudizio e chiedevano la declaratoria di inammissibilità del gravame per mancanza della diffida, la sospensione del processo ed il rigetto del gravame.

Con successivo atto di motivi aggiunti, depositato in data 12/4/2010, le censure venivano estese in via derivata e direttamente nei confronti di altri atti concernenti il disposto rinnovo di gara. Le parti resistenti contro deducevano in analoghi termini.

Con ordinanza n. 147/2010 questo Tar respingeva la domanda cautelare proposta.

Con ulteriore atto di motivi aggiunti depositato in data 9/8/2010 le censure venivano estese nei confronti degli atti concernenti lo svolgimento della nuova gara.

Con ordinanza collegiale n. 352/2010 le parti venivano invitate a dedurre, ex art. 73 comma 3 cod proc amm, in ordine alla questione di competenza, trattandosi di atti adottati da p.a. sita in regione Abruzzi.

Alla pubblica udienza del 7/4/2011 la causa passava in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato nel merito.

La statuizione contenuta nella pronuncia di cui si chiede l’esecuzione emerge sotto due connessi profili: per un verso, i motivi accolti riguardano la mancata indicazione di adeguate misure di conservazione degli atti di gara tali da assicurare il rispetto della necessari segretezza delle offerte nonché l’interpolazione dei criteri di valutazione posta in essere dalla commissione; per un altro verso la sentenza espressamente conclude statuendo che l’amministrazione dovrà necessariamente rideterminarsi in relazione alla procedura concorsuale di cui è causa. Tale ultima indicazione, seppur apparentemente generica, va ricollegata alla natura dei vizi accolti che hanno inciso sulla regolarità di due fasi fondamentali, sia quella di determinazione delle regole di valutazione delle offerte, sia quella concernente la garanzia della segretezza degli atti di gara comprese le offerte, con ogni evidente conseguenza in termini di rispetto dei principi sottesi alla natura stessa dell’obbligo di gara (a partire dalla par condicio tra concorrenti). Nel caso di specie, in particolare, l’indicazione generale ed ampia di rideterminazione in ordine alla procedura si ricollega proprio alle reputate gravi conseguenze derivanti dalla violazione di regole basilari per il corretto svolgimento di una gara, cosicchè in sede di esercizio della discrezionalità conseguente alla statuizione di annullamento la stazione appaltante si è correttamente posta la questione circa l’utilizzabilità di atti viziati nei termini accertati.

Una volta chiarito ed individuato il dictum contenuto nella pronuncia del Collegio di cui si chiede l’esecuzione, secondo quanto emerge dal chiaro tenore della stessa, occorre riassumere i principi consolidati in tema di riesercizio del potere amministrativo conseguente all’annullamento degli atti di gara.

In generale, la sentenza di annullamento della aggiudicazione determina in capo all’amministrazione soccombente l’obbligo di conformarsi alle relative statuizioni, nell’ambito degli ulteriori provvedimenti che rimangono salvi ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034 del 1971, vigente all’epoca di proposizione del gravame: in altri termini, l’annullamento dell’aggiudicazione è costitutivo di un vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività dell’amministrazione.

Anche nell’emanare i provvedimenti ulteriori che conseguono all’effetto caducatorio dell’annullamento dell’aggiudicazione della gara, l’amministrazione deve tenere conto dei principi enunciati nella sentenza di annullamento e delle conseguenze giuridiche determinate dal suo contenuto ed orientare conseguentemente la sua ulteriore azione. Rispetto a tali provvedimenti, il sindacato del giudice amministrativo è pieno e completo, investendo situazioni che restano esclusivamente nel campo del diritto pubblico.

Peraltro, va altresì ribadito che a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione di un contratto della p.a. e dei relativi atti di gara, ferma la scelta discrezionale per l’amministrazione di indire una nuova gara o rinnovare in parte le attività pregresse, scelta legittimamente operabile nel senso di fare prevalere il principio "utile per inutile non vitiatur", occorre tener presente che, in sede di rinnovazione degli atti di gara, limitare l’operato della commissione a una verbalizzazione delle operazioni a suo tempo svolte, al fine di dare esecuzione al giudicato, significa ridurre l’effetto di annullamento degli atti di gara alla mera necessità di fornire, per quanto possibile, una prova dello svolgimento dei fatti, prova che tuttavia sarebbe legata alla evenienza fattuale di una esatta memoria dei commissari di gara.

Diversamente, appare pienamente conforme alla pronuncia, per un verso, e pienamente conforme a ragionevolezza per un altro verso, prendere atto della reputata lesione dei principi di segretezza con conseguente esercizio della discrezionalità (come sopra riconosciuta in via generale) nel senso della totale rinnovazione della gara al fine di acquisire nuove offerte da sottoporre ad adeguate misure di segretezza nonché a corretti e predeterminati criteri di valutazione, entrambi elementi assenti nella gara annullata secondo la statuizione della pronuncia di cui in epigrafe.

Invero, se già in termini di principio emerge, in sede di esecuzione della sentenza di annullamento di un’aggiudicazione, la impossibilità di rinnovare parzialmente la gara a buste aperte, ciò a maggior ragione va ribadito laddove la gara sia stata annullata, come nel caso de quo, proprio a cagione del mancato rispetto delle invocate misure di tutela della segretezza e della conservazione degli atti; analogamente, è stato non ir ragionevolmente evidenziato come in mancanza dei criteri contestati non si sarebbe potuto compiutamente valutare le offerte, con conseguente non irrazionalità della scelta di rivedere la lex specialis.

Di tutto ciò l’amministrazione ha debitamente tenuto conto e dato atto nell’ambito degli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi, analogamente a quanto statuito nella sentenza oggetto di richiesta esecuzione, per compensare tra le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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