Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 14-04-2011, n. 15187

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23 gennaio 2009, il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava non doversi procedere nei confronti di S. F. per il reato di cui all’art. 570 c.p., per aver fatto mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza, perchè il reato estinto a seguito di rimessione della querela.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, con il quale denuncia la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, trattandosi di reato procedibile d’ufficio.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, perchè manifestamente infondato.

Risulta infatti che, all’udienza del 23 gennaio 2009, il P.M. ha proceduto alla derubricazione dell’originario reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, in quello, procedibile a querela, di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Pertanto, correttamente il giudice ha dichiarato estinto il reato per la remissione della querela.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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