Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 14-04-2011, n. 15196

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 3 dicembre 2010, la Sezione per i minorenni della Corte di appello di Venezia dichiarava sussistenti le condizioni per l’estradizione di K.N., richiesta dal Governo albanese, in relazione alla sentenza definitiva di condanna alla pena di anni sette di reclusione per il reato di omicidio commesso il (OMISSIS).

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del suo difensore, con il quale denuncia:

– la violazione dell’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), e l’assenza di motivazione in ordine alla specifica censura del difensore, riguardante la mancata previsione nell’ordinamento albanese dell’istituto della remissione in termini per il contumace.

– la inosservanza o l’erronea interpretazione dell’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), e l’assenza di motivazione in ordine alla specifica censura del difensore, con la quale era stata dedotta la mancata adozione nel processo svoltosi in Albania nei confronti del K., all’epoca minorenne, di un trattamento processuale e giuridico differenziato e più garantista rispetto a quello ordinario.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

2. L’ordinamento processuale albanese prevede un istituto del tutto similare a quello disciplinato dall’art. 175 c.p.p. italiano.

In particolare, l’art. 147 del codice di rito albanese stabilisce che l’imputato sia restituito nel termine per impugnare una sentenza emessa in sua assenza, qualora la stessa non gli sia stata notificata. La relativa domanda deve essere presentata dall’interessato entro 10 giorni dal momento in cui ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento e l’eventuale diniego è impugnabile con ricorso per cassazione (cfr. per l’analisi della disciplina del codice di procedura penale albanese, Corte e.d.u.

29/07/2008, Xheraj contro Albania).

Pertanto, appare corretta la decisione della Corte di appello che ha ritenuto non ostativa all’estradizione la natura contumaciale della sentenza posta a fondamento della domanda di consegna.

3. Del tutto destituita di fondamento è anche la seconda doglianza.

Questa Corte ha stabilito che può essere concessa l’estradizione di un imputato minorenne all’epoca del fatto, in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che assicuri, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato e più mite rispetto a quello riservato all’adulto, nel pieno rispetto del diritto di difesa e della normativa a tutela della condizione minorile (tra le tante, Sez. 6, n. 5054 del 11/11/2009, dep. 09/02/2010, D., Rv. 246130; cfr. Corte cost. sent n 128 del 1987).

L’ordinamento processuale albanese prevede un trattamento processuale e sostanziale per i delinquenti minori di età compatibile con i principi fondamentali contemplati dalla nostra Costituzione.

Quanto all’inderogabile necessità che il minore sia sottoposto al giudizio di un collegio giudicante dalla particolare struttura (composto, accanto ai magistrati togati, anche da esperti), e che a lui siano attribuite le peculiari garanzie che assistono l’imputato nell’iter processuale davanti all’organo specializzato (Corte cost. sent. n. 46 del 1978 e 222 del 1983), è sufficiente osservare che in primo grado il K. è stato giudicato da una corte specializzata per gli imputati minorenni, composta oltre che di magistrati anche di esperti, come prevede l’art. 13 del codice di rito albanese.

Il codice di procedura penale albanese, in aggiunta alla verificazione dell’età dell’imputato (art. 41), prevede infatti l’accertamento della personalità dell’imputato minorenne, tramite l’ausilio di esperti, al fine di stabilire la sua responsabilità, di valutare l’importanza sociale del fatto e di applicare le sanzioni appropriate (art. 42).

L’art. 35 del codice di rito prevede inoltre che l’imputato minorenne sia assistito oltre che legalmente anche psicologicamente nel corso del procedimento.

Sul piano del trattamento sostanziale, il codice penale albanese prevede che la minore età determini l’imputabilità totale o parziale dell’imputato (art. 12), contemplando specifiche misure rieducative per coloro che, a causa dell’età, sono esentati da pena (artt. 46 e 52) e limiti di pena per coloro che hanno commesso il fatto non ancora maggiorenni (art. 51).

Ed è proprio il citato art. 51 che la Corte albanese ha applicato per determinare la pena da infliggere al K. per il reato da lui commesso in età minorenne.

Conseguentemente, la Corte di appello del tutto correttamente ha ritenuto che la persona richiesta non è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima equa, di Euro mille alla cassa delle ammende. La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p. e art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p. e art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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