Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 14-04-2011, n. 15188 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20 gennaio 2010, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, dichiarava L.B. responsabile ai soli effetti civili dei fatti lui ascritti e lo condannava al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ASL (OMISSIS), da liquidarsi in separato giudizio.

Al L. era addebitato di aver ottenuto dalla USL di Genova, con artifici e raggiri, in più tranches somme a titolo di contributo straordinario per interventi di alta specializzazione, presentando falsa documentazione attestante operazioni chirurgiche di plastica facciale eseguite sul figlio I. in (OMISSIS) ( art. 640 c.p., comma 2, art. 61 c.p., comma 1, n. 7: capi A, D ed E); nonchè di aver tentato di farsi accreditare la liquidazione della somma residua del suddetto contributo, producendo documentazione ideologicamente falsa ( art. 56 c.p., art. 640 c.p., comma 2, art. 61 c.p., comma 1, n. 7: capo B). Il L. era chiamato a rispondere altresì di aver fatto uso di un’impronta contraffatta del timbro della Usl, formando una falsa certificazione amministrativa attestante la ricezione di documentazione sanitaria dalla clinica brasiliana ( artt. 81, 482, 477 e 469 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 2: capo C).

Avverso la sentenza che in prime cure aveva assolto l’imputato dai reati sub A), B), C), perchè il fatto non sussiste e dichiarato non doversi procedere in ordine al reato sub D), a seguito di intervenuta prescrizione, aveva proposto appello la parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile.

La sentenza, con cui la Corte di appello aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello, veniva annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, con sentenza del 30 giugno 2009.

La Corte di appello, in sede di rinvio, riteneva provato, quanto alla truffa contestata al capo D), che, a fronte dei 4 interventi chirurgici, asseritamente eseguiti nell’ (OMISSIS) e per i quali era stato chiesto ed ottenuto dalla USL il contributo, il figlio del L. aveva regolarmente frequentato la scuola in Italia per tutto il mese di maggio e che la clinica brasiliana aveva attestato, all’esito di una rogatoria internazionale, l’effettuazione di due soli interventi chirurgici.

Quanto alle restanti imputazioni di cui ai capi A) e B) e C), la Corte territoriale riteneva provato che, nell’anno 1993, sul figlio del L. fosse stato eseguito un unico intervento chirurgico in (OMISSIS) a fronte dei tre rappresentati nelle richieste di rimborso, che il ragazzo aveva frequentato regolarmente frequentato la scuola in Italia all’epoca dei restanti interventi e che lo stesso L. aveva chiesto l’urgente rilascio dei passaporti indicando una data per l’operazione chirurgica successiva a quella poi indicata alla Usl.

– la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per travisamento della prova in relazione al capo D), in quanto la Corte avrebbe travisato l’esito della rogatoria internazionale, datando uno degli interventi il 15 giugno 1992, anzichè il 15 giugno 1993. Tale errore scardinerebbe l’intero ragionamento probatorio operato dalla Corte;

– la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai capi A), B) e C) della rubrica, in quanto la Corte avrebbe dimenticato precise emergenze probatorie di segno opposto, prese in considerazione dal giudice di primo grado.

– la mancanza di motivazione in ordine al capo E), sul quale la sentenza ometterebbe completamente di motivare.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

2. In ordine al primo motivo, va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, consente di valutare in sede di legittimità il vizio del travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia.

Affinchè tale vizio sia apprezzabile da questa Corte, non è sufficiente, dunque, che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma occorre che essi concernano fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata (tra le tante, Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, dep. 28/09/2007, Servidei, Rv.

237652).

Venendo al caso in esame, ritiene questo Collegio che l’errore in cui è incorsa la Corte di appello, indicando a pag. 10 le date del 15 e 23 giugno 1992, come quelle degli unici interventi accertati dalla rogatoria internazionale per l’anno 1992, non abbia inficiato il ragionamento probatorio del giudicante e pregiudicato l’esito finale del giudizio. Infatti, come risulta dalle pagine 6 e 7 della sentenza, la rogatoria aveva effettivamente accertato che nell’anno 1992 il figlio del L. era stato sottoposto a due soli interventi, se pur nelle date del (OMISSIS).

Il che non travolge la conclusione cui è pervenuta la Corte circa la responsabilità del L. per il fatto contestato nel capo D), posto che si addebitava a costui di aver prodotto falsa documentazione attestante la sottoposizione del figlio in quell’anno in (OMISSIS) a quattro interventi chirurgici tra il (OMISSIS) con una permanenza di 70 giorni in clinica con accompagnatore (segnatamente il (OMISSIS)).

Il riferimento al biglietto di viaggio del (OMISSIS) – ritenuto dai giudici di merito non coerente con il primo intervento (erroneamente) collocato alla data del 15 giugno – non risulta aver alcun peso nel convincimento dei giudici, essendo utilizzato soltanto quale elemento di ulteriore coloritura della prova definita di "valore decisivo" costituita dall’esito della rogatoria internazionale.

2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto del tutto generico.

Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, senza tuttavia dedurre concrete censure in ordine all’apparato argomentativo del provvedimento impugnato, che appare invece privo di vizi logico- giuridici manifesti.

3. E’ fondato invece l’ultimo motivo.

Dagli atti risulta che l’appello della parte civile aveva riguardato soltanto i capi A), B), C) e D) della rubrica e non il capo E).

La stessa sentenza impugnata aveva motivato solo in relazione ai primi quattro capi, non facendo menzione alcuna della restante imputazione.

Deve pertanto ritenersi erronea la formula adottata in dispositivo con cui la Corte di appello ha dichiarato il L. responsabile ai soli effetti civili "dei fatti a lui ascritti", senza espungere il capo E).

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione civile riguardante tale capo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione civile relativa al capo E. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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