Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 15116 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, C.G., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 09-01-2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).

Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).

Il Giudice a quo ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 7.232,00; procedimento presupposto davanti al TAR: luglio 1995 – pendente alla data del decreto dicembre 2008), considerata l’assenza di istanza di prelievo, che incide necessariamente sul quantum (al riguardo, Cass. n. 14754 del 2010).

Va precisato che per giurisprudenza consolidata al sistema della L. n. 89 del 2001 è estraneo il termine prescrizionale, essendo tra l’altro previsto il solo termine decadenziale di cui all’art. 4 (tra le altre Cass. n. 27719/09).

In tal senso va corretta la motivazione del decreto impugnato.

Va rigettato il motivo relativo alla parziale compensazione delle spese: con congrua motivazione il giudice a quo l’ha giustificata, con il limitato accoglimento della domanda.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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