T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 534 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente U.M. è proprietaria di parte di un edificio residenziale con annesso giardino (mappali n. 3537) situato nel Comune di Iseo in località Cavone di Sotto. L’edificio costituisce, assieme agli immobili vicini, un nucleo di antica formazione già rilevato dal catasto napoleonico e dal catasto austriaco.

2. Il PRG del 1975 aveva classificato il complesso edilizio in zona A (centro storico) collocando inoltre la conca di Covelo, che forma il contesto ambientale, in zona F5 (di notevole interesse paesaggistico).

3. In seguito il Comune con deliberazione consiliare n. 35 del 2 giugno 1994 ha adottato una variante generale al PRG che ha incrementato l’espansione edilizia sul territorio. La variante ha anche inciso sulla zonizzazione del complesso edilizio dove si trova l’immobile della ricorrente. L’area è stata infatti collocata in zona B (residenziale) e ripartita tra la sottozona B3 (residenziale con verde privato) e la sottozona B1 (residenziale di completamento). A breve distanza verso nord è stata creata un’area di espansione residenziale.

4. La ricorrente ha impugnato l’adozione della variante davanti al TAR Brescia (ricorso n. 1391/1994). Il ricorso è stato accolto con la sentenza n. 977 del 15 ottobre 1996, che ha annullato il provvedimento a causa della mancata astensione di alcuni consiglieri comunali aventi interesse alle modifiche urbanistiche (le altre questioni sono state assorbite).

5. Nel frattempo peraltro la disciplina urbanistica era già stata innovata d’ufficio dalla Regione, la quale mediante la DGR n. 6/10702 del 22 marzo 1996 ha cancellato la sottozona B1 inserendo tutto il complesso edilizio nella sottozona B3 in considerazione "(della) presenza di edifici riconosciuti dal PRG stesso di importanza storicoambientalemonumentale". La zona di espansione residenziale a nord è stata invece mantenuta, ma con la concentrazione entro un perimetro vincolante della volumetria ammissibile al fine di ottenere la massima salvaguardia ambientale.

6. Preso atto dell’annullamento disposto dalla sentenza n. 977/1996 il Comune con deliberazione consiliare n. 7 del 7 febbraio 1997 ha nuovamente adottato la variante. Il complesso edilizio dove si trova l’immobile della ricorrente è stato integralmente inserito nella sottozona B3 con la disciplina dell’art. 26 delle NTA. Inoltre è stata riproposta la zona di espansione residenziale a nord. In quest’ultima la concentrazione della volumetria rispecchia a grandi linee il perimetro indicato dalla Regione nel 1996 (v. confronto tra le cartografie doc. 6 e 8 della ricorrente).

7. Contro la nuova variante la ricorrente ha proposto impugnazione con atto notificato il 6 giugno 1997 e depositato il 16 giugno 1997. Le censure possono essere così sintetizzate: (i) violazione dell’art. 17 della LR 15 aprile 1975 n. 51 e irragionevolezza della zonizzazione, in quanto le scelte del Comune priverebbero di tutela un nucleo di antica formazione al quale dovrebbe spettare, quale unica classificazione possibile ai sensi degli art. 2 e 7 del DM 2 aprile 1968 n. 1444, la qualifica di centro storico; (ii) contraddittorietà tra il riconoscimento dell’interesse storicoambientalemonumentale dell’area e la localizzazione a breve distanza di una zona di espansione residenziale.

8. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

9. Sulle questioni sollevate dalla ricorrente si possono formulare le seguenti considerazioni:

(a) nel complesso le scelte urbanistiche introdotte con la variante oggetto del presente ricorso non si discostano molto dalle indicazioni della Regione relative alla precedente variante. È stata infatti uniformata nella sottozona B3 (residenziale con verde privato) la classificazione del nucleo di antica formazione, e sono state (leggermente) allontanate verso nord le costruzioni della zona di espansione residenziale. Non si può quindi affermare che il Comune abbia insistito sul progetto originario di pianificazione trascurando del tutto le esigenze di salvaguardia di un sito avente rilievo storicoambientalemonumentale;

(b) per quanto riguarda la zonizzazione del nucleo di antica formazione, l’argomento secondo cui la collocazione obbligata sarebbe all’interno del centro storico (zona A) ai sensi degli art. 2 e 7 del DM 1444/1968 è apprezzabile in via generale ma non decisivo nel caso specifico;

(c) è vero che la classificazione in zona A garantisce normalmente la massima tutela ai nuclei di antica formazione, ma si può ritenere che un livello equivalente di tutela sia stato ottenuto in concreto da un lato con l’eliminazione della sottozona B1 (che in base all’art. 24 delle NTA avrebbe consentito nuove edificazioni e ampliamenti) e dall’altro attraverso la disciplina degli art. 22 e 26 delle NTA, norme riferite rispettivamente ai singoli edifici storici e alla sottozona B3;

(d) per gli edifici che il PRG riconosce di rilievo storicoambientalemonumentale ai sensi dell’art. 17 della LR 51/1975 (v. ora gli art. 8 e 10 della LR 11 marzo 2005 n. 12), indipendentemente dal fatto che siano inseriti in zona A o in altre parti del territorio comunale, l’art. 22 delle NTA ammette esclusivamente interventi di restauro e di risanamento conservativo, con particolari prescrizioni limitative anche delle modifiche alle parti interne. Come confermato dalla difesa del Comune, una porzione del mappale n. 37 è stata definita dal PRG "edificato storico e monumentale" e dunque beneficia della relativa protezione;

(e) l’art. 26 delle NTA ammette in zona B3 interventi di ristrutturazione, anche mediante demolizione e ricostruzione. Questa facoltà è evidentemente riferita ai soli immobili che non ricadono nella speciale tutela dell’art. 22 delle NTA. La possibilità di incidere così pesantemente sugli edifici situati in prossimità di quelli aventi rilievo storicoambientalemonumentale non costituisce automaticamente una minaccia per questi ultimi, in quanto i titoli edilizi sono comunque in grado di garantire, attraverso puntuali prescrizioni, il rispetto dell’omogeneità stilistica dell’area;

(f) per quanto riguarda invece la localizzazione di una zona di espansione residenziale a nord del nucleo di antica formazione, si osserva che effettivamente il contesto ambientale tradizionale (connotato da un piccolo insediamento immerso nella campagna) viene in questo modo alterato. Tuttavia la conservazione dei caratteri delle aree circostanti agli edifici storici, doverosa secondo i principi della moderna pianificazione urbanistica, non può estendersi oltre un certo raggio, la cui esatta individuazione è rimessa alla discrezionalità delle amministrazioni locali;

(g) questa discrezionalità, che è regolata da diversi parametri (economici e paesistici), incontra certamente anche un limite intrinseco di ragionevolezza, in quanto non sarebbe possibile giustapporre semplicemente agli edifici storici le nuove edificazioni senza un conveniente distacco. Un simile risultato non si presenta però nel caso specifico, perché è stata inserita una fascia a verde privato tra la sottozona B3 e il perimetro della lottizzazione. Sugli altri lati del nucleo di antica formazione la disciplina urbanistica non ha previsto destinazioni che possano mettere a rischio i caratteri tradizionali del territorio (prevale la destinazione agricola, accanto alla stessa sottozona B3).

10. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le peculiari valutazioni urbanistiche coinvolte nella presente controversia consentono l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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